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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 24620/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19921-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.18, presso lo studio 1358 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.L.

BA.; - intimati - avverso la sentenza n. 1727/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/06/2016 R.G.N.

R.G.N. 493/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza n.1727/16, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere nei confronti del comune di Giovinazzo, dell'ASL di Bari, nonché di [OSCURATO:PERSONA] di Molfetta - Giovinazzo [OSCURATO:PERSONA], il rimborso delle spese sostenute per la frequenza e il trasporto del proprio figlio disabile presso il centro residenziale diurno CEDIS.

La convenzione tra il comune di Giovinazzo e il CEDIS non era stata rinnovata e, per alcuni mesi, il servizio di trasporto per il centro era stato sospeso, per poi essere ripristinato con riduzione delle ore di assistenza ai disabili.

Nel periodo di mancata rinnovazione della convenzione e di sospensione del trasporto, le rette erano state pagate dalla madre.

Rilevava la Corte, a seguito della mancata rinnovazione della convenzione tra comune e CEDIS, l'appellante aveva diritto non a vedersi rimborsare le spese sostenute per la frequenza presso un centro non più convenzionato, bensì a ottenere che il figlio venisse collocato in altra struttura; tale richiesta però non era mai stata presentata, poiché la ricorrente aveva sempre preteso il ripristino della convenzione con CEDIS.

Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], madre e tutrice del figlio, ricorre per un solo motivo.

ASL di Bari, comune di Giovinazzo resistono con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] di Molfetta - Giovinazzo [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 32, 38 e 117 Cost., degli artt.54

I. n.289/02, del d.P.C.M. 29.11.21, degli artt.5, 7, 10, 26, 38

I. n.104/92, della legge 328/00, della

I. regione Puglia n.19/2006 e regolamento di attuazione n.4/2007, della

I. regione Puglia n.72/1980, del regolamento regione Puglia 15.6.1984, dell'art.32

I. regione Puglia [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.10, nonché del piano regionale delle politiche sociali 2009-2011, delle leggi n.833/78, 730/83, dei d.P.C.M. 8.8.85 e 14.2.2001, e del piano di zona 2010/2012.

Viene altresì dedotta omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. ,syv Sostiene parte ricorrente che la sentenza avrebbe errato: a) nel riferire la convekione con il centro al solo comune, e non anche all'ASL; b) nel ritenere che la convenzione non prevedesse l'obbligo per il comune di continuare ad avvalersi di quel centro fino a quando non fosse sorta altra struttura convenzionata; c) nell'escludere che la ricorrente si fosse attivata per ottenere la collocazione in altro centro, poiché ciò non doveva fare, essendo il figlio inserito in un centro ritenuto idoneo dagli enti preposti, e poiché la ASL si era impegnata a continuare ad avvalersi delle prestazioni del centro.

E comunque, era stata chiesta la presa in carico del figlio anche con un'assistenza alternativa alla frequentazione del centro.

Il motivo prosegue censurando l'omessa motivazione della sentenza su una serie di violazione di norme, già denunciata in primo grado e risultante dal ricorso di primo grado, di cui il motivo ritrascrive ampi stralci.

Il motivo è inammissibile.

Va premesso che l'errore di giudizio eventualmente compiuto nella valutazione delle prove evincibili dagli atti processuali, è un errore sul fatto anziché un errore riconducibile all'art.360, co.1, n.3 c.p.c.

In particolare, l'erroneo apprezzamento dei fatti risultanti dal materiale probatorio, che secondo la giurisprudenza di questa Corte può rilevare come vizio di motivazione della sentenza (v.

Cass.4893/16, Cass.3365/09), dopo la novella dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., è ammesso negli stretti limiti in cui sia dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (v.

Cass.24395/20).

La motivazione della sentenza d'appello si basa su accertamenti di fatto, quali: la mancata rinnovazione della convenzione con il centro; la mancanza, in base alla convenzione, di un obbligo del comune di continuare a collocare il figlio proprio in detta struttura fino alla costituzione di altra struttura convenzionata; la mancanza di domanda rivolta all'ente per l'inserimento del figlio presso una diversa struttura.

Il ricorso contesta tali affermazioni adducendo errori di giudizio compiuti dal collegio d'appello in fatto, anziché in diritto.

In particolare, adduce che: a) la convenzione vincolava non solo il comune ma anche l'ASL; b) la stessa convenzione obbligava gli enti preposti a mantenere il servizio presso il centro fin quando non fosse stata costituita altra struttura convenzionata; c) vi erano state lettere di richiesta di presa in carico del figlio anche con forme di assistenza alternativa alla frequentazione del centro.

S'intende come, richiamando atti e documenti versati nel giudizio di primo grado, il ricorso chieda un riesame degli elementi di fatto rilevanti ai fini del decidere.

Il che non può essere devoluto a questa Corte, se non nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Ora, il motivo di ricorso è intestato anche come omesso esame di un fatto decisivo, ma nel suo corpo non enuclea alcun fatto storico - emergente dalle prove agli atti - che sia stato omesso dalla Corte d'appello, sul quale vi fu discussione tra le parti, e che sia decisivo al fine del decidere.

Sul punto, il motivo è privo del requisito della specificità.

La parte finale del ricorso adduce omessa motivazione su una asserita violazione di varie normative di settore; violazione già denunciata in primo grado e passata sotto silenzio dalla corte d'appello.

Anche a tale riguardo il ricorso si palesa inammissibile.

Al di fuori della valutazione di fatto, il vizio di motivazione rileva ai sensi dell'art.360, co.1, n.4 c.p.c. negli stretti limiti di una motivazione apparente, perplessa, mancante di qualsiasi disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 3819/20, Cass.22598/18).

Ciò non è nel caso di specie, poiché la sentenza, muovendo da dati di fatto e attribuendovi una rilevanza giuridica, chiarisce il percorso compiuto per arrivare alla decisione.

Né l'obbligo di motivazione si estende fino al punto da ricomprendere la necessità di un esame espresso delle tesi giuridiche proposte dalla parte.

Inoltre, il fatto che la violazione di una pluralità di leggi fosse stata denunciata in primo grado, non era vincolante per la Corte d'appello, la quale era tenuta a motivare e decidere nei limiti di quanto devoluto con i motivi d'appello.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti dei controricorrenti, mentre nulla si deve statuire sulle spese nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA] - Giovinazzo [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite a ASL della provincia di Bari e al comune di Giovinazzo, liquidate per ciascuno di essi in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 22.4.22 ONVIZICULH 'NOIZNIfid [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19921-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.18, presso lo studio 1358 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A.S.L. BA.; - intimati - avverso la sentenza n. 1727/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/06/2016 R.G.N. R.G.N. 493/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza n.1727/16, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere nei confronti del comune di Giovinazzo, dell'ASL di Bari, nonché di [OSCURATO:PERSONA] di Molfetta - Giovinazzo [OSCURATO:PERSONA], il rimborso delle spese sostenute per la frequenza e il trasporto del proprio figlio disabile presso il centro residenziale diurno CEDIS. La convenzione tra il comune di Giovinazzo e il CEDIS non era stata rinnovata e, per alcuni mesi, il servizio di trasporto per il centro era stato sospeso, per poi essere ripristinato con riduzione delle ore di assistenza ai disabili. Nel periodo di mancata rinnovazione della convenzione e di sospensione del trasporto, le rette erano state pagate dalla madre. Rilevava la Corte, a seguito della mancata rinnovazione della convenzione tra comune e CEDIS, l'appellante aveva diritto non a vedersi rimborsare le spese sostenute per la frequenza presso un centro non più convenzionato, bensì a ottenere che il figlio venisse collocato in altra struttura; tale richiesta però non era mai stata presentata, poiché la ricorrente aveva sempre preteso il ripristino della convenzione con CEDIS. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], madre e tutrice del figlio, ricorre per un solo motivo. ASL di Bari, comune di Giovinazzo resistono con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] di Molfetta - Giovinazzo [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 32, 38 e 117 Cost., degli artt.54 I. n.289/02, del d.P.C.M. 29.11.21, degli artt.5, 7, 10, 26, 38 I. n.104/92, della legge 328/00, della I. regione Puglia n.19/2006 e regolamento di attuazione n.4/2007, della I. regione Puglia n.72/1980, del regolamento regione Puglia 15.6.1984, dell'art.32 I. regione Puglia [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.10, nonché del piano regionale delle politiche sociali 2009-2011, delle leggi n.833/78, 730/83, dei d.P.C.M. 8.8.85 e 14.2.2001, e del piano di zona 2010/2012. Viene altresì dedotta omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. ,syv Sostiene parte ricorrente che la sentenza avrebbe errato: a) nel riferire la convekione con il centro al solo comune, e non anche all'ASL; b) nel ritenere che la convenzione non prevedesse l'obbligo per il comune di continuare ad avvalersi di quel centro fino a quando non fosse sorta altra struttura convenzionata; c) nell'escludere che la ricorrente si fosse attivata per ottenere la collocazione in altro centro, poiché ciò non doveva fare, essendo il figlio inserito in un centro ritenuto idoneo dagli enti preposti, e poiché la ASL si era impegnata a continuare ad avvalersi delle prestazioni del centro. E comunque, era stata chiesta la presa in carico del figlio anche con un'assistenza alternativa alla frequentazione del centro. Il motivo prosegue censurando l'omessa motivazione della sentenza su una serie di violazione di norme, già denunciata in primo grado e risultante dal ricorso di primo grado, di cui il motivo ritrascrive ampi stralci. Il motivo è inammissibile. Va premesso che l'errore di giudizio eventualmente compiuto nella valutazione delle prove evincibili dagli atti processuali, è un errore sul fatto anziché un errore riconducibile all'art.360, co.1, n.3 c.p.c. In particolare, l'erroneo apprezzamento dei fatti risultanti dal materiale probatorio, che secondo la giurisprudenza di questa Corte può rilevare come vizio di motivazione della sentenza (v. Cass.4893/16, Cass.3365/09), dopo la novella dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., è ammesso negli stretti limiti in cui sia dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (v. Cass.24395/20). La motivazione della sentenza d'appello si basa su accertamenti di fatto, quali: la mancata rinnovazione della convenzione con il centro; la mancanza, in base alla convenzione, di un obbligo del comune di continuare a collocare il figlio proprio in detta struttura fino alla costituzione di altra struttura convenzionata; la mancanza di domanda rivolta all'ente per l'inserimento del figlio presso una diversa struttura. Il ricorso contesta tali affermazioni adducendo errori di giudizio compiuti dal collegio d'appello in fatto, anziché in diritto. In particolare, adduce che: a) la convenzione vincolava non solo il comune ma anche l'ASL; b) la stessa convenzione obbligava gli enti preposti a mantenere il servizio presso il centro fin quando non fosse stata costituita altra struttura convenzionata; c) vi erano state lettere di richiesta di presa in carico del figlio anche con forme di assistenza alternativa alla frequentazione del centro. S'intende come, richiamando atti e documenti versati nel giudizio di primo grado, il ricorso chieda un riesame degli elementi di fatto rilevanti ai fini del decidere. Il che non può essere devoluto a questa Corte, se non nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Ora, il motivo di ricorso è intestato anche come omesso esame di un fatto decisivo, ma nel suo corpo non enuclea alcun fatto storico - emergente dalle prove agli atti - che sia stato omesso dalla Corte d'appello, sul quale vi fu discussione tra le parti, e che sia decisivo al fine del decidere. Sul punto, il motivo è privo del requisito della specificità. La parte finale del ricorso adduce omessa motivazione su una asserita violazione di varie normative di settore; violazione già denunciata in primo grado e passata sotto silenzio dalla corte d'appello. Anche a tale riguardo il ricorso si palesa inammissibile. Al di fuori della valutazione di fatto, il vizio di motivazione rileva ai sensi dell'art.360, co.1, n.4 c.p.c. negli stretti limiti di una motivazione apparente, perplessa, mancante di qualsiasi disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 3819/20, Cass.22598/18). Ciò non è nel caso di specie, poiché la sentenza, muovendo da dati di fatto e attribuendovi una rilevanza giuridica, chiarisce il percorso compiuto per arrivare alla decisione. Né l'obbligo di motivazione si estende fino al punto da ricomprendere la necessità di un esame espresso delle tesi giuridiche proposte dalla parte. Inoltre, il fatto che la violazione di una pluralità di leggi fosse stata denunciata in primo grado, non era vincolante per la Corte d'appello, la quale era tenuta a motivare e decidere nei limiti di quanto devoluto con i motivi d'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti dei controricorrenti, mentre nulla si deve statuire sulle spese nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA] - Giovinazzo [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite a ASL della provincia di Bari e al comune di Giovinazzo, liquidate per ciascuno di essi in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 22.4.22 ONVIZICULH 'NOIZNIfid [OSCURATO:PERSONA]
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