CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 28673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.21800/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- contro il decreto della Corte di appello di Ancona n.17/2021 depositat o il12/01/2021. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento dichiarato nel 1990 e chiuso nel 2017, senza soddisfazione dei creditori chirografari. Depositato il 2di 3 – 21800/2021 – S2 – 21/09/2023 (25) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il decreto di chiusura del fallimento non veniva comunicato a tutti i creditorie diventava così definitivo scaduto il termine lungo di impugnazione ex art. 327 co. 1 c.p.c. Ricorrenti nel processo di equa riparazione sono creditori ammessi al passivo. Costoro si sono visti dichiarare inammissibili per tardività ex art. 4 l. 89/2001 i loro ricorsi, poiché la Corte di appello ha ritenuto che il termine ex art. 327 co. 1 c.p.c. per impugnare il decreto di chiu- sura del fallimento dovesse essere computato in sei mesi, scaduti i quali è divenuta definitiva la decisione che conclude il procedimento presupposto (cfr. art. 4 l. 89/2001). Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della giustizia con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura ex artt. 5 - ter l. 89/2001 e 135 c.p.c. che la Corte di appello abbia reso la decisione sull’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 attraverso un giudice monocratico e non un collegio. Il secondo motivo censura che sia stata dichiarata l’inammissibilità per tardività ex art. 4 l. 89/2009 della domanda di equo indennizzoper aver collegato la definitività della decisione conclusiva del processo presupposto alla scadenza del termine di impugnazioneex art. 327 co. 1 c.p.c., calcolato in sei mesi anziché in un anno, sebbene si tratti di un procedimento fallimentare iniziato prima del 4/7/2009 (mentre il dimezzamento del termine lungo si applica ai giudizi instaurati dopo tale data). Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 cedu prot. 1; 111 e 117 cost.; 327 c.p.c.; 119 l. fall.; 58 l. 69/2009; 150 co. 1 d.lgs. 5/2006. Il primo motivo è fondato eva accolto. Il provvedimento impugnato reca l’intestazione: «Il giudice desi- gnato» e l’unica firma di questi. Si tratta quindi di un decreto 3di 3 – 21800/2021 – S2 – 21/09/2023 (25) – [OSCURATO:PERSONA]. pronunciato a seguito dell’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, ma è stato emesso dalla Corte di appello in composizione monocratica anzi- ché collegiale.Il decreto è null o ex art. 158 c.p.c. per vizio di costitu- zione del giudice, in quanto costituisce esplicazione di determinate fun- zioni decisorie da parte diun magistrato al qual e esse non sono attri- buite dalla legge (cfr. Cass. 18343/2017). L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condomotivo . Il provvedimento impugnato è cassato. La causa è ri- messa alla Corte di appello di Ancona per una nuova decisione,nonché per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona per una nuova decisione, nonché per la li- quid