CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 19094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 554-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 970/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'[OSCURATO:PERSONA] che ha riformato la pronuncia della CTP di Ferrara, ove non erano stata apprezzate le ragioni della parte contribuente in ordine al classamento e rendita catastale di impianti fotovoltaici in Comune di Ostellato. Più in particolare, il collegio (l'appello ha affermato l'inattendibilità dei soli valori DOCFA, guardando al parametro di impianti analoghi in provincia. Il ricorso è affidato a due motivi, cui ha controdedotto la società contribuente, interponendo altresì ricorso incidentale, svolto su unico motivo, a sua volta oggetto di controricorso del patrono erariale. La controversia, già fissata per la camera di consiglio del se ottobre 2021 è stata rinviata a nuovo ruolo per la riformulazione della proposta del relatore. In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Ric. 2020 n. 00554 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Con il primo motivo di ricorso principale si propone censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 112 c.p.c., avendo la CTR pronunciato filtra petita, per aver travolto l'intero avviso di accertamento, mentre oggetto del decidere era la rideterminazione della rendita catastale, non contestato il passaggio di categoria da E/3 a D/1. La lettura della motivazione della sentenza in scrutinio porta ad individuare il profilo accolto ed il conseguente decisum nella sola rideterminazione della rendita in relazione al saggio di reddittività del 2% sul costo di costruzione, in disparte le prove offerte dall'Ufficio e ritenute inattendibili dal giudice di merito, donde il motivo è infondato. Con il secondo motivo di ricorso principale si avanza censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, nella specie una memoria dell'Ufficio, dove si compara il valore assegnato al terreno nel 2013, prima dello scorporo di una sua parte e di alcuni impianti, ricavandone l'inverosimiglianza della DOCFA presentata nel 2018. Sul punto, questa Corte ha affermato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla 1. n. 143 del 2012, prevede l'omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (ex multis, Cass VI-1, n. 2268/2022). Il motivo è quindi infondato. Si può dunque esaminare il ricorso incidentale autonomo. Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n 3 c.p.c. per violazione art. 3 1. n. 241/1990 e art. 7 1. n. 212/2000, nella sostanza lamentando l'assenza di motivazione dell'atto impositivo. Ric. 2020 n. 00554 sez. MT - ud. 24-05-2022 -3- Più in particolare, non si censurano gli elementi di fatto esaminati dalla CTR, quanto la circostanza che l'atto impositivo non sia retto dalla congrua motivazione, ornai richiesta per legge in via generale per tutti gli atti amministrativi ed in particolare per gli atti impositivi, rispettivamente dalle due menzionate disposizioni di legge. In tal senso, questa Corte è intervenuta più volte precisando che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale (cfr. Cass. VI-5, n. 31809/2018, Cass. V, n. 3104/2021). L'atto impositivo rispetta questo limite di motivazione ed il motivo è quindi infondato. In conclusione, il ricorso principale è infondato così come l'incidentale. Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. Rilevato che -per il ricorso principale- risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 00554 sez. MT - ud. 24-05-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis del