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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04842/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14884/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio ha dichiarato di eleggere domicilio in Milano, al Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 89/b, in virtù di procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2549/16, depositata in data 2 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti solo Enel) iscritto, dal 1986, al [OSCURATO:PERSONA] denominato “P.I.A.” (ovvero [OSCURATO:PERSONA]), presentava istanza di rimborso Irpef, Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Fondo di previdenza integrativo P.I.A. -Regime fiscale. per l’importo di euro 87.875,74, in relazione ad una ritenuta operata dal predetto Fondo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, a suo dire, in base alla normativa applicabile alle prestazioni erogate in forma di capitale in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione e maturate a favore di coloro che erano iscritti al Fondo anteriormente al 28/04/1993 (cd.

“vecchi iscritti a vecchi fondi”), data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, la ritenuta andava operata nella misura del 12,5% ex art. 6 della legge n. 482/1985, anziché in quella del 30,65% effettivamente applicata dall’Enel ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986.

L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza di rimborso, assumendo che le somme provenienti da Fondi che, come quello “P.I.A.”, adottavano un modello gestionale previdenziale classico (cioè con la contribuzione congiunta degli iscritti e dei datori di lavoro), erano assoggettate alla medesima tassazione dei trattamenti di fine rapporto ed indennità equipollenti.

Il contribuente impugnava il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale accoglieva il ricorso, deducendo che il rapporto assicurativo di cui aveva beneficiato il ricorrente era sorto come polizza vita e che solo dall’anno 1986 era stato convertito in previdenza integrativa, durata oltre i dieci anni previsti dall’art. 42, comma 4, t.u.i.r., con la conseguenza che doveva trovare applicazione la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quella dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo in caso di corresponsione del capitale dopo almeno dieci anni.

2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che rigettava l’appello, confermando il diritto del contribuente di ottenere il rimborso della somma di euro 87.875,74, oltre interessi.

3. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi e questa Corte, con ordinanza n. 8922, depositata il 16/04/2014, accoglieva parzialmente il ricorso, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642/2011, e rinviava alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

4. Riassunto il giudizio, la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava il provvedimento di diniego del rimborso richiesto dal contribuente, assumendo che quest’ultimo non aveva provato l’esistenza di un rendimento, sul quale calcolare il rimborso richiesto, derivante dalla gestione di investimenti sul mercato del capitale accantonato.

5. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sette motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione o falsa applicazione degli artt. 6 della Legge n. 482 del 1985, 42, 4° comma del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (nel testo applicabile ratione temporis), 1, comma 5, DL. 31/12/1986 n. 669 (convertito dalla L. 28/02/1997 n. 30) e 16 e 17, del DPR 22/12/1986, n. 917 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Sostiene il ricorrente che con l’ordinanza di rinvio n. 8922/2014 la Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nelle decisioni nn. 13642 e 13643 del 2011, ed osserva che in queste ultime il riferimento al “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato riguardava la fattispecie “Fondenel”.

Secondo l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 124/1993, i “rendimenti” prodotti dalla gestione dei “vecchi fondi”, quali la P.I.A., non perdevano la loro caratteristica di rendimenti di origine assicurativa – pur se non prodotti da imprese assicuratrici – a condizione che ricorresse l’adozione, da parte degli stessi Fondi, delle “riserve matematiche” e dei sistemi tecnico-finanziari della capitalizzazione tipici delle imprese assicurative.

Nella specie, la gestione delle risorse poteva essere affidata al datore di lavoro, il quale era quindi legittimato ad investire i fondi all’interno della propria attività economica (come poi avvenuto, come da attestazione Enel a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], e relazione tecnica, allegate al ricorso).

Richiama, a sostegno del proprio assunto, alcune circolari dell’Agenzia delle entrate e sottolinea, poi, ulteriori argomenti, ovvero: a) l’inquadramento giuridico della P.I.A.; b) il capitale della P.I.A.; c) la gestione del capitale sul mercato; d) l’individuazione ed il calcolo del rendimento netto liquidato al ricorrente.

La CTR, pertanto, in violazione dell’art. 6 della legge n. 482/1985, ha ritenuto che occorresse appurare l’impiego delle somme da parte dell’Enel sul mercato per determinare l’entità del rendimento imponibile.

In realtà, tale rendimento va calcolato tenendo conto dell’intero patrimonio dell’Enel, che ha generato un determinato rendimento desumibile dai bilanci contabili della stessa Enel.

Secondo il ricorrente, quindi, considerato che il capitale del Fondo P.I.A. è stato sempre frammisto a tutto il patrimonio operativo dell’Enel, la redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio per il finanziamento delle relative prestazioni previdenziali è stata pari a quella ottenuta in maniera generale dall’intero patrimonio dell’Enel nel corso dell’attività operativa della stessa, onde il rendimento netto va identificato, pro quota, negli utili che il predetto patrimonio netto ha prodotto annualmente.

Per tale ragione, nella relazione tecnica prodotta nei gradi di merito si è provveduto a rapportare la capitalizzazione della prestazione previdenziale P.I.A. relativa al contribuente, previa individuazione della specifica “riserva matematica” di sua pertinenza, attraverso modalità di calcolo dettagliatamente esposte.

2. Con il secondo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c. e 7 D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» per non aver l’Ufficio, nei giudizi di merito ed in quello di legittimità, contestato che la somma quantificata nella certificazione Enel nella misura di euro 345.887,37 costituisse rendimento tassabile con l’aliquota del 12,50%.

Il ricorrente aveva, infatti, prodotto la certificazione dell’Enel rilasciata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (munito di tutti i poteri di gestione e rappresentanza della società), dalla quale era desumibile il rendimento netto.

3. Con il terzo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» per aver la CTR parlato di onere “esclusivo” della prova gravante sul contribuente, senza considerare che quest’ultimo, con la certificazione Enel e la perizia allegata al ricorso in riassunzione, aveva ottemperato pienamente all’onere probatorio a suo carico, sicché ben avrebbe potuto la CTR esercitare i suoi poteri istruttori integrativi per eventuali approfondimenti ritenuti opportuni.

4. Con il quarto motivo si assume la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 163 nn. 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.» in quanto la CTR non avrebbe dovuto indicare i mezzi istruttori ritenuti necessari per assolvere l’onere probatorio gravante sulle parti, stante la libertà della parte di indicare al giudice i mezzi ritenuti più idonei a provare il diritto vantato.

5. Con il quinto motivo si deduce la «Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella individuazione della tipologia di rendimento», per aver la CTR ignorato la questione della tipologia del rendimento oggetto di causa e del contraddittorio che su di essa le parti avevano instaurato.

In particolare, il ricorrente ribadisce di aver depositato apposite certificazioni dell’Enel attestanti l’ammontare del rendimento maturato e una perizia di parte (a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]) che spiegava le modalità attraverso le quali l’Enel aveva individuato nel tempo gli accantonamenti a bilancio per il finanziamento della P.I.A., nonché di aver elaborato una proiezione a livello individuale di tali accantonamenti ed individuato, sempre a livello individuale, una stima dei rendimenti generati dagli accantonamenti effettuati.

6. Con il sesto motivo si deduce la «Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella quantificazione del rendimento».

In particolare, il ricorrente afferma che nella certificazione proveniente dall’Enel a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] risultavano quantificati il capitale, i contributi ed il rendimento conseguito.

La CTR avrebbe omesso l’esame di detta certificazione.

7. Con il settimo (ed ultimo) motivo si lamenta la «Violazione art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 384 e 392 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.».

Deduce, in particolare, il ricorrente che la CTR avrebbe applicato in modo apparente ed errato il principio di diritto enunciato nell’ordinanza di rinvio, avendo rimesso in discussione l’andel rendimento ed esimendosi dall’accertare il quantum.

Il giudice del rinvio avrebbe omesso di considerare che la P.I.A. integrava una forma pensionistica non obbligata a ricorrere ad una gestione assicurativa, in cui la gestione delle risorse poteva essere affidata al datore di lavoro.

8. Il primo ed il settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 8.1 Occorre premettere che, a decorrere dal 1° gennaio 1986 (in base all'art. 12, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall'Enel), venne prevista a favore dei dirigenti Enel la stipula di un'assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell'erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo.

Successivamente, sempre nel 1986 (16 aprile 1986), a seguito di apposita richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale previsione venne modificata con l'accordo tra l'Enel e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (c.d.

P.I.A., ovvero [OSCURATO:PERSONA]) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (ciò, peraltro, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).

Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, con diritto degli aderenti alla liquidazione dell'intero capitale in luogo della rendita vitalizia. 8.2 Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 22 giugno 2011, n. 13642) hanno ritenuto che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917/1986, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985; b) per gli importi maturati a decorrere dal gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.

Il trattamento tributario dei "vecchi" iscritti, quindi, prima del 21 aprile 1993, fattispecie in cui rientra pacificamente il ricorrente, dipende dalla "composizione strutturale delle prestazioni", che sono appunto composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole misura dal lavoratore) e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. 8.3 Nel presente giudizio, questa Corte, con l’ordinanza di rinvio n. 8922/2014, dopo aver richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642/2011, ritenuta vertente «proprio su questione relativa al fondo integrativo aziendale di che trattasi», ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la prima sentenza della CTR lombarda, che non si era attenuta al predetto principio, e ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla medesima CTR in diversa composizione.

In sede di rinvio, quest’ultima -nel ritenere che il contribuente fosse tenuto a provare l’esistenza effettiva del rendimento sul quale effettuare la tassazione agevolata del 12,50% e che non fosse, a tal fine, sufficiente la documentazione dallo stesso prodotta, in quanto la relazione tecnica a firma degli attuari dott.

G. [OSCURATO:PERSONA] e dott.

G. Varese non conteneva elementi utili al riguardo, ma solo stime basate su ipotesi non corroborate da altri validi elementi, essendo invece necessario dimostrare la sussistenza ed entità del rendimento prodotto in conseguenza dell’impiego del capitale del fondo previdenziale, e non dell’intero patrimonio dell’Enel, sul mercato - ha fatto corretta applicazione del principio di diritto richiamato nell’ordinanza di rinvio. 8.4 Invero, successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai ampiamente consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità, ha sostenuto che il predetto più favorevole criterio impositivo del 12,50%, di cui all'art. 6 della legge n. 482/1985, può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato, di cui costituiscono il rendimento.

Tale regime si giustifica in ragione della "equiparazione" tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall'art. 41 (ora 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 (ora 45), comma 4, t.u.i.r., con applicazione analogica dell'art. 6 suddetto ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.

Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti possano identificarsi "redditi di capitali derivanti da contratti di capitalizzazione" può giustificarsi l'applicazione del meccanismo impositivo di cui all'art. 6 cit., senza possibilità di operare alcuna distinzione tra PIA e Fondenel, come invece sostenuto dal ricorrente. 8.5 In definitiva, sono tassabili con l'aliquota del 12,5%, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 482/1985, i capitali maturati anteriormente al 1° gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi (P.I.A., poi Fondenel) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, con la realizzazione di un rendimento, dovendo escludersi da tale regime di tassazione agevolata le somme versate, da parte del contribuente, sul fondo P.I.A. ma non investite.

Il rendimento in esame va, quindi, ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel, con la precisazione che non v'è ragione di circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (strumenti finanziari, valori immobiliari), potendo assumere rilievo in tal senso anche altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare).

È, però, da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall'essere il rendimento prodotto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dall'intero patrimonio dell'Enel, poiché tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'Enel) costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato (ex multis: Cass. 09/09/2025, n. 24897; Cass. 09/03/2025, n. 6242; Cass. 30/10/2018, n. 27610; Cass.15/06/2018, n. 15853; Cass. 07/03/2018, n. 5436; Cass. 18/10/2017, n. 24525; Cass. 26/04/2017 n. 10285), sicché risulta smentita la diversa metodologia di calcolo sostenuta dal ricorrente e posta a fondamento della relazione tecnica dallo stesso depositata nel giudizio di rinvio. 8.6 La CTR, del tutto correttamente, ha ricercato la prova, non ravvisandola negli atti di causa, che le somme corrisposte provenissero da un effettivo investimento, da parte del fondo, del capitale accantonato, con la realizzazione di un rendimento, dovendo quest’ultimo intendersi come la somma derivante dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche come la somma calcolata attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate (in tal senso, Cass. n. 27610/2018, cit.), ragion per cui la sentenza impugnata risulta immune da censure sotto il profilo in esame.

9. Il secondo motivo è anch’esso infondato per plurime ragioni. 9.1 Questa Corte ha costantemente affermato, in termini generali, che il principio di non contestazione può sopperire alla mancanza di prova d’un fatto, ma non può essere utilizzato per risolvere questioni di diritto (ex multis, Cass. 30/01/2024, n. 2844).

Il processo tributario è, invero, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo, nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati.

Entro questo perimetro, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (che si applica anche al processo tributario, Cass. 24/01/2007, n. 1540) non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16984).

In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che il principio in esame, operando sul piano della prova, non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda.

Nel caso di domanda di rimborso del contribuente (ipotesi ricorrente nella specie), questa Corte ha precisato che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore-contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur( ex multis, Cass. 24/11/2022, n. 3630).

Alla luce dei sopra riportati principi deve, quindi, ritenersi infondato il motivo in esame, atteso che l’idoneità dei conteggi ad assurgere a prova del rendimento, nei termini supra delineati, non costituisce un fatto storico, bensì un presupposto giuridico del diritto al rimborso, la cui valutazione è rimessa al giudice tributario.

9.2. In secondo luogo, l’onere di specifica contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate presupponeva una precedente specifica allegazione da parte del contribuente che la somma indicata nella certificazione Enel costituisse il rendimento frutto dell’investimento del capitale sul mercato, e non la redditività, ripartita pro quota, conseguita sul mercato dall'intero patrimonio dell'Enel: tuttavia, tale circostanza non risulta affatto dall’illustrazione del motivo di ricorso in esame, atteso che il contribuente non riporta il contenuto dei propri scritti difensivi nella parte in cui sarebbe stata specificamente allegata la predetta circostanza.

Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato, in ossequio al principio di cd.

“circolarità” degli oneri di allegazione e contestazione, che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass.03/04/2025, n. 8900; Cass. 22/09/2017, n. 22055). 9.3 In terzo luogo, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, in quanto, in mancanza di una concreta conoscibilità dei fatti, non può esigersi alcuna specifica contestazione (Cass. 31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 18/07/2016, n. 14652): nella specie, non è neppure dedotto nel motivo di ricorso per quale ragione l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto o potuto conoscere la natura e composizione delle somme indicate nella certificazione Enel, ossia in un documento proveniente da un soggetto estraneo all’Ufficio. 9.4 In ogni caso, dalla stessa lettura dei brani, riportati nel ricorso per cassazione, tratti dalle difese sviluppate dall’Agenzia delle entrate nei gradi di merito e nel primo giudizio di cassazione, emerge che l’Ufficio ha sempre negato, fin dal primo grado di giudizio, che il contribuente avesse fornito la prova su di sé gravante, da ciò desumendosi implicitamente anche la negazione della sussistenza del rendimento sul quale operare la tassazione agevolata invocata dal contribuente (cfr. Cass. 08/08/2019, n. 21210, secondo cui l’onere di contestazione è assolto anche quando la parte assume una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con l’affermazione dei fatti allegati dalla controparte, così negandone l’esistenza).

Su tale questione, d’altra parte, la CTR, in sede di rinvio, ha specificamente statuito che «[…] alla luce anche del contenuto del ricorso in cassazione proposto dall’Ufficio, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto infondatamente da controparte, che l’Agenzia ha contestato che il rimborso richiesto era dovuto anche in relazione alla mancata prova dell’esistenza di un “rendimento” derivante dalla gestione di investimenti sul mercato del capitale accantonato»: ebbene, avverso tale motivazione il ricorrente, che non si confronta affatto con la ratio decidendi espressa dalla CTR, non ha sollevato alcuna specifica doglianza.

10. Il terzo motivo di ricorso è ugualmente infondato. 10.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi in ordine a fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, al fine di provare l’avvenuto investimento sul mercato finanziario, grava sul contribuente, che ha formulato istanza di rimborso, l’onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa, non essendo tuttavia sufficiente il mero rinvio al conteggio proveniente dall'Enel, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, così da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. n. 24897/2025, cit.; Cass. n. 6242/2025, cit.; Cass. 28/03/2022, n. 9959; Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass., Sez.

U., n. 13642/2011, cit.).

Il prospetto Enel, in particolare, certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale.

Quello indicato nella certificazione Enel, giova rammentarlo, è quindi il rendimento corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dall'intero patrimonio dell'Enel (Cass. n. 9959/2022).

E la stessa relazione attuariale, prodotta nel giudizio di merito e più volte menzionata nel ricorso (in disparte la considerazione che essa non è un mezzo di prova, ma mera allegazione difensiva), nulla dice circa l’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.

In relazione a questo aspetto della lite è decisiva, peraltro, la sottolineatura di Cass. 21/10/2021, n. 29479, che ricorda come, con estrema chiarezza, «nella nota del 28 aprile 2014 dell’Enel si afferma che la PIA “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere –quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel – un’attività di investimento sui mercati finanziari.

Pertanto, nessun rendimento derivante dall’investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile”.

La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore dell’accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione.

Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti».

Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass.n. 16116/2018 cit.; Cass. 23/11/2020, n. 26543). 10.2 Rammentato, pertanto, che il relativo onere, sia di allegazione che di prova, gravava sul contribuente (attore in senso sostanziale della pretesa di rimborso), deve rilevarsi che, da un lato, correttamente la CTR ha ritenuto che il predetto onere probatorio non potesse ritenersi assolto con la certificazione Enel e con la consulenza di parte, e che, dall’altro, il contribuente non ha comunque dedotto puntualmente nel ricorso per cassazione fattispecie concrete di investimento sul mercato che (a prescindere dalla redditività del patrimonio dell’Enel e del rendimento che esso avrebbe determinato sulla base di calcoli attuariali) avrebbero prodotto un “rendimento” da interpretarsi secondo il principio di diritto da applicare nel caso di specie. 10.3 Né, in siffatta situazione, può condividersi la censura sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata attivazione, da parte dei giudici tributari di merito, dei poteri istruttori integrativi riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto, come già rilevato da questa Corte, l'art. 7 predetto attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi (Cass. 20/01/2016, n. 955; Cass. 19/06/2018, n. 16171), circostanze, queste ultime, che non sono state neppure dedotte dal ricorrente nell’articolazione del motivo in esame (Cass. 31/10/2018, n. 27827, secondo cui è necessario che la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l'assolvimento dell'onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell'esistenza del presupposto, priva dell'allegazione relativa all'avvenuta sollecitazione del giudice del merito all'esercizio del predetto potere).

11. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, in quanto, se è vero, da un lato, come sostiene il ricorrente, che la parte può addurre qualsiasi mezzo di prova a sostegno della propria domanda e/o eccezione, è parimenti vero, dall’altro, che spetta al giudice la valutazione delle dette prove.

Nella specie, come già sottolineato, la CTR si è limitata, nel pieno rispetto dei principi applicabili al caso di specie in tema di oneri probatori, a rilevare l’omessa dimostrazione, da parte del contribuente, dell’esistenza del “rendimento”, da intendere nel senso precisato dalla richiamata giurisprudenza, sul quale applicare la tassazione agevolata del 12,50%, ritenendo che la relazione tecnica di parte non contenesse a tal fine utili elementi, essendo fondata su un errato presupposto, sconfessato dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia che la redditività degli accantonamenti con cui l’Enel aveva finanziato il Fondo P.I.A. dovesse essere commisurata a quella ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio dell’Enel.

12. Il quinto ed il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili. 12.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).

Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049). 12.2 Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carenti nell’articolazione dei motivi in esame, in quanto il ricorrente non indica il “fatto”, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.05/03/2014, n. 5133), ma richiama questioni prettamente giuridiche, ossia quelle inerenti alla tipologia del rendimento ed ai criteri di quantificazione dello stesso, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305). 12.3 In ogni caso, pur volendo nella specie considerare la certificazione rilasciata dall’Enel e la perizia di parte quali “fatti” nella prospettiva di cui alla norma in esame, deve rilevarsi che la perizia di parte è stata esaminata dalla CTR (che ne ha negato qualsiasi valenza probatoria perché contenente mere ipotesi di rendimento), mentre le certificazioni rilasciate dall’Enel, in particolare quella a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], non sono decisive (nel senso che il loro esame avrebbe comportato una diversa decisione), per quanto ampiamente argomentato suprain sede di esame dei motivi primo, terzo e settimo.

13. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14884/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio ha dichiarato di eleggere domicilio in Milano, al Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 89/b, in virtù di procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2549/16, depositata in data 2 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti solo Enel) iscritto, dal 1986, al [OSCURATO:PERSONA] denominato “P.I.A.” (ovvero [OSCURATO:PERSONA]), presentava istanza di rimborso Irpef, Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Fondo di previdenza integrativo P.I.A. -Regime fiscale. per l’importo di euro 87.875,74, in relazione ad una ritenuta operata dal predetto Fondo in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, a suo dire, in base alla normativa applicabile alle prestazioni erogate in forma di capitale in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione e maturate a favore di coloro che erano iscritti al Fondo anteriormente al 28/04/1993 (cd. “vecchi iscritti a vecchi fondi”), data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, la ritenuta andava operata nella misura del 12,5% ex art. 6 della legge n. 482/1985, anziché in quella del 30,65% effettivamente applicata dall’Enel ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986. L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza di rimborso, assumendo che le somme provenienti da Fondi che, come quello “P.I.A.”, adottavano un modello gestionale previdenziale classico (cioè con la contribuzione congiunta degli iscritti e dei datori di lavoro), erano assoggettate alla medesima tassazione dei trattamenti di fine rapporto ed indennità equipollenti. Il contribuente impugnava il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale accoglieva il ricorso, deducendo che il rapporto assicurativo di cui aveva beneficiato il ricorrente era sorto come polizza vita e che solo dall’anno 1986 era stato convertito in previdenza integrativa, durata oltre i dieci anni previsti dall’art. 42, comma 4, t.u.i.r., con la conseguenza che doveva trovare applicazione la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quella dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo in caso di corresponsione del capitale dopo almeno dieci anni. 2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che rigettava l’appello, confermando il diritto del contribuente di ottenere il rimborso della somma di euro 87.875,74, oltre interessi. 3. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi e questa Corte, con ordinanza n. 8922, depositata il 16/04/2014, accoglieva parzialmente il ricorso, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642/2011, e rinviava alla CTR della Lombardia in diversa composizione. 4. Riassunto il giudizio, la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava il provvedimento di diniego del rimborso richiesto dal contribuente, assumendo che quest’ultimo non aveva provato l’esistenza di un rendimento, sul quale calcolare il rimborso richiesto, derivante dalla gestione di investimenti sul mercato del capitale accantonato. 5. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sette motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione o falsa applicazione degli artt. 6 della Legge n. 482 del 1985, 42, 4° comma del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (nel testo applicabile ratione temporis), 1, comma 5, DL. 31/12/1986 n. 669 (convertito dalla L. 28/02/1997 n. 30) e 16 e 17, del DPR 22/12/1986, n. 917 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Sostiene il ricorrente che con l’ordinanza di rinvio n. 8922/2014 la Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nelle decisioni nn. 13642 e 13643 del 2011, ed osserva che in queste ultime il riferimento al “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato riguardava la fattispecie “Fondenel”. Secondo l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 124/1993, i “rendimenti” prodotti dalla gestione dei “vecchi fondi”, quali la P.I.A., non perdevano la loro caratteristica di rendimenti di origine assicurativa – pur se non prodotti da imprese assicuratrici – a condizione che ricorresse l’adozione, da parte degli stessi Fondi, delle “riserve matematiche” e dei sistemi tecnico-finanziari della capitalizzazione tipici delle imprese assicurative. Nella specie, la gestione delle risorse poteva essere affidata al datore di lavoro, il quale era quindi legittimato ad investire i fondi all’interno della propria attività economica (come poi avvenuto, come da attestazione Enel a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], e relazione tecnica, allegate al ricorso). Richiama, a sostegno del proprio assunto, alcune circolari dell’Agenzia delle entrate e sottolinea, poi, ulteriori argomenti, ovvero: a) l’inquadramento giuridico della P.I.A.; b) il capitale della P.I.A.; c) la gestione del capitale sul mercato; d) l’individuazione ed il calcolo del rendimento netto liquidato al ricorrente. La CTR, pertanto, in violazione dell’art. 6 della legge n. 482/1985, ha ritenuto che occorresse appurare l’impiego delle somme da parte dell’Enel sul mercato per determinare l’entità del rendimento imponibile. In realtà, tale rendimento va calcolato tenendo conto dell’intero patrimonio dell’Enel, che ha generato un determinato rendimento desumibile dai bilanci contabili della stessa Enel. Secondo il ricorrente, quindi, considerato che il capitale del Fondo P.I.A. è stato sempre frammisto a tutto il patrimonio operativo dell’Enel, la redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio per il finanziamento delle relative prestazioni previdenziali è stata pari a quella ottenuta in maniera generale dall’intero patrimonio dell’Enel nel corso dell’attività operativa della stessa, onde il rendimento netto va identificato, pro quota, negli utili che il predetto patrimonio netto ha prodotto annualmente. Per tale ragione, nella relazione tecnica prodotta nei gradi di merito si è provveduto a rapportare la capitalizzazione della prestazione previdenziale P.I.A. relativa al contribuente, previa individuazione della specifica “riserva matematica” di sua pertinenza, attraverso modalità di calcolo dettagliatamente esposte. 2. Con il secondo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c. e 7 D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» per non aver l’Ufficio, nei giudizi di merito ed in quello di legittimità, contestato che la somma quantificata nella certificazione Enel nella misura di euro 345.887,37 costituisse rendimento tassabile con l’aliquota del 12,50%. Il ricorrente aveva, infatti, prodotto la certificazione dell’Enel rilasciata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (munito di tutti i poteri di gestione e rappresentanza della società), dalla quale era desumibile il rendimento netto. 3. Con il terzo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» per aver la CTR parlato di onere “esclusivo” della prova gravante sul contribuente, senza considerare che quest’ultimo, con la certificazione Enel e la perizia allegata al ricorso in riassunzione, aveva ottemperato pienamente all’onere probatorio a suo carico, sicché ben avrebbe potuto la CTR esercitare i suoi poteri istruttori integrativi per eventuali approfondimenti ritenuti opportuni. 4. Con il quarto motivo si assume la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 163 nn. 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.» in quanto la CTR non avrebbe dovuto indicare i mezzi istruttori ritenuti necessari per assolvere l’onere probatorio gravante sulle parti, stante la libertà della parte di indicare al giudice i mezzi ritenuti più idonei a provare il diritto vantato. 5. Con il quinto motivo si deduce la «Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella individuazione della tipologia di rendimento», per aver la CTR ignorato la questione della tipologia del rendimento oggetto di causa e del contraddittorio che su di essa le parti avevano instaurato. In particolare, il ricorrente ribadisce di aver depositato apposite certificazioni dell’Enel attestanti l’ammontare del rendimento maturato e una perizia di parte (a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]) che spiegava le modalità attraverso le quali l’Enel aveva individuato nel tempo gli accantonamenti a bilancio per il finanziamento della P.I.A., nonché di aver elaborato una proiezione a livello individuale di tali accantonamenti ed individuato, sempre a livello individuale, una stima dei rendimenti generati dagli accantonamenti effettuati. 6. Con il sesto motivo si deduce la «Illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella quantificazione del rendimento». In particolare, il ricorrente afferma che nella certificazione proveniente dall’Enel a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] risultavano quantificati il capitale, i contributi ed il rendimento conseguito. La CTR avrebbe omesso l’esame di detta certificazione. 7. Con il settimo (ed ultimo) motivo si lamenta la «Violazione art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 384 e 392 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.». Deduce, in particolare, il ricorrente che la CTR avrebbe applicato in modo apparente ed errato il principio di diritto enunciato nell’ordinanza di rinvio, avendo rimesso in discussione l’andel rendimento ed esimendosi dall’accertare il quantum. Il giudice del rinvio avrebbe omesso di considerare che la P.I.A. integrava una forma pensionistica non obbligata a ricorrere ad una gestione assicurativa, in cui la gestione delle risorse poteva essere affidata al datore di lavoro. 8. Il primo ed il settimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 8.1 Occorre premettere che, a decorrere dal 1° gennaio 1986 (in base all'art. 12, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1985, recepito dall'Enel), venne prevista a favore dei dirigenti Enel la stipula di un'assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell'erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo. Successivamente, sempre nel 1986 (16 aprile 1986), a seguito di apposita richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale previsione venne modificata con l'accordo tra l'Enel e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (c.d. P.I.A., ovvero [OSCURATO:PERSONA]) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (ciò, peraltro, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata). Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, con diritto degli aderenti alla liquidazione dell'intero capitale in luogo della rendita vitalizia. 8.2 Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 22 giugno 2011, n. 13642) hanno ritenuto che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917/1986, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985; b) per gli importi maturati a decorrere dal gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit. Il trattamento tributario dei "vecchi" iscritti, quindi, prima del 21 aprile 1993, fattispecie in cui rientra pacificamente il ricorrente, dipende dalla "composizione strutturale delle prestazioni", che sono appunto composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole misura dal lavoratore) e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. 8.3 Nel presente giudizio, questa Corte, con l’ordinanza di rinvio n. 8922/2014, dopo aver richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13642/2011, ritenuta vertente «proprio su questione relativa al fondo integrativo aziendale di che trattasi», ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la prima sentenza della CTR lombarda, che non si era attenuta al predetto principio, e ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla medesima CTR in diversa composizione. In sede di rinvio, quest’ultima -nel ritenere che il contribuente fosse tenuto a provare l’esistenza effettiva del rendimento sul quale effettuare la tassazione agevolata del 12,50% e che non fosse, a tal fine, sufficiente la documentazione dallo stesso prodotta, in quanto la relazione tecnica a firma degli attuari dott. G. [OSCURATO:PERSONA] e dott. G. Varese non conteneva elementi utili al riguardo, ma solo stime basate su ipotesi non corroborate da altri validi elementi, essendo invece necessario dimostrare la sussistenza ed entità del rendimento prodotto in conseguenza dell’impiego del capitale del fondo previdenziale, e non dell’intero patrimonio dell’Enel, sul mercato - ha fatto corretta applicazione del principio di diritto richiamato nell’ordinanza di rinvio. 8.4 Invero, successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai ampiamente consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità, ha sostenuto che il predetto più favorevole criterio impositivo del 12,50%, di cui all'art. 6 della legge n. 482/1985, può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato, di cui costituiscono il rendimento. Tale regime si giustifica in ragione della "equiparazione" tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dall'art. 41 (ora 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 (ora 45), comma 4, t.u.i.r., con applicazione analogica dell'art. 6 suddetto ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione. Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti possano identificarsi "redditi di capitali derivanti da contratti di capitalizzazione" può giustificarsi l'applicazione del meccanismo impositivo di cui all'art. 6 cit., senza possibilità di operare alcuna distinzione tra PIA e Fondenel, come invece sostenuto dal ricorrente. 8.5 In definitiva, sono tassabili con l'aliquota del 12,5%, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 482/1985, i capitali maturati anteriormente al 1° gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi (P.I.A., poi Fondenel) prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, con la realizzazione di un rendimento, dovendo escludersi da tale regime di tassazione agevolata le somme versate, da parte del contribuente, sul fondo P.I.A. ma non investite. Il rendimento in esame va, quindi, ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da P.I.A. a Fondenel, con la precisazione che non v'è ragione di circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (strumenti finanziari, valori immobiliari), potendo assumere rilievo in tal senso anche altri tipi di mercato (es. mercato immobiliare). È, però, da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall'essere il rendimento prodotto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dall'intero patrimonio dell'Enel, poiché tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'Enel) costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato (ex multis: Cass. 09/09/2025, n. 24897; Cass. 09/03/2025, n. 6242; Cass. 30/10/2018, n. 27610; Cass.15/06/2018, n. 15853; Cass. 07/03/2018, n. 5436; Cass. 18/10/2017, n. 24525; Cass. 26/04/2017 n. 10285), sicché risulta smentita la diversa metodologia di calcolo sostenuta dal ricorrente e posta a fondamento della relazione tecnica dallo stesso depositata nel giudizio di rinvio. 8.6 La CTR, del tutto correttamente, ha ricercato la prova, non ravvisandola negli atti di causa, che le somme corrisposte provenissero da un effettivo investimento, da parte del fondo, del capitale accantonato, con la realizzazione di un rendimento, dovendo quest’ultimo intendersi come la somma derivante dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche come la somma calcolata attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate (in tal senso, Cass. n. 27610/2018, cit.), ragion per cui la sentenza impugnata risulta immune da censure sotto il profilo in esame. 9. Il secondo motivo è anch’esso infondato per plurime ragioni. 9.1 Questa Corte ha costantemente affermato, in termini generali, che il principio di non contestazione può sopperire alla mancanza di prova d’un fatto, ma non può essere utilizzato per risolvere questioni di diritto (ex multis, Cass. 30/01/2024, n. 2844). Il processo tributario è, invero, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo, nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati. Entro questo perimetro, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (che si applica anche al processo tributario, Cass. 24/01/2007, n. 1540) non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16984). In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che il principio in esame, operando sul piano della prova, non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda. Nel caso di domanda di rimborso del contribuente (ipotesi ricorrente nella specie), questa Corte ha precisato che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore-contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur( ex multis, Cass. 24/11/2022, n. 3630). Alla luce dei sopra riportati principi deve, quindi, ritenersi infondato il motivo in esame, atteso che l’idoneità dei conteggi ad assurgere a prova del rendimento, nei termini supra delineati, non costituisce un fatto storico, bensì un presupposto giuridico del diritto al rimborso, la cui valutazione è rimessa al giudice tributario. 9.2. In secondo luogo, l’onere di specifica contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate presupponeva una precedente specifica allegazione da parte del contribuente che la somma indicata nella certificazione Enel costituisse il rendimento frutto dell’investimento del capitale sul mercato, e non la redditività, ripartita pro quota, conseguita sul mercato dall'intero patrimonio dell'Enel: tuttavia, tale circostanza non risulta affatto dall’illustrazione del motivo di ricorso in esame, atteso che il contribuente non riporta il contenuto dei propri scritti difensivi nella parte in cui sarebbe stata specificamente allegata la predetta circostanza. Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato, in ossequio al principio di cd. “circolarità” degli oneri di allegazione e contestazione, che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass.03/04/2025, n. 8900; Cass. 22/09/2017, n. 22055). 9.3 In terzo luogo, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, in quanto, in mancanza di una concreta conoscibilità dei fatti, non può esigersi alcuna specifica contestazione (Cass. 31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 18/07/2016, n. 14652): nella specie, non è neppure dedotto nel motivo di ricorso per quale ragione l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto o potuto conoscere la natura e composizione delle somme indicate nella certificazione Enel, ossia in un documento proveniente da un soggetto estraneo all’Ufficio. 9.4 In ogni caso, dalla stessa lettura dei brani, riportati nel ricorso per cassazione, tratti dalle difese sviluppate dall’Agenzia delle entrate nei gradi di merito e nel primo giudizio di cassazione, emerge che l’Ufficio ha sempre negato, fin dal primo grado di giudizio, che il contribuente avesse fornito la prova su di sé gravante, da ciò desumendosi implicitamente anche la negazione della sussistenza del rendimento sul quale operare la tassazione agevolata invocata dal contribuente (cfr. Cass. 08/08/2019, n. 21210, secondo cui l’onere di contestazione è assolto anche quando la parte assume una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con l’affermazione dei fatti allegati dalla controparte, così negandone l’esistenza). Su tale questione, d’altra parte, la CTR, in sede di rinvio, ha specificamente statuito che «[…] alla luce anche del contenuto del ricorso in cassazione proposto dall’Ufficio, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto infondatamente da controparte, che l’Agenzia ha contestato che il rimborso richiesto era dovuto anche in relazione alla mancata prova dell’esistenza di un “rendimento” derivante dalla gestione di investimenti sul mercato del capitale accantonato»: ebbene, avverso tale motivazione il ricorrente, che non si confronta affatto con la ratio decidendi espressa dalla CTR, non ha sollevato alcuna specifica doglianza. 10. Il terzo motivo di ricorso è ugualmente infondato. 10.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi in ordine a fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, al fine di provare l’avvenuto investimento sul mercato finanziario, grava sul contribuente, che ha formulato istanza di rimborso, l’onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa, non essendo tuttavia sufficiente il mero rinvio al conteggio proveniente dall'Enel, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, così da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. n. 24897/2025, cit.; Cass. n. 6242/2025, cit.; Cass. 28/03/2022, n. 9959; Cass. 19/06/2018, n. 16116; Cass., Sez. U., n. 13642/2011, cit.). Il prospetto Enel, in particolare, certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale. Quello indicato nella certificazione Enel, giova rammentarlo, è quindi il rendimento corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dall'intero patrimonio dell'Enel (Cass. n. 9959/2022). E la stessa relazione attuariale, prodotta nel giudizio di merito e più volte menzionata nel ricorso (in disparte la considerazione che essa non è un mezzo di prova, ma mera allegazione difensiva), nulla dice circa l’incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato. In relazione a questo aspetto della lite è decisiva, peraltro, la sottolineatura di Cass. 21/10/2021, n. 29479, che ricorda come, con estrema chiarezza, «nella nota del 28 aprile 2014 dell’Enel si afferma che la PIA “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere –quale Fondo interno con accantonamento a bilancio Enel – un’attività di investimento sui mercati finanziari. Pertanto, nessun rendimento derivante dall’investimento, da parte del Fondo PIA, sui mercati finanziari è ipotizzabile”. La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato risulta incompatibile con il tenore dell’accordo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, in quanto l’importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l’ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel Fondo PIA e quanto erogato in concreto ai dirigenti». Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – proprio sul bilancio consuntivo di Enel, relativo all’esercizio finanziario 1997 (Cass.n. 16116/2018 cit.; Cass. 23/11/2020, n. 26543). 10.2 Rammentato, pertanto, che il relativo onere, sia di allegazione che di prova, gravava sul contribuente (attore in senso sostanziale della pretesa di rimborso), deve rilevarsi che, da un lato, correttamente la CTR ha ritenuto che il predetto onere probatorio non potesse ritenersi assolto con la certificazione Enel e con la consulenza di parte, e che, dall’altro, il contribuente non ha comunque dedotto puntualmente nel ricorso per cassazione fattispecie concrete di investimento sul mercato che (a prescindere dalla redditività del patrimonio dell’Enel e del rendimento che esso avrebbe determinato sulla base di calcoli attuariali) avrebbero prodotto un “rendimento” da interpretarsi secondo il principio di diritto da applicare nel caso di specie. 10.3 Né, in siffatta situazione, può condividersi la censura sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata attivazione, da parte dei giudici tributari di merito, dei poteri istruttori integrativi riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto, come già rilevato da questa Corte, l'art. 7 predetto attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi (Cass. 20/01/2016, n. 955; Cass. 19/06/2018, n. 16171), circostanze, queste ultime, che non sono state neppure dedotte dal ricorrente nell’articolazione del motivo in esame (Cass. 31/10/2018, n. 27827, secondo cui è necessario che la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l'assolvimento dell'onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell'esistenza del presupposto, priva dell'allegazione relativa all'avvenuta sollecitazione del giudice del merito all'esercizio del predetto potere). 11. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, in quanto, se è vero, da un lato, come sostiene il ricorrente, che la parte può addurre qualsiasi mezzo di prova a sostegno della propria domanda e/o eccezione, è parimenti vero, dall’altro, che spetta al giudice la valutazione delle dette prove. Nella specie, come già sottolineato, la CTR si è limitata, nel pieno rispetto dei principi applicabili al caso di specie in tema di oneri probatori, a rilevare l’omessa dimostrazione, da parte del contribuente, dell’esistenza del “rendimento”, da intendere nel senso precisato dalla richiamata giurisprudenza, sul quale applicare la tassazione agevolata del 12,50%, ritenendo che la relazione tecnica di parte non contenesse a tal fine utili elementi, essendo fondata su un errato presupposto, sconfessato dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia che la redditività degli accantonamenti con cui l’Enel aveva finanziato il Fondo P.I.A. dovesse essere commisurata a quella ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio dell’Enel. 12. Il quinto ed il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili. 12.1 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598). Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049). 12.2 Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carenti nell’articolazione dei motivi in esame, in quanto il ricorrente non indica il “fatto”, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.05/03/2014, n. 5133), ma richiama questioni prettamente giuridiche, ossia quelle inerenti alla tipologia del rendimento ed ai criteri di quantificazione dello stesso, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305). 12.3 In ogni caso, pur volendo nella specie considerare la certificazione rilasciata dall’Enel e la perizia di parte quali “fatti” nella prospettiva di cui alla norma in esame, deve rilevarsi che la perizia di parte è stata esaminata dalla CTR (che ne ha negato qualsiasi valenza probatoria perché contenente mere ipotesi di rendimento), mentre le certificazioni rilasciate dall’Enel, in particolare quella a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], non sono decisive (nel senso che il loro esame avrebbe comportato una diversa decisione), per quanto ampiamente argomentato suprain sede di esame dei motivi primo, terzo e settimo. 13. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in
Sentenza Cassazione n. 04842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris