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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 21276/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 159 7 / 20 1 9 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 7 -controricorrente- avverso la sentenza n. 4866/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- sez. staccata di Siracusa , depositata in data 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendo una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti che potevano usufruire della disposizione di cui all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione ai soggetti residenti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del dicembre 1990. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso, con sentenza in seguito confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia- sez. staccata di Siracusa, adìta con gravame dall’Ufficio.

2. I giudici d’appello richiamarono il consolidato orientamento giurisprudenziale che estende il regime agevolativo anche ai contribuenti che hanno già versato le imposte per intero, e ciò anche laddove il versamento fosse stato effettuato per loro conto dal sostituto di imposta.

3. L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.L’Agenzia ricorrente sostiene che la C.T.R. avrebbe do vuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in conseguenza dell’omessa indicazione, in seno all’istanza di rimborso, dell’importo richiesto e della prova del relativo versamento.

1.1. La censura, nei termini formulati, non supera il vaglio di ammissibilità.

In primo luogo, la ricorrente non doveva limitarsi ad allegare di aver dedotto innanzi al giudice d’appello la questione inerente alla domanda introduttiva.

Il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso imponeva, infatti,anche l’indicazione dello specifico atto del giudizio nel quale era stata posta tale questione, ovvero la riproduzione del relativo contenuto nelle parti rilevanti, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare la questione nel merito(v., fra le numerose altre, Cass. n. 12364/2022; Cass. n. 11934/2021; Cass. n. 17831/2016; Cass. n. 23766/2013).

Inoltre, non può sottacersi che l’esame del motivo ― consistente nella sostanziale denunzia dell’omessa considerazione di circostanze fattuali, quali le modalità di confezionamento dell’istanza di rimborso ― è precluso in questa sede dall’esistenza di una «doppia conforme» ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.

2. Con il secondo mezzo, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, assumendo che la C.T.R. avrebbe errato nell’applicareil regime agevolativo alla Martano , poiché alla disciplina in questionesono soggetti i soli contribue nti che non hanno ancora adempiuto al pagamento del loro debito tributario, e non coloro che abbiano eventualmente già effettuato il versamento delle imposte per l’intero.

2.1. Il motivo è infondato.La ricorrente, infatti, non offre ragioni sufficienti a far riconsiderare l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in base al quale «[la] definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.

Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post» (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 4291/2018; Cass. n. 18905/2016; Cass. n. 9577/2012).

Più in particolare, è stato affermato che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (cfr. Cass. n. 11540/2022; Cass. n. 5498/2020).

3. Infine, con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese, pronunziata nei suoi confronti dalla C.T.R. pur in mancanza di costituzione della contribuente nel giudizio d’appello. 3.1.La censura è manifestamente priva di fondamento .Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata – tanto nell’epigrafe, quanto nello svolgimento del processo – che nel giudizio d’appello la contribuente si è costituitaa mezzo di difensore ed ha svolto difese ; dal che deriva il corretto riconoscimento delle spese in suo favore da parte della C.T.R.

4. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di un importo pari al valore del contributo unificato, poiché si tratta di amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.500,00, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 159 7 / 20 1 9 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 7 -controricorrente- avverso la sentenza n. 4866/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- sez. staccata di Siracusa , depositata in data 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendo una disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti che potevano usufruire della disposizione di cui all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione ai soggetti residenti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del dicembre 1990. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso, con sentenza in seguito confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia- sez. staccata di Siracusa, adìta con gravame dall’Ufficio. 2. I giudici d’appello richiamarono il consolidato orientamento giurisprudenziale che estende il regime agevolativo anche ai contribuenti che hanno già versato le imposte per intero, e ciò anche laddove il versamento fosse stato effettuato per loro conto dal sostituto di imposta. 3. L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma primo, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.L’Agenzia ricorrente sostiene che la C.T.R. avrebbe do vuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in conseguenza dell’omessa indicazione, in seno all’istanza di rimborso, dell’importo richiesto e della prova del relativo versamento. 1.1. La censura, nei termini formulati, non supera il vaglio di ammissibilità. In primo luogo, la ricorrente non doveva limitarsi ad allegare di aver dedotto innanzi al giudice d’appello la questione inerente alla domanda introduttiva. Il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso imponeva, infatti,anche l’indicazione dello specifico atto del giudizio nel quale era stata posta tale questione, ovvero la riproduzione del relativo contenuto nelle parti rilevanti, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare la questione nel merito(v., fra le numerose altre, Cass. n. 12364/2022; Cass. n. 11934/2021; Cass. n. 17831/2016; Cass. n. 23766/2013). Inoltre, non può sottacersi che l’esame del motivo ― consistente nella sostanziale denunzia dell’omessa considerazione di circostanze fattuali, quali le modalità di confezionamento dell’istanza di rimborso ― è precluso in questa sede dall’esistenza di una «doppia conforme» ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. 2. Con il secondo mezzo, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, assumendo che la C.T.R. avrebbe errato nell’applicareil regime agevolativo alla Martano , poiché alla disciplina in questionesono soggetti i soli contribue nti che non hanno ancora adempiuto al pagamento del loro debito tributario, e non coloro che abbiano eventualmente già effettuato il versamento delle imposte per l’intero. 2.1. Il motivo è infondato.La ricorrente, infatti, non offre ragioni sufficienti a far riconsiderare l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in base al quale «[la] definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post» (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 4291/2018; Cass. n. 18905/2016; Cass. n. 9577/2012). Più in particolare, è stato affermato che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (cfr. Cass. n. 11540/2022; Cass. n. 5498/2020). 3. Infine, con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese, pronunziata nei suoi confronti dalla C.T.R. pur in mancanza di costituzione della contribuente nel giudizio d’appello. 3.1.La censura è manifestamente priva di fondamento .Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata – tanto nell’epigrafe, quanto nello svolgimento del processo – che nel giudizio d’appello la contribuente si è costituitaa mezzo di difensore ed ha svolto difese ; dal che deriva il corretto riconoscimento delle spese in suo favore da parte della C.T.R. 4. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di un importo pari al valore del contributo unificato, poiché si tratta di amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.500,00, ol
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