Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
19 giugno 2007
Causa T‑473/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto – Servizi effettuati per un’organizzazione internazionale – Indennità di prima sistemazione – Indennità giornaliera»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 agosto 2004, con cui veniva respinto il reclamo
della ricorrente del 27 aprile 2004 e le veniva rifiutato il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista all’art. 4,
n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché delle indennità che vi sarebbero
collegate.
Decisione:
Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio e 25 agosto 2004 sono annullate. La ricorrente ha diritto al beneficio dell’indennità
di dislocazione prevista all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto, nonché dell’indennità di prima sistemazione prevista
all’art. 5 del detto allegato. Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà tutte le spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito
2.
Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione
[Art. 189 CE; Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
3.
Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione
[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
4.
Funzionari – Rimborso spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione
(Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 10)
1.
L’art. 91, n. 1, ultima frase, dello Statuto attribuisce al Tribunale una competenza anche di merito nelle controversie di
carattere pecuniario. Nell’ambito di tale potere il Tribunale è competente a riconoscere l’esistenza di un diritto al beneficio
dell’indennità di dislocazione e delle altre indennità che vi sarebbero collegate.
(v. punto 23)
Riferimento: Tribunale 8 aprile 1992, causa T‑18/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1655, punto 50); Tribunale
30 novembre 1993, causa T‑15/93, Vienne/Parlamento (Racc. pag. II‑1327, punto 41), e Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑33/95,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑575 e II‑1535, punto 67)
2.
I servizi effettuati da un funzionario prima della sua entrata in servizio presso le Comunità come assistente di un membro
del Parlamento europeo corrispondono a servizi effettuati per un’organizzazione internazionale ai fini dell’applicazione dell’eccezione
in materia di concessione dell’indennità di dislocazione prevista all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, ultima frase,
dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, da una parte, un assistente parlamentare effettua servizi per il Parlamento, in
quanto collabora, nell’ambito dei suoi compiti e nei limiti delle sue responsabilità, all’esecuzione e all’espletamento delle
funzioni attribuite al Parlamento e ai suoi membri dal Trattato. Dall’altra, egli ha un legame diretto con tale istituzione,
dato che i membri del Parlamento non possono essere considerati come terzi rispetto all’istituzione stessa. Come viene affermato
all’art. 189 CE, il Parlamento è composto di «rappresentanti dei popoli degli Stati», ossia i «membri del Parlamento». I deputati
costituiscono quindi un elemento consustanziale dell’istituzione stessa e, nell’esercizio del loro mandato, si confondono
così con il Parlamento. Orbene, proprio nell’ambito dei loro mandati elettivi i deputati assumono gli assistenti, al fine
di disporre del sostegno necessario al compimento delle loro funzioni.
Questa conclusione non può essere infirmata né dalle disposizioni regolamentari secondo le quali il deputato e l’assistente
devono stipulare un contratto di diritto privato che stabilisca espressamente che il Parlamento non può essere considerato
come il datore di lavoro o la controparte contrattuale dell’assistente e che escluda la responsabilità dell’istituzione riguardo
ai reclami di quest’ultimo, né dalle clausole contrattuali che applicano tali disposizioni. Queste disposizioni e queste clausole,
infatti, sembrano avere unicamente lo scopo di escludere la responsabilità del Parlamento nei confronti degli assistenti parlamentari
per le questioni rientranti negli ambiti contrattuale, fiscale e previdenziale. Tuttavia, l’esistenza o meno di un vincolo
giuridico tra le due parti dipende dalla natura e dal contenuto dei rapporti esistenti tra di esse, rapporti la cui qualificazione
dipende esclusivamente dalla valutazione del Tribunale e non dalla qualificazione data dalle parti stesse. Il fatto, invece,
che il Parlamento disciplini gli aspetti principali dello status degli assistenti, proceda al controllo amministrativo della
loro assunzione da parte dei deputati e sia incaricato direttamente, in linea di principio, di versare la retribuzione corrispondente
al loro lavoro o alla loro prestazione di servizi mostra a che punto sarebbe artificioso considerare che il Parlamento è un
terzo rispetto agli assistenti e che non esiste alcun vincolo giuridico diretto fra tale istituzione e gli assistenti parlamentari
dei suoi membri.
(v. punti 48, 51, 52, 57, 60, 61, 63, 69 e 70)
Riferimento: Tribunale 20 marzo 1991, causa T‑1/90, Pérez-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑143, punto 38); Tribunale
15 luglio 1993, causa T‑115/92, Hogan/Parlamento (Racc. pag. II‑895, punto 36); Tribunale 22 marzo 1995, causa T‑586/93, Kotzonis/CES
(Racc. pag. II‑665, punto 21), e Tribunale 10 giugno 2004, causa T‑276/01, Garroni/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑177 e II‑795,
punto 52)
3.
L’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che adotta come criterio principale,
quanto alla concessione dell’indennità di dislocazione, la residenza abituale del funzionario prima della sua entrata in servizio,
residenza abituale che è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro abituale o
permanente dei suoi interessi. Il solo fatto di risiedere in un paese straniero al fine di completare studi universitari o
di effettuare tirocini pratici professionali non consente di presumere l’esistenza di una volontà di spostare il centro permanente
dei propri interessi in tale paese.
(v. punti 73 e 74)
Riferimento: Corte 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4295, punto 21); Tribunale
13 dicembre 2004, causa T‑251/02, E/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑359 e II‑1643, punto 53), e Tribunale 25 ottobre 2005,
causa T‑229/02, Dedeu i Fontcuberta/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑303 e II‑1377, punto 66)
4.
Per determinare, ai fini della concessione dell’indennità giornaliera, se il funzionario è stato tenuto a cambiare residenza
per soddisfare agli obblighi dell’art. 20 dello Statuto, la residenza di cui occorre tener conto è quella in cui egli mantiene
il centro dei propri interessi. È possibile, al riguardo, la coesistenza, per un certo periodo, di due residenze, la prima
in base alla residenza abituale e la seconda in base all’attività lavorativa principale. Non può quindi dedursi dal solo fatto
che l’interessato ha lavorato in un luogo diverso da quello della sua sede di servizio nel corso del periodo anteriore alla
sua assunzione che egli abbia voluto fissarvi il centro permanente dei suoi interessi se elementi relativi alla situazione
professionale e personale dell’interessato contraddicono di fatto che egli abbia avuto un’intenzione del genere.
(v. punti 84 e 87)
Riferimento: Corte 11 agosto 1995, causa C‑43/94 P, Parlamento/Vienne (Racc. pag. I‑2441, punto 21); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. (punto 47), e E/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 73)