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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14480/2026

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osto da Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/2/2025 emessa dal Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; letta la memoria depositata dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con la quale chiede che venga ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con l'appello.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 385 cod. pen., ritenendo plausibile che l'imputato non avesse udito il suono del campanello stante l'orario notturno in cui si era svolto il controllo.

2. Il Pubblico ministero ha proposto appello, chiedendo che fosse preliminarmente proposta la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art.593, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

La Corte di appello, ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod.proc.pen., riqualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nel merito, il ricorrente contestava la ricostruzione operata in punto di fatto dal Tribunale, sottolineando come fosse assolutamente non credibile la tesi difensiva, dato che i controlli erano stati due, distanziati di circa 45 minuti, né risultava che il campanello dell'abitazione non fosse funzionante.

2.1. Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste affinchè venga dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt.3 e 111 Cost., sollevata dal ricorrente, in relazione alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze assolutorie rese con riguardo ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, è manifestamente infondata.

2.1. Sul tema si devono richiamare le precedenti decisioni adottate dalla Corte costituzionale in ordine ai limiti all'impugnabilità di determinate sentenze.

Recentemente, pronunciandosi sull'art.593 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato», la Corte costituzionale, con sentenza n.34 2del 2020, ha ritenuto la questione infondata.

In quella pronuncia si è affermato che «Il processo penale è caratterizzato, infatti, da una asimmetria "strutturale" tra i due antagonisti principali.

Le differenze che connotano le rispettive posizioni, «correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici - essendo l'una un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l'altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna - impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà.

Alterazioni di tale simmetria - tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) - sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) - entro i limiti della ragionevolezza (sentenza n. 26 del 2007)».

Partendo da tale considerazione di fondo, si è in primo luogo ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non trova riconoscimento costituzionale e, al contempo, che la limitazione al potere di impugnazione da parte del pubblico ministero non rifluisce sull'attuazione dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ad ulteriore riprova di quanto detto, deve segnalarsi come la Corte costituzionale, con le sentenze n. 298 del 2008 e n.42 del 2009, pronunciandosi in relazione all'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, aveva ritenuto dirimente la circostanza secondo cui una tale scelta non può ritenersi eccedente i limiti di compatibilità con il principio di parità delle parti, trovando «una sufficiente ratio giustificatrice sia nella ritenuta opportunità di evitare un secondo giudizio di merito, ad iniziativa della parte pubblica, nei confronti di soggetti già prosciolti per determinati reati "di fascia bassa", all'esito di un procedimento improntato a marcata rapidità e semplificazione di forme; sia - almeno in parte - nell'ottica del riequilibrio dei poteri rispetto ad un assetto nel quale ad essere collocato in posizione di 3svantaggio era, sotto certi aspetti, l'imputato: ossia, proprio la parte il cui diritto d'appello ha una maggiore "forza di resistenza" rispetto a spinte di segno soppressivo», ritenendo la scelta pienamente rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore.

2.2. Sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, l'introduzione di una limitazione del potere di impugnazione da parte del pubblico ministero, ancorato ad una determinata categoria di reati accomunati dalla sottoposizione ad un iter procedimentale che non prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, risponde ad una libera ed insindacabile scelta del legislatore.

Il ricorrente sottolinea come la previsione in esame risulterebbe illogica, posto che non sempre alla citazione diretta corrisponde la minor gravità dei reati rispetto a quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare, sicchè il criterio selettivo dell'inappellabilità risulterebbe intrinsecamente irragionevole.

L'osservazione, pur in astratto corretta, non è dirimente ai fini che qui interessano.

La scelta del legislatore di limitare l'appellabilità delle sentenze di assoluzione per i reati per i quali è prevista la citazione diretta, infatti, non si giustifica in ragione di una minore gravità di tali fattispecie, bensì si basa sulla astratta minore complessità di accertamento di tali fattispecie.

È proprio quest'ultima, infatti, la ragione che giustifica la rinuncia all'udienza preliminare e che, al contempo, rende logica anche la limitazione dei mezzi di impugnazione al solo ricorso per cassazione, sulla base di un criterio generale ed astratto rimesso all'esclusiva valutazione del legislatore e che, proprio perché fondato su un dato oggettivo, non è sindacabile neppure con l'incidente di costituzionalità.

2.3. Quanto detto consente di affermare che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., per violazione degli artt.3 e 111 Cost., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minor complessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore.

3. Una volta ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, deve preliminarmente valutarsi la possibilità che l'appello proposto dal Pubblico ministero sia convertito in ricorso per cassazione, pur a fronte di una 4volontaria e consapevole scelta per un diverso mezzo di impugnazione.

Sui limiti alla possibilità di disporre la conversione dei mezzi di impugnazione si registra un latente contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

3.1. Secondo un primo indirizzo, è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Sez.4, n. 39754 del 2/12/2025, Santello, Rv.288879; in senso conforme, tra le più recenti, si veda: Sez.4, n. 1441 del 21/11/2023, Verrucci, Rv.285634; Sez.3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277945; Sez.5, n. 55830 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Eliseo, Rv. 274624).

Una conferma di tale soluzione era desumibile dal principio affermato da Sez.U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo cui il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., in base al quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzodì impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico.

Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità.

3.2. In senso contrario, si è affermato che, ove un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il 5mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Sez.5, n. 42578 del 27/9/2024, Prencipe, Rv. 287244-02; Sez.5, n. 35796 del 13/7/2023, Rv.285134-02; Sez.5, n. 313 del 20/11/2020, dep.2021, Bruccoleri, Rv. 281068; Sez.3, n.40381 del 17/5/2019, Dorati, Rv.276934).

Quest'ultima soluzione deve ritenersi preferibile in quanto fondata sulla corretta esegesi della ratio dell'art.568, comma 5, cod. proc. pen., posto che tale norma non impone alcuna indagine in merito alla consapevole volontà della parte di esperire un mezzo di impugnazione diverso da quello consentito, bensì si limita a richiedere la trasmissione dell'impugnazione al giudice competente.

Ciò che rileva, quindi, è l'accertamento della volontà di impugnare un determinato provvedimento e la verifica dell'esistenza di un mezzo che, sia pur diverso da quello esperito, consenta il controllo da parte di un giudice superiore.

Tale soluzione, peraltro, ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite che, superando il principio in precedenza sostenuto nella sentenza "Nexhi", hanno ritenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221; conf.

Sez.U, n. 45372 del 31/7/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

4. Nel merito, il ricorso è infondato.

Deve premettersi che, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.2, n. 17493 del 16/4/2025, Verdino, Rv.288029) Il ricorrente propone una diversa lettura in fatto delle prove valutate dal Tribunale e poste a fondamento di una motivazione che non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà.

La questione si riduce a valutare se fosse o meno attendibile la giustificazione offerta dall'imputato, il quale sostiene di non aver udito il suono del campanello, in quanto stava dormendo e il suono era flebile, provenendo dalla cucina 6dell'appartamento.

Si tratta di un dato che, invero, ha trovato conferma anche nella deposizione della convivente dell'imputato, rispetto alla cui testimonianza il ricorrente ne ha eccepito la nullità, in quanto la stessa non era stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre ex art.199 cod. proc. pen.

L'eccezione è manifestamente infondata, essendo stata proposta per la prima volta con il ricorso in cassazione.

Per consolidata giurisprudenza, la nullità prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre per i prossimi congiunti dell'imputato, è una nullità relativa che, pertanto, deve essere eccepita dalla parte che assiste all'atto prima del compimento dello stesso, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (Se.1, n.23719 del 17/5/2024, Rv.286906).

