Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 22896/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o di Bologna in data 01/07/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 01/07/2025, la Corte di appello di Bologna, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 22/01/2022, appellatadall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato a lui ascritto al capo 1) - art. 648 cod. pen. -, nonché in ordine ai fatti di cui alcapo 2) - art. 474 cod. pen. -, commessi fino al 10 maggio 2015, perché estinti perintervenuta prescrizione e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 400,00 di multa con condanna anche alla rifusione alla parte civile dellespese del grado, confermando nel resto.2.

Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato,articolando sei motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, carente o apparente, in ordine all’accertamento dell’elementosoggettivo rispetto ad entrambi i reati contestati (artt. 474 e 648 cod. pen.).

Premesso che gliacquisiti degli orologi riproducenti modelli di marca di cui all’imputazione erano avvenutimediante piattaforma online, la difesa osserva che: l’imputato, come da lui stesso dichiarato,era convinto di acquistare articoli di scarso pregio, grossolane imitazioni di orologi firmati enon già articoli contraffatti, anche tenuto conto del loro prezzo; difetta la prova che la mercerinvenuta nell’abitazione dell’imputato fosse destinata alla vendita, essendo insufficiente lasola presenza di partita IVA attiva.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc.pen., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 521 e 522 cod.proc. pen.; si impugna il capo della sentenza relativo all’imputazione in punto di sostanzialemodifica della data di commissione dei reati, osservando che la Corte di merito ha collocatogli acquisti in epoca diversa (anteriore al 10/05/2015) rispetto a quella indicata nel capo diimputazione e che, comunque, dall’istruttoria non è emerso con certezza il tempo diconsumazione delle ricettazioni.2.3.

Con terzo motivo si deduce, si sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 531, comma 2, cod. proc.pen., avuto riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione anche di tutti i reati diricettazione contestati al capo 2), non avendo le sentenze di merito stabilito con certezza ladata della commissione dei fatti e ricorrendo elementi in base ai quali si può ritenere chel’acquisto degli orologi era avvenuto diverso tempo prima rispetto al momento in cui i pacchivennero bloccati alla dogana, quali il rinvenimento in casa dell'imputato di altri orologi,l’effettuazione di altri acquisti distribuiti nel tempo e l'acquisizione di documentazione, comebollette doganali e fatture, dalla quale però non si ricavano le date di effettuazione degliordini, che potrebbero risalire anche a diverso tempo prima dell'arrivo in dogana,considerando il tempo necessario al produttore per assemblare gli orologi ordinati.2.4.

Col quarto motivo si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,violazione di legge, osservando che, una volta dichiarati estinti i reati di cui al capo 1)dell’imputazione, rientranti nella continuazione interna, e rideterminata la pena, avrebbedovuto essere ridotta anche la pena pecuniaria, invece applicata nella misura base.2.5.

Con il quinto motivo si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine allaconferma del provvedimento di confisca del computer e del telefono cellulare dell’imputato,ritenuto provato il rapporto di pertinenzialità e di strumentalità rispetto ai reati contestati.

Ladifesa osserva che non vi è prova che detti strumenti siano stati utilizzati per la realizzazionedei reati contestati.2.6.

Con il sesto motivo si deduce l’intervenuta prescrizione rispetto a tutti i reati diricettazione residui.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.1.

Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico, non confrontandosi il ricorrentecon la motivazione della sentenza impugnata, esaustiva e convincente in merito allasussistenza dell’elemento soggettivo del residuo reato di ricettazione (a seguito di dichiarataestinzione di quello di cui all’art. 474 cod. pen. per intervenuta prescrizione), desunta daplurimi elementi: l’acquisto a fini di vendita di orologi risultati contraffatti di varie marche diprestigio (Rolex, Cartier, [OSCURATO:PERSONA], ecc.), essendo risultato, l’imputato, il destinatariodelle spedizioni di orologi oggetto di sequestro da parte dell’Ufficio delle Dogane di Bologna;la detenzione nell’abitazione di numerosi accessori (scatole, cinturini ecc.) proprio deipredetti marchi, segno di destinazione alla vendita a terzi dei predetti orologi a scopo diprofitto, come dimostrato anche dagli annunci sul sito “subito.it” coevi alle spedizioni,ricollegabili all’imputato, e dalla titolarità di partita IVA attiva, a riprova di attività parallela aquella di lavoratore dipendente; l’indicazione dell’indirizzo, ai fini della spedizione, per nondestare sospetti, anche di vicini di casa o congiunti del tutto ignari del contenuto dei plichi; lamancata produzione di documentazione contrattuale a riprova della dedotta buona fede (p. 5sentenza impugnata).

Il motivo in esame, non confrontandosi con tale puntualeargomentazione, si risolve, dunque, in mera doglianza di fatto, volta a prefigurare una nonconsentita rilettura e rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato dilegittimità.2.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per le reciproche interazioni,sono infondati.

Contrariamente a quanto sostenuto, non risulta alcuna modifica della data dicontestazione dei reati.

Va premesso che, ai fini della consumazione del delitto diricettazione – che distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione - non è necessarioche all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, seguamaterialmente la consegna della res (Cass., sez.

II, n. 40382 del 12/06/2015, Rv. 264559 –01: fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, neaveva impedito la ricezione da parte dell'imputato).

Ebbene, nel caso di specie occorreevidenziare che: la sentenza impugnata (pp. 1 e 5) ha dato rilievo a “10 distinti invii dal 7aprile al 25 maggio 2015” (momento nel quale, attraverso la spedizione, si è perfezionatol’accordo); i sequestri sono stati eseguiti successivamente, dall’8 giugno 2015 al 16 luglio2015 (tale data di accertamento è stata inserita nel capo di imputazione); la Corte di appelloha quindi ritenuto che, per gli invii fino al 10/05/2015, tenuto conto del termine prescrizionaledecennale e della sospensione Covid di cinquanta giorni, era decorso, alla data di emissionedella sentenza, il termine massimo prescrizionale anche per il reato di ricettazionecontestato al capo B).Non è, dunque, riscontrabile alcuna modifica del capo di imputazione lesiva del dirittodella difesa, la quale, da parte sua, formulando il motivo in modo del tutto generico, non haallegato elementi di segno contrario, atti a dimostrare che la data di perfezionamento deiresidui reati di ricettazione risaliva a periodo antecedente al 10/05/2015.3.

Il quarto motivo di ricorso è fondato con riferimento all’omessa riduzione, da partedella Corte di appello di Bologna, anche della pena pecuniaria a seguito dellarideterminazione della pena conseguente alla dichiarazione di estinzione per prescrizionedel reato di cui al capo A) dell’imputazione.4.

Il quinto motivo di ricorso, relativo alla confisca, è infondato.Va premesso che l'art. 474-bis cod. pen. prevede che «nei casi di cui agli articoli 473 e474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento deldanno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dellecose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti».

Nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato (p.6) in ordine alle ragionidella confisca obbligatoria del computer e del telefono cellulare dell’imputato, anchenell’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione.5.

È fondato il sesto motivo di ricorso.

Invero, ritenuta l’ammissibilità, anche solo peralcuno, dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, deve rilevarsi come nelle more del presentegiudizio siano ormai prescritti anche i residui reati di ricettazione di cui al capo B), per i qualiè maturato il relativo termine decennale, pur tenuto conto dei periodi di sospensione (dagliperiodo di sospensione Covid di 50 giorni).

6. Ne consegue che, non potendo ritenersi l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso,deve procedersi, agli effetti penali, all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Nondimeno, la reiezione dei motivi di censura relativamente alle condotte diconsapevole acquisto di merce con marchi falsi, impone di confermare le statuizioni civili giàpronunciate all'esito del giudizio di merito ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.; statuizionirispetto alle quali, peraltro, il ricorso non risulta avere articolato specifiche osservazionicritiche.7.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente agli effetti penali, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, a talieffetti, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

Inoltre, l'imputato deve esserecondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate come in dispositivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto perprescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili.

Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile Rolex italia s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Bologna in data 01/07/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 01/07/2025, la Corte di appello di Bologna, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 22/01/2022, appellatadall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato a lui ascritto al capo 1) - art. 648 cod. pen. -, nonché in ordine ai fatti di cui alcapo 2) - art. 474 cod. pen. -, commessi fino al 10 maggio 2015, perché estinti perintervenuta prescrizione e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 400,00 di multa con condanna anche alla rifusione alla parte civile dellespese del grado, confermando nel resto.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato,articolando sei motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione, carente o apparente, in ordine all’accertamento dell’elementosoggettivo rispetto ad entrambi i reati contestati (artt. 474 e 648 cod. pen.). Premesso che gliacquisiti degli orologi riproducenti modelli di marca di cui all’imputazione erano avvenutimediante piattaforma online, la difesa osserva che: l’imputato, come da lui stesso dichiarato,era convinto di acquistare articoli di scarso pregio, grossolane imitazioni di orologi firmati enon già articoli contraffatti, anche tenuto conto del loro prezzo; difetta la prova che la mercerinvenuta nell’abitazione dell’imputato fosse destinata alla vendita, essendo insufficiente lasola presenza di partita IVA attiva.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc.pen., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 521 e 522 cod.proc. pen.; si impugna il capo della sentenza relativo all’imputazione in punto di sostanzialemodifica della data di commissione dei reati, osservando che la Corte di merito ha collocatogli acquisti in epoca diversa (anteriore al 10/05/2015) rispetto a quella indicata nel capo diimputazione e che, comunque, dall’istruttoria non è emerso con certezza il tempo diconsumazione delle ricettazioni.2.3. Con terzo motivo si deduce, si sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 531, comma 2, cod. proc.pen., avuto riguardo alla mancata dichiarazione di estinzione anche di tutti i reati diricettazione contestati al capo 2), non avendo le sentenze di merito stabilito con certezza ladata della commissione dei fatti e ricorrendo elementi in base ai quali si può ritenere chel’acquisto degli orologi era avvenuto diverso tempo prima rispetto al momento in cui i pacchivennero bloccati alla dogana, quali il rinvenimento in casa dell'imputato di altri orologi,l’effettuazione di altri acquisti distribuiti nel tempo e l'acquisizione di documentazione, comebollette doganali e fatture, dalla quale però non si ricavano le date di effettuazione degliordini, che potrebbero risalire anche a diverso tempo prima dell'arrivo in dogana,considerando il tempo necessario al produttore per assemblare gli orologi ordinati.2.4. Col quarto motivo si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,violazione di legge, osservando che, una volta dichiarati estinti i reati di cui al capo 1)dell’imputazione, rientranti nella continuazione interna, e rideterminata la pena, avrebbedovuto essere ridotta anche la pena pecuniaria, invece applicata nella misura base.2.5. Con il quinto motivo si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine allaconferma del provvedimento di confisca del computer e del telefono cellulare dell’imputato,ritenuto provato il rapporto di pertinenzialità e di strumentalità rispetto ai reati contestati. Ladifesa osserva che non vi è prova che detti strumenti siano stati utilizzati per la realizzazionedei reati contestati.2.6. Con il sesto motivo si deduce l’intervenuta prescrizione rispetto a tutti i reati diricettazione residui.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto aspecifico, non confrontandosi il ricorrentecon la motivazione della sentenza impugnata, esaustiva e convincente in merito allasussistenza dell’elemento soggettivo del residuo reato di ricettazione (a seguito di dichiarataestinzione di quello di cui all’art. 474 cod. pen. per intervenuta prescrizione), desunta daplurimi elementi: l’acquisto a fini di vendita di orologi risultati contraffatti di varie marche diprestigio (Rolex, Cartier, [OSCURATO:PERSONA], ecc.), essendo risultato, l’imputato, il destinatariodelle spedizioni di orologi oggetto di sequestro da parte dell’Ufficio delle Dogane di Bologna;la detenzione nell’abitazione di numerosi accessori (scatole, cinturini ecc.) proprio deipredetti marchi, segno di destinazione alla vendita a terzi dei predetti orologi a scopo diprofitto, come dimostrato anche dagli annunci sul sito “subito.it” coevi alle spedizioni,ricollegabili all’imputato, e dalla titolarità di partita IVA attiva, a riprova di attività parallela aquella di lavoratore dipendente; l’indicazione dell’indirizzo, ai fini della spedizione, per nondestare sospetti, anche di vicini di casa o congiunti del tutto ignari del contenuto dei plichi; lamancata produzione di documentazione contrattuale a riprova della dedotta buona fede (p. 5sentenza impugnata). Il motivo in esame, non confrontandosi con tale puntualeargomentazione, si risolve, dunque, in mera doglianza di fatto, volta a prefigurare una nonconsentita rilettura e rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato dilegittimità.2. Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per le reciproche interazioni,sono infondati. Contrariamente a quanto sostenuto, non risulta alcuna modifica della data dicontestazione dei reati. Va premesso che, ai fini della consumazione del delitto diricettazione – che distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione - non è necessarioche all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, seguamaterialmente la consegna della res (Cass., sez. II, n. 40382 del 12/06/2015, Rv. 264559 –01: fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, neaveva impedito la ricezione da parte dell'imputato). Ebbene, nel caso di specie occorreevidenziare che: la sentenza impugnata (pp. 1 e 5) ha dato rilievo a “10 distinti invii dal 7aprile al 25 maggio 2015” (momento nel quale, attraverso la spedizione, si è perfezionatol’accordo); i sequestri sono stati eseguiti successivamente, dall’8 giugno 2015 al 16 luglio2015 (tale data di accertamento è stata inserita nel capo di imputazione); la Corte di appelloha quindi ritenuto che, per gli invii fino al 10/05/2015, tenuto conto del termine prescrizionaledecennale e della sospensione Covid di cinquanta giorni, era decorso, alla data di emissionedella sentenza, il termine massimo prescrizionale anche per il reato di ricettazionecontestato al capo B).Non è, dunque, riscontrabile alcuna modifica del capo di imputazione lesiva del dirittodella difesa, la quale, da parte sua, formulando il motivo in modo del tutto generico, non haallegato elementi di segno contrario, atti a dimostrare che la data di perfezionamento deiresidui reati di ricettazione risaliva a periodo antecedente al 10/05/2015.3. Il quarto motivo di ricorso è fondato con riferimento all’omessa riduzione, da partedella Corte di appello di Bologna, anche della pena pecuniaria a seguito dellarideterminazione della pena conseguente alla dichiarazione di estinzione per prescrizionedel reato di cui al capo A) dell’imputazione.4. Il quinto motivo di ricorso, relativo alla confisca, è infondato.Va premesso che l'art. 474-bis cod. pen. prevede che «nei casi di cui agli articoli 473 e474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento deldanno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dellecose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti». Nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato (p.6) in ordine alle ragionidella confisca obbligatoria del computer e del telefono cellulare dell’imputato, anchenell’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione.5. È fondato il sesto motivo di ricorso. Invero, ritenuta l’ammissibilità, anche solo peralcuno, dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, deve rilevarsi come nelle more del presentegiudizio siano ormai prescritti anche i residui reati di ricettazione di cui al capo B), per i qualiè maturato il relativo termine decennale, pur tenuto conto dei periodi di sospensione (dagliperiodo di sospensione Covid di 50 giorni). 6. Ne consegue che, non potendo ritenersi l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso,deve procedersi, agli effetti penali, all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Nondimeno, la reiezione dei motivi di censura relativamente alle condotte diconsapevole acquisto di merce con marchi falsi, impone di confermare le statuizioni civili giàpronunciate all'esito del giudizio di merito ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.; statuizionirispetto alle quali, peraltro, il ricorso non risulta avere articolato specifiche osservazionicritiche.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente agli effetti penali, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, a talieffetti, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Inoltre, l'imputato deve esserecondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate come in dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto perprescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre,l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalla parte civile Rolex italia s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris