CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47453/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23412/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 e 582-585 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale nella parte in cui ha richiamato la modalità della condotta, non riconducibile alla mera reattività, che ebbe a cagionare lesioni e rivolgere plurime minacce ai pubblici ufficiali (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18