CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto all'odierno ricorrente. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, CORANA Roberto. 2.1. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 3. L'unico motivo di ricorso, relativo essenzialmente al titolo per cui era stata versata la somma di euro 62.000 nella vicenda in esame, è inammissibile in quanto propone una mera rilettura del contenuto del fascicolo processuale, tra l'altro nemmeno confrontandosi con il contenuto concreto della motivazione e in particolare con la circostanza che, in data precedente alla conclusione del preliminare con l'odierna persona offesa, l'imputato aveva sottoscritto altro precedente preliminare in ordine al medesimo bene. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Nulla si liquida alla parte civile in ragione della mancanza di effettivo contributo critico alla valutazione della fattispecie (Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente