CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 08383/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se rrttte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e rideterminazione della pena in anni 9 di reclusione e 4500 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 aprile 2021 del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati con ventuno sentenze di condanna passate in giudicato. 2. La ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rideterminato la pena finale in violazione del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto. 1.1. La pena complessiva a carico della Crisafulli è stata rideterminata in anni tredici, mesi cinque di reclusione e 10.000,00 euro di multa, partendo dalla pena base per il reato più grave giudicato con la sentenza n. 26 del certificato del casellario giudiziale (art. 648 cod. pen. commessa a Misterbianco il 3 giugno 2010) di anni tre di reclusione e 1500 euro di multa. 1.2. L'operato del giudice dell'esecuzione non si rivela perciò conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in sede di riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., in forza del quale la pena risultante non può superare la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto, anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270073). Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, dovrà peraltro coniugare tale principio con quello, pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale l'individuazione del reato più grave, sul quale determinare gli aumenti di pena per i reati satellite nell'osservanza del limite stabilito dall'art. 81 cod.pen., va fatta soltanto dopo aver scorporato la pena di ciascun reato già unificato in precedenza sotto il vincolo della continuazione, sia in sede di cognizione sia, z, eventualmente, in sede di esecuzione, sciogliendo il relativo cumulo giuridico (ex multis: Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv- 275845; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Rv. 245987; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Rv. 243375). 2. Sotto tale assorbente profilo l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio che faccia corretta applicazione dei suindicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]