CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/06/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato-a~ite-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; í Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che, con sentenza del 23 maggio 2023, il Tribunale di Avezzano ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione ciascuno in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio, e li ha, al contempo, condannati alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti della costituita parte civile; che gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti relativi alle disposizioni civilistiche; che il primo motivo, vertente sulla dedotta tardività della costituzione di parte civile, avvenuta quando gli imputati ed il pubblico ministero avevano già raggiunto e sottoscritto l'accordo sull'applicazione della pena, è manifestamente infondato; che, infatti, qualora, come nel caso di specie, il patto siglato dalle parti non sia stato formalmente portato a conoscenza del danneggiato prima dell'udienza preliminare (ovvero, per i giudizi a citazione diretta, dibattimentale), la costituzione di parte civile nella predetta udienza è, stando a condiviso indirizzo ermeneutico (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979 - 01; Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115 - 01), ammessa, anche in ragione della possibilità che l'udienza si concluda con epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto (Sez. 5, n. 11257 del 13/01/2023, Riccio, Rv. 284293 - 01; Sez. 3, n. 32768 del 06/07/2022, G., Rv. 283518 - 01) ed è, pertanto, legittimo il provvedimento di liquidazione delle spese in favore della medesima parte civile; che parimenti prive di pregio sono le residue doglianze, concernenti l'omessa distinzione degli importi liquidati in esborsi, competenze ed onorari e l'assenza di analitica motivazione in ordine a quanto specificamente riconosciuto per le singole voci della tariffa forense; che, al riguardo — premesso che i ricorrenti non indicano in quale parte ed in quale misura il Tribunale avrebbe violato le disposizioni normative in materia tariffaria — va ricordato come, per conforme orientamento interpretativo, «È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione con cui si censura la statuizione sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile senza indicare le voci tabellari i cui limiti, minimo o massimo, sarebbero stati violati, non essendo peraltro sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari» (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443 - 01; Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, dep. 2016, Cilia; Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T., Rv. 265658 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle