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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40041/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che, in riforma di quella di primo grado, con la quale il Tribunale di S.M.C.V., all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a 4 anni di reclusione e 18 mila euro di multa.

Ne chiede l'annullamento per due motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto da ricondurre nell'ipotesi di cui comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, stante la minima offensività del fatto.

La Corte di appello non ha tenuto conto della occasionalità del fatto, non inserito in un contesto più ampio e organizzato; della mininnalità del fatto, trattandosi di detenzione di 30 grammi di sostanza stupefacente; della personalità dell'imputato, incensurato con stabile attività lavorativa e della riconducibilità all'ipotesi lieve anche di ipotesi di detenzione di sostanze eterogenee.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, per mancata considerazione dell'assenza di precedenti penali e della documentata attività di lavoro svolta.

2. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede. 1.1 Generico è il primo motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, alla quale il ricorso oppone note di dissenso, sostanzialmente dirette a contestare la valutazione espressa dai giudici di merito, proponendo una lettura diversa, ovviamente riduttiva, degli elementi oggettivi sui quali la stessa è fondata, in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, specie in assenza della dedotta violazione di legge.

La qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è stata, infatti, esclusa in ragione del dato ponderale e della qualità dello stupefacente (31,357 grammi di eroina, da cui sono ricavabili 290 dosi medie), della codetenzione di oltre 7 grammi di sostanza da taglio, destinata a implementare il numero di dosi cedibili, delle modalità di suddivisione e occultamento dello stupefacente nonché delle modalità della condotta (l'imputato e il correo si erano recati fuori regione per acquistare la sostanza e utilizzavano un cellulare dedicato): elementi correttamente ritenuti indicativi di un'attività svolta professionalmente e non di una iniziativa estemporanea, tenuto conto della disponibilità di un telefono dedicato ai contatti con il fornitore e del prezzo medio di vendita di una dose (30-35 euro), attestante la redditività del traffico illecito e l'entità dei profitti illeciti ricavabili.

La prospettazione difensiva della minima offensività del fatto risulta, pertanto, adeguatamente contrastata dalla valutazione complessiva del fatto e degli indicatori previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), in linea con i principi affermati da questa Corte (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

2. Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è indeducibile, afferendo ad un profilo riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e si sottrae a Jsure in questa sede quando sia sorretto da congrua e non illogica motivazione, come nel caso in esame, avendo la Corte di appello rimarcato l'assenza di elementi positivamente valutabili e valorizzato la condotta tenuta dall'imputato per sottrarsi al controllo (con condotta di guida pericolosa) e l'inverosimile e non provata tesi della destinazione ad uso personale.

Analogamente inammissibile è il motivo relativo alla determinazione della pena.

La motivazione è incensurabile, avendo la Corte rilevato l'errore del primo giudice, che non aveva operato l'aumento per la continuazione per il reato di resistenza, ma non emendabile in assenza di ricorso del P.m., provvedendo a rinnodulare la pena inflitta dal primo giudice, determinando la pena base nel minimo edittale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 28 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che, in riforma di quella di primo grado, con la quale il Tribunale di S.M.C.V., all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a 4 anni di reclusione e 18 mila euro di multa. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto da ricondurre nell'ipotesi di cui comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, stante la minima offensività del fatto. La Corte di appello non ha tenuto conto della occasionalità del fatto, non inserito in un contesto più ampio e organizzato; della mininnalità del fatto, trattandosi di detenzione di 30 grammi di sostanza stupefacente; della personalità dell'imputato, incensurato con stabile attività lavorativa e della riconducibilità all'ipotesi lieve anche di ipotesi di detenzione di sostanze eterogenee. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, per mancata considerazione dell'assenza di precedenti penali e della documentata attività di lavoro svolta. 2. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede. 1.1 Generico è il primo motivo a fronte della motivazione resa in sentenza, alla quale il ricorso oppone note di dissenso, sostanzialmente dirette a contestare la valutazione espressa dai giudici di merito, proponendo una lettura diversa, ovviamente riduttiva, degli elementi oggettivi sui quali la stessa è fondata, in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, specie in assenza della dedotta violazione di legge. La qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è stata, infatti, esclusa in ragione del dato ponderale e della qualità dello stupefacente (31,357 grammi di eroina, da cui sono ricavabili 290 dosi medie), della codetenzione di oltre 7 grammi di sostanza da taglio, destinata a implementare il numero di dosi cedibili, delle modalità di suddivisione e occultamento dello stupefacente nonché delle modalità della condotta (l'imputato e il correo si erano recati fuori regione per acquistare la sostanza e utilizzavano un cellulare dedicato): elementi correttamente ritenuti indicativi di un'attività svolta professionalmente e non di una iniziativa estemporanea, tenuto conto della disponibilità di un telefono dedicato ai contatti con il fornitore e del prezzo medio di vendita di una dose (30-35 euro), attestante la redditività del traffico illecito e l'entità dei profitti illeciti ricavabili. La prospettazione difensiva della minima offensività del fatto risulta, pertanto, adeguatamente contrastata dalla valutazione complessiva del fatto e degli indicatori previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), in linea con i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 2. Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è indeducibile, afferendo ad un profilo riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e si sottrae a Jsure in questa sede quando sia sorretto da congrua e non illogica motivazione, come nel caso in esame, avendo la Corte di appello rimarcato l'assenza di elementi positivamente valutabili e valorizzato la condotta tenuta dall'imputato per sottrarsi al controllo (con condotta di guida pericolosa) e l'inverosimile e non provata tesi della destinazione ad uso personale. Analogamente inammissibile è il motivo relativo alla determinazione della pena. La motivazione è incensurabile, avendo la Corte rilevato l'errore del primo giudice, che non aveva operato l'aumento per la continuazione per il reato di resistenza, ma non emendabile in assenza di ricorso del P.m., provvedendo a rinnodulare la pena inflitta dal primo giudice, determinando la pena base nel minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 28 s
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