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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06995/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Roma in data 28 novembre 2018, irrevocabile il 30 settembre 2020, che lo aveva condannato alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'istanza di revisione era stata avanzata ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendosi principalmente soffermata ad evidenziare l'emersione di una prova nuova costituita dalla ritrattazione operata dalla persona offesa dei reati di usura e sequestro di persona, ritrattazione che la Corte non riteneva affidabile avuto riguardo a quanto era emerso nel giudizio di cognizione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte dichiarato inammissibile l'istanza di revisione attraverso argomentazioni attinenti al merito del giudizio di revisione e non adottabili nella fase volta al controllo di ammissibilità.

In particolare, la Corte avrebbe sottovalutato le deduzioni difensive volte ad escludere la sussistenza del delitto di usura e di quello di sequestro di persona a scopo di estorsione, attesa l'inattendibilità della vittima e la mancanza di riscontri alle di lei dichiarazioni, oggetto della successiva ritrattazione costituente nuova e decisiva prova ed anche tenuto conto della inutilizzabilità delle intercettazioni; 2) violazione di legge per non avere la Corte valutato la ritrattazione sotto il profilo della esistenza del reato di calunnia (oramai prescritto) contenuto nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo di cognizione, negando che tali dichiarazioni fossero false.

Laddove dovesse ritenersi impossibile procedere all'accertamento incidentale relativo alla sussistenza del prescritto reato di calunnia, si fa questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 1,2,3,24 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto al primo motivo, è lo stesso ricorrente a ricordare il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216893).

Nel caso in esame, la Corte di appello si è mossa all'interno del perimetro giuridico proprio della fase di delibazione preliminare della istanza di revisione, rilevando che la sentenza resa nel giudizio di cognizione, divenuta irrevocabile, aveva sottolineato la presenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, costituiti dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria, dal contenuto dei tabulati telefonici, dalla documentazione relativa alle lesioni personali riportate dalla persona offesa, dalle dichiarazioni di un testimone di polizia giudiziaria.

Tanto ha fatto ritenere inattendibile la ritrattazione operata dalla vittima attraverso dichiarazioni rese al difensore dell'imputato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche tenuto conto del fatto che già nel processo di cognizione era emerso che costei fosse stata destinataria di minacce affinché ritrattasse, nonché della circostanza che, comunque, anche attraverso la ritrattazione, la vittima aveva confermato di aver ricevuto somme di danaro dall'imputato.

Nel che, la corretta applicazione dell'ulteriore principio di diritto secondo cui, in tema di revisione, deve escludersi che integri nuova prova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la semplice ritrattazione delle precedenti dichiarazioni testimoniali, in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsità di queste, poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette (Sez.3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014 F., Rv. 258835; Sez. 3 n. 5026 del 13/01/2010, C., Rv.245913; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306).

Tutte le considerazioni difensive contenute in ricorso sono volte ad una inammissibile rivisitazione del giudizio di cognizione, come se la revisione fosse un quarto grado di merito e non un rimedio di carattere eccezionale vincolato alle condizioni di cui all'art. 630 cod. proc. pen., addirittura mettendosi in discussione la valenza degli elementi di prova sui quali era stata basata la condanna del ricorrente (peraltro conforme in tutti i gradi) e le statuizioni di utilizzabilità di alcuni elementi a carico (come le intercettazioni) pur in presenza di una molteplicità di dati probatori indicati dal provvedimento impugnato, diversi dalle intercettazioni e della celebrazione del processo con il rito abbreviato.

2. La decisione di ritenere del tutto inaffidabile la ritrattazione, per le ragioni ben delineate nel provvedimento impugnato, fa perdere ogni rilevanza al richiamo operato nel secondo motivo di ricorso all'art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. relativamente alla ipotizzata falsità delle primigenie dichiarazioni della persona offesa ed alla conseguente questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.01.2023.

Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] GicWrbni Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Roma in data 28 novembre 2018, irrevocabile il 30 settembre 2020, che lo aveva condannato alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'istanza di revisione era stata avanzata ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendosi principalmente soffermata ad evidenziare l'emersione di una prova nuova costituita dalla ritrattazione operata dalla persona offesa dei reati di usura e sequestro di persona, ritrattazione che la Corte non riteneva affidabile avuto riguardo a quanto era emerso nel giudizio di cognizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte dichiarato inammissibile l'istanza di revisione attraverso argomentazioni attinenti al merito del giudizio di revisione e non adottabili nella fase volta al controllo di ammissibilità. In particolare, la Corte avrebbe sottovalutato le deduzioni difensive volte ad escludere la sussistenza del delitto di usura e di quello di sequestro di persona a scopo di estorsione, attesa l'inattendibilità della vittima e la mancanza di riscontri alle di lei dichiarazioni, oggetto della successiva ritrattazione costituente nuova e decisiva prova ed anche tenuto conto della inutilizzabilità delle intercettazioni; 2) violazione di legge per non avere la Corte valutato la ritrattazione sotto il profilo della esistenza del reato di calunnia (oramai prescritto) contenuto nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo di cognizione, negando che tali dichiarazioni fossero false. Laddove dovesse ritenersi impossibile procedere all'accertamento incidentale relativo alla sussistenza del prescritto reato di calunnia, si fa questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 1,2,3,24 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, è lo stesso ricorrente a ricordare il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563; Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216893). Nel caso in esame, la Corte di appello si è mossa all'interno del perimetro giuridico proprio della fase di delibazione preliminare della istanza di revisione, rilevando che la sentenza resa nel giudizio di cognizione, divenuta irrevocabile, aveva sottolineato la presenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, costituiti dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria, dal contenuto dei tabulati telefonici, dalla documentazione relativa alle lesioni personali riportate dalla persona offesa, dalle dichiarazioni di un testimone di polizia giudiziaria. Tanto ha fatto ritenere inattendibile la ritrattazione operata dalla vittima attraverso dichiarazioni rese al difensore dell'imputato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche tenuto conto del fatto che già nel processo di cognizione era emerso che costei fosse stata destinataria di minacce affinché ritrattasse, nonché della circostanza che, comunque, anche attraverso la ritrattazione, la vittima aveva confermato di aver ricevuto somme di danaro dall'imputato. Nel che, la corretta applicazione dell'ulteriore principio di diritto secondo cui, in tema di revisione, deve escludersi che integri nuova prova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la semplice ritrattazione delle precedenti dichiarazioni testimoniali, in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsità di queste, poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette (Sez.3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014 F., Rv. 258835; Sez. 3 n. 5026 del 13/01/2010, C., Rv.245913; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306). Tutte le considerazioni difensive contenute in ricorso sono volte ad una inammissibile rivisitazione del giudizio di cognizione, come se la revisione fosse un quarto grado di merito e non un rimedio di carattere eccezionale vincolato alle condizioni di cui all'art. 630 cod. proc. pen., addirittura mettendosi in discussione la valenza degli elementi di prova sui quali era stata basata la condanna del ricorrente (peraltro conforme in tutti i gradi) e le statuizioni di utilizzabilità di alcuni elementi a carico (come le intercettazioni) pur in presenza di una molteplicità di dati probatori indicati dal provvedimento impugnato, diversi dalle intercettazioni e della celebrazione del processo con il rito abbreviato. 2. La decisione di ritenere del tutto inaffidabile la ritrattazione, per le ragioni ben delineate nel provvedimento impugnato, fa perdere ogni rilevanza al richiamo operato nel secondo motivo di ricorso all'art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. relativamente alla ipotizzata falsità delle primigenie dichiarazioni della persona offesa ed alla conseguente questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.01.2023. Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] GicWrbni Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris