CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32450/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026;considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli formulatiinnanzi alla Corte d’appello, e perciò ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltantoapparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 - 01);ritenuto che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ognidoglianza oggetto dei motivi di ricorso:(i) evidenziando congruamente (pg. 5) che la circostanza che la cartabancomat e a carta prepagata fossero utilizzate da soggetto diverso dal titolarefosse dirimente, in ordine alla consapevolezza della origine delittuosa e dell’usoindebito degli strumenti di pagamento (primo motivo);(ii) osservando correttamente che la contiguità temporale dei diversi utilizziabusivi delle carte elettroniche predicasse nel senso di un unico utilizzatoreabusivo, da identificarsi nell’imputato in ragione della dimostrata responsabilitàdell’imputato per l’episodio commesso ai danni dell’enoteca Virgilio (secondomotivo);(iii) facendo adeguato esercizio della propria discrezionalità sanzionatoria, inrelazione al diniego delle attenuanti generiche, nell’assenza di elementipositivamente valorizzabili, anche in ragione della presenza di altre, analoghependenze a carico dell’imputato; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.