Quanto detto comporta che la deposizione resa dalla moglie dell'imputato era pienamente valida e, quindi, correttamente il Tribunale ne ha tenuto conto, pervenendo ad una decisione assolutoria fondata sul principio in dubio pro reo.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/2/2025 emessa dal Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; letta la memoria depositata dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con la quale chiede che venga ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con l'appello.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 385 cod. pen., ritenendo plausibile che l'imputato non avesse udito il suono del campanello stante l'orario notturno in cui si era svolto il controllo. 2. Il Pubblico ministero ha proposto appello, chiedendo che fosse preliminarmente proposta la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art.593, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La Corte di appello, ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod.proc.pen., riqualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Nel merito, il ricorrente contestava la ricostruzione operata in punto di fatto dal Tribunale, sottolineando come fosse assolutamente non credibile la tesi difensiva, dato che i controlli erano stati due, distanziati di circa 45 minuti, né risultava che il campanello dell'abitazione non fosse funzionante. 2.1. Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste affinchè venga dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt.3 e 111 Cost., sollevata dal ricorrente, in relazione alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze assolutorie rese con riguardo ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, è manifestamente infondata. 2.1. Sul tema si devono richiamare le precedenti decisioni adottate dalla Corte costituzionale in ordine ai limiti all'impugnabilità di determinate sentenze. Recentemente, pronunciandosi sull'art.593 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato», la Corte costituzionale, con sentenza n.34 2del 2020, ha ritenuto la questione infondata. In quella pronuncia si è affermato che «Il processo penale è caratterizzato, infatti, da una asimmetria "strutturale" tra i due antagonisti principali. Le differenze che connotano le rispettive posizioni, «correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici - essendo l'una un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi; l'altra un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna - impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria - tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) - sono invece compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) - entro i limiti della ragionevolezza (sentenza n. 26 del 2007)». Partendo da tale considerazione di fondo, si è in primo luogo ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non trova riconoscimento costituzionale e, al contempo, che la limitazione al potere di impugnazione da parte del pubblico ministero non rifluisce sull'attuazione dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ad ulteriore riprova di quanto detto, deve segnalarsi come la Corte costituzionale, con le sentenze n. 298 del 2008 e n.42 del 2009, pronunciandosi in relazione all'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, aveva ritenuto dirimente la circostanza secondo cui una tale scelta non può ritenersi eccedente i limiti di compatibilità con il principio di parità delle parti, trovando «una sufficiente ratio giustificatrice sia nella ritenuta opportunità di evitare un secondo giudizio di merito, ad iniziativa della parte pubblica, nei confronti di soggetti già prosciolti per determinati reati "di fascia bassa", all'esito di un procedimento improntato a marcata rapidità e semplificazione di forme; sia - almeno in parte - nell'ottica del riequilibrio dei poteri rispetto ad un assetto nel quale ad essere collocato in posizione di 3svantaggio era, sotto certi aspetti, l'imputato: ossia, proprio la parte il cui diritto d'appello ha una maggiore "forza di resistenza" rispetto a spinte di segno soppressivo», ritenendo la scelta pienamente rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore. 2.2. Sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, l'introduzione di una limitazione del potere di impugnazione da parte del pubblico ministero, ancorato ad una determinata categoria di reati accomunati dalla sottoposizione ad un iter procedimentale che non prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, risponde ad una libera ed insindacabile scelta del legislatore. Il ricorrente sottolinea come la previsione in esame risulterebbe illogica, posto che non sempre alla citazione diretta corrisponde la minor gravità dei reati rispetto a quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare, sicchè il criterio selettivo dell'inappellabilità risulterebbe intrinsecamente irragionevole. L'osservazione, pur in astratto corretta, non è dirimente ai fini che qui interessano. La scelta del legislatore di limitare l'appellabilità delle sentenze di assoluzione per i reati per i quali è prevista la citazione diretta, infatti, non si giustifica in ragione di una minore gravità di tali fattispecie, bensì si basa sulla astratta minore complessità di accertamento di tali fattispecie. È proprio quest'ultima, infatti, la ragione che giustifica la rinuncia all'udienza preliminare e che, al contempo, rende logica anche la limitazione dei mezzi di impugnazione al solo ricorso per cassazione, sulla base di un criterio generale ed astratto rimesso all'esclusiva valutazione del legislatore e che, proprio perché fondato su un dato oggettivo, non è sindacabile neppure con l'incidente di costituzionalità. 