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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28972/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la Corte di appello ha accolto la doglianza in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio facendo riferimento al minimo edittale che è stato - invero - applicato solo con riferimento alla pena detentiva e no a quella pecuniaria che risulta di duecento euro superiore al minimo; ritenuto che la Corte, nell'accogliere la cloglianza, abbia fatto riferimento al "minimo" solo con riguardo alla determinazione della pena detentiva, effettuando, comunque, una sensibile riduzione anche con riguardo alla pena pecuniaria; ritenuto, dunque, che non via alcuna manifesta illogicità nella motivazione posta a sostegno dell'accoglimento dell'appello, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la Corte di appello ha accolto la doglianza in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio facendo riferimento al minimo edittale che è stato - invero - applicato solo con riferimento alla pena detentiva e no a quella pecuniaria che risulta di duecento euro superiore al minimo; ritenuto che la Corte, nell'accogliere la cloglianza, abbia fatto riferimento al "minimo" solo con riguardo alla determinazione della pena detentiva, effettuando, comunque, una sensibile riduzione anche con riguardo alla pena pecuniaria; ritenuto, dunque, che non via alcuna manifesta illogicità nella motivazione posta a sostegno dell'accoglimento dell'appello, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 28972/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris