CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 38530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06ANTX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 8 settembre 2023 il Tribunale di Como apillual-r2p confronti di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, la pena di anni 1i reclusione el€1.000 ec , avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il o sipliere esrsre n i