CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 35145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 4 marzo 2026 gli ha applicato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 5400,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 10 e 14 I. n. 497 del 1974 e 23 I. n. 110 del 1975. Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di norma processuale con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso é inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ed invero il motivo dedotto, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e 'alla dosimetria della pena, non rientra dunque tra quelli tassativamente consentiti essendo l'ambito di ricorribilità ristretto, sul punto, ai soli casi di illegalità della pena. Nessuna illegalità è nella specie predicabile, risolvendosi le doglianze del ricorrente in una inammissibile sollecitazione ad una rivalutazione del merito della commisurazione sanzionatoria, rispetto a una pena da lui stesso proposta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. D P.Q.M