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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 19797/2025

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to la seguente: ORDINANZA sulricorso 6603-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine delricorsoper cassazione iscritto al n.

RG 4651/2019; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l ’ ORDINANZA N. 6906/2022 DELLA CORTE D I CASSAZIONE, depositatail 2/3/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/6/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la cassazione del decreto con il quale il tribunale di Padova, in data 2/1/2019, aveva rigettato l’opposizione dagli stessi proposta avverso lo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Ric. 2022n. 6603 - Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5

1.2. Questa Corte, con l’ordinanza n. 6906/2022, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato nella somma complessiva di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7/3/2022, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale di calcolo asseritamente contenuto nell’indicata ordinanza: lì dovequesta Corte, avendo quantificato le spese di giudizio in un importo complessivo pari quasi alla “metà” della “somma lorda che costituiva l’oggetto del contendere”, ha determinato la somma dagli stessi dovuta a titolo di rimborso delle spese processuali sostenute dal Fallimento controricorrente in misura “palesemente sproporzionata rispetto al valore della causa”, che in ricorso era stato chiaramente determinato nella somma complessiva di €. 22.155,84.

1.4. Secondo i ricorrenti, infatti, una volta che il valore del contendere è correttamente determinato sulla base dell’importo del credito per il quale è stata chiesta una differente graduazione, deve trovare applicazione, in difetto di enunciazione nell’ordinanza di elementi che potessero giustificare la liquidazione delle spese del giudizio in misura corrispondente o superiore ai massimi tariffari, il d.m. n. 55/2014, secondo il quale la liquidazione dev’essere eseguita secondo i “medi di tariffa”, pari ad €. 2.935,00, e cioè una somma pari a meno della metà di quanto statuito nell’ordinanza in questione.

1.5. I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto la correzione dell’ordinanza in questione nella parte in cui questa Corte li ha condannati al pagamento della somma di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di Ric. 2022n. 6603 - Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 legge, in luogo della somma di €. 2,935,00, oltre alle spese generali.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

1.7. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Il procedimento di correzione dell ’ errore di calcolo previsto dall’art. 287 c.p.c. è, infatti, esperibile, anche si tratta di una sentenza o di un’ordinanza della Corte di cassazione (art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.), sol tanto nel caso in cui, a fronte di presupposti numerici esattamente determinati, sia dedotta l’erronea utilizzazione da parte del giudice delle regole matematiche corrispondenti al calcolo che quest ’ ultimo ha svolto: non anche nel caso, come quello in esame, in cui il ricorrente denunci l’errore in cui il giudice sia, in ipotesi, incorso nell’individuazione dei parametri (come l’effettivo valore della causa) utilizzati nel provvedimento impugnato, trattandosi, in siffatta ipotesi, di un error in iudicando, che, però,semmai fosse sussistente, non è certo suscettibile di essere emendato con la procedura in questione.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sulricorso 6603-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine delricorsoper cassazione iscritto al n. RG 4651/2019; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l ’ ORDINANZA N. 6906/2022 DELLA CORTE D I CASSAZIONE, depositatail 2/3/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/6/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la cassazione del decreto con il quale il tribunale di Padova, in data 2/1/2019, aveva rigettato l’opposizione dagli stessi proposta avverso lo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Ric. 2022n. 6603 - Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 1.2. Questa Corte, con l’ordinanza n. 6906/2022, ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato nella somma complessiva di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7/3/2022, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale di calcolo asseritamente contenuto nell’indicata ordinanza: lì dovequesta Corte, avendo quantificato le spese di giudizio in un importo complessivo pari quasi alla “metà” della “somma lorda che costituiva l’oggetto del contendere”, ha determinato la somma dagli stessi dovuta a titolo di rimborso delle spese processuali sostenute dal Fallimento controricorrente in misura “palesemente sproporzionata rispetto al valore della causa”, che in ricorso era stato chiaramente determinato nella somma complessiva di €. 22.155,84. 1.4. Secondo i ricorrenti, infatti, una volta che il valore del contendere è correttamente determinato sulla base dell’importo del credito per il quale è stata chiesta una differente graduazione, deve trovare applicazione, in difetto di enunciazione nell’ordinanza di elementi che potessero giustificare la liquidazione delle spese del giudizio in misura corrispondente o superiore ai massimi tariffari, il d.m. n. 55/2014, secondo il quale la liquidazione dev’essere eseguita secondo i “medi di tariffa”, pari ad €. 2.935,00, e cioè una somma pari a meno della metà di quanto statuito nell’ordinanza in questione. 1.5. I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto la correzione dell’ordinanza in questione nella parte in cui questa Corte li ha condannati al pagamento della somma di €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di Ric. 2022n. 6603 - Sez. 1 - CC del 13 giugno 202 5 legge, in luogo della somma di €. 2,935,00, oltre alle spese generali. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 1.7. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Il procedimento di correzione dell ’ errore di calcolo previsto dall’art. 287 c.p.c. è, infatti, esperibile, anche si tratta di una sentenza o di un’ordinanza della Corte di cassazione (art. 391 bis, comma 1°, c.p.c.), sol tanto nel caso in cui, a fronte di presupposti numerici esattamente determinati, sia dedotta l’erronea utilizzazione da parte del giudice delle regole matematiche corrispondenti al calcolo che quest ’ ultimo ha svolto: non anche nel caso, come quello in esame, in cui il ricorrente denunci l’errore in cui il giudice sia, in ipotesi, incorso nell’individuazione dei parametri (come l’effettivo valore della causa) utilizzati nel provvedimento impugnato, trattandosi, in siffatta ipotesi, di un error in iudicando, che, però,semmai fosse sussistente, non è certo suscettibile di essere emendato con la procedura in questione. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del rico