2.3. Quanto detto consente di affermare che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., per violazione degli artt.3 e 111 Cost., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minor complessità dell'accertamento di determinate categorie di reati, rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore. 3. Una volta ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, deve preliminarmente valutarsi la possibilità che l'appello proposto dal Pubblico ministero sia convertito in ricorso per cassazione, pur a fronte di una 4volontaria e consapevole scelta per un diverso mezzo di impugnazione. Sui limiti alla possibilità di disporre la conversione dei mezzi di impugnazione si registra un latente contrasto nella giurisprudenza di legittimità. 3.1. Secondo un primo indirizzo, è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Sez.4, n. 39754 del 2/12/2025, Santello, Rv.288879; in senso conforme, tra le più recenti, si veda: Sez.4, n. 1441 del 21/11/2023, Verrucci, Rv.285634; Sez.3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277945; Sez.5, n. 55830 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Eliseo, Rv. 274624). Una conferma di tale soluzione era desumibile dal principio affermato da Sez.U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, secondo cui il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., in base al quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzodì impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità. 3.2. In senso contrario, si è affermato che, ove un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il 5mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Sez.5, n. 42578 del 27/9/2024, Prencipe, Rv. 287244-02; Sez.5, n. 35796 del 13/7/2023, Rv.285134-02; Sez.5, n. 313 del 20/11/2020, dep.2021, Bruccoleri, Rv. 281068; Sez.3, n.40381 del 17/5/2019, Dorati, Rv.276934). Quest'ultima soluzione deve ritenersi preferibile in quanto fondata sulla corretta esegesi della ratio dell'art.568, comma 5, cod. proc. pen., posto che tale norma non impone alcuna indagine in merito alla consapevole volontà della parte di esperire un mezzo di impugnazione diverso da quello consentito, bensì si limita a richiedere la trasmissione dell'impugnazione al giudice competente. Ciò che rileva, quindi, è l'accertamento della volontà di impugnare un determinato provvedimento e la verifica dell'esistenza di un mezzo che, sia pur diverso da quello esperito, consenta il controllo da parte di un giudice superiore. Tale soluzione, peraltro, ha ricevuto l'avallo delle Sezioni unite che, superando il principio in precedenza sostenuto nella sentenza "Nexhi", hanno ritenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221; conf. Sez.U, n. 45372 del 31/7/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). 4. Nel merito, il ricorso è infondato. Deve premettersi che, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.2, n. 17493 del 16/4/2025, Verdino, Rv.288029) Il ricorrente propone una diversa lettura in fatto delle prove valutate dal Tribunale e poste a fondamento di una motivazione che non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà. La questione si riduce a valutare se fosse o meno attendibile la giustificazione offerta dall'imputato, il quale sostiene di non aver udito il suono del campanello, in quanto stava dormendo e il suono era flebile, provenendo dalla cucina 6dell'appartamento. Si tratta di un dato che, invero, ha trovato conferma anche nella deposizione della convivente dell'imputato, rispetto alla cui testimonianza il ricorrente ne ha eccepito la nullità, in quanto la stessa non era stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre ex art.199 cod. proc. pen. L'eccezione è manifestamente infondata, essendo stata proposta per la prima volta con il ricorso in cassazione. Per consolidata giurisprudenza, la nullità prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre per i prossimi congiunti dell'imputato, è una nullità relativa che, pertanto, deve essere eccepita dalla parte che assiste all'atto prima del compimento dello stesso, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (Se.1, n.23719 del 17/5/2024, Rv.286906). Quanto detto comporta che la deposizione resa dalla moglie dell'imputato era pienamente valida e, quindi, correttamente il Tribunale ne ha tenuto conto, pervenendo ad una decisione assolutoria fondata sul principio in dubio pro reo. 5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14480/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris