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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31687/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del 5 ottobre 2017 del Tribunale di Fermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] brio per due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per una condotta di bancarotta preferenziale unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e ridotta la pena per la scelta del rito, l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile, perché estremamente generico quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e comunque generico anche in relazione alla bancarotta preferenziale, limitandosi a reiterare le censure già dedotte con l'appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale alla base della sua decisione; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ritenuto corretto il giudizio di equivalenza tra circostanze in considerazione della gravità complessiva del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del 5 ottobre 2017 del Tribunale di Fermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] brio per due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per una condotta di bancarotta preferenziale unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e ridotta la pena per la scelta del rito, l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile, perché estremamente generico quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e comunque generico anche in relazione alla bancarotta preferenziale, limitandosi a reiterare le censure già dedotte con l'appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale alla base della sua decisione; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ritenuto corretto il giudizio di equivalenza tra circostanze in considerazione della gravità complessiva del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 31687/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris