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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16587/2026

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rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6923/2023depositata il 27/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1920/2014, emessodal Tribunale di Velletri su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’oraNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026innanzi, per brevità, anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”), mediante il quale leveniva intimato di pagare la somma di € 110.500,00, portata da duefatture, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e spese giudiziali,emesse a titolo di compenso professionale per un’attività di mediazionecommerciale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] edell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., riguardo alla conclusione dellacompravendita di un macchinario prodotto da [OSCURATO:SOCIETA], denominato“Ecoprima”.

A fondamento dell’opposizione [OSCURATO:SOCIETA] deduceva cheGreen Europe non aveva mai posto in essere alcuna attività mediatoriaper la conclusione del contratto di compravendita tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, detto contratto si era al più concluso invirtù dell’opera mediatrice prestata da un altro professionista (l’ing.[OSCURATO:PERSONA]).

Deduceva, inoltre, che il contratto dicompravendita tra [OSCURATO:SOCIETA]. risultava in ogni casoconcluso prima della restituzione per accettazione del documento diconferimento del preteso incarico mediatorio denominato “procura avendere” di data 01.10.2013, da qualificarsi in realtà come lettera diintenti.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] deducendo, di contro,che tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un vero e propriorapporto di mediazione, consacrato nella “procura a vendere” di data01.10.2013.

Soltanto con la comparsa conclusionale, [OSCURATO:SOCIETA]eccepiva la "Nullità di qualsiasi eventuale contratto di mediazione", aisensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 39/1989, adducendo che sitrattava di eccezione in senso lato, come tale proponibile dalle parti inqualsiasi fase processuale e comunque rilevabile d'ufficio.

Sul puntoGreen [OSCURATO:SOCIETA]. nella memoria di replica deduceval’inammissibilità della eccezione tardivamente sollevata, in merito allequale dichiarava di non accettare il contraddittorio.Numero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/20262.

Con sentenza del 13.12.2018, il Tribunale di Velletri rigettaval'opposizione, condannando la parte opponente al pagamento dellespese di lite, senza esaminare e decidere sull’eccezione di nullità.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello deducendo, per quanto ancora diinteresse, con il secondo motivo, l’omessa pronuncia sull’eccezione dinullità del rapporto per violazione della normativa sulla mediazione,non risultando l’opposta iscritta all’albo dei mediatori.

La Corte diAppello di Roma, adducendo il carattere logicamente prioritario di talemotivo, lo riteneva fondato e, in accoglimento dell’appello, revocava ildecreto ingiuntivo n. 1920/2014, condannando l’opposta [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di litedi entrambi i gradi di giudizio.4.

Con ricorso notificato il 27/12/2023, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza n. 6923/2023 dellaCorte d’Appello di Roma pubblicata il 26/10/2023 e notificata il27/10/2023.

La parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatocontroricorso.5.

Fissata la trattazione in adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE6.

Con un unico motivo, la parte ricorrente, lamenta: la “nullità dellasentenza impugnata per erronea applicazione al caso di specie dell’art.2 della L. nr. 39 del 1989, trattandosi, diversamente da quanto intesodal Giudice di II grado, di obbligazione contrattuale sorta da unmandato di mediazione atipico svolto in maniera occasionale dasoggetto non professionale e relativamente a beni mobili.

Erroneaapplicazione della giurisprudenza a sezioni unite della Suprema Cortenr. 19161 del 02.08.2017 relativamente ai casi in cui non si devericonoscere la provvigione pattuita al soggetto che ha svolto l’attività diNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026intermediazione in assenza di iscrizione all’albo dei mediatori”.

Sideduce che il giudice di appello sarebbe incorso in un’erroneaapplicazione della normativa in esame e della giurisprudenza delleSezioni Unite relativamente ai casi in cui non può riconoscersi laprovvigione pattuita al soggetto che ha svolto l’attività diintermediazione in assenza di iscrizione all’albo dei mediatori.7.

Il motivo è inammissibile sotto più profili.8.

Sul piano della formulazione del motivo, la tecnica argomentativaadottata è insoddisfacente, poiché manca ogni riferimento ai motivitassativi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c.

Il giudizio di cassazione ènecessariamente delimitato e vincolato dai motivi di ricorso cheassumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica al fine di consentire un accurato scrutinio dilegittimità con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codicedi rito.

Pertanto il motivo di ricorso per cassazione devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.,sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loroconfusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna dellefattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.11603 del 14/05/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del22/09/2014).

Nel caso in questione, tra l’altro, all’interno del motivoviene riportata per intero la sentenza impugnata, omettendosi didelineare le statuizioni oggetto di impugnazione, per quel chedovrebbero rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità della decisione.9.

Sul piano argomentativo, dalla sentenza impugnata, peraltro, nonemerge che sia stata dedotta, nei gradi di merito, la natura occasionaledell’attività di mediazione, e neanche la qualificazione della societàNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026quale mediatore non professionale.

La questione, che il controricorrentededuce essere stata sollevata soltanto in questa sede, si configurapertanto anche come nuova e, in quanto tale, non è scrutinabile nelgiudizio di cassazione.

Secondo il consolidato orientamento di questaCorte, qualora una questione giuridica – implicante accertamenti infatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente cheintenda sottoporla al vaglio di legittimità ha l’onere non solo di allegaredi averla dedotta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di indicarespecificamente in quale atto del giudizio di merito lo abbia fatto, al finedi consentire alla Corte il controllo ex actis della veridicità di taleallegazione; in difetto, la censura deve ritenersi inammissibile pernovità (Cass. civ., 20 settembre 2021, n. 26174).10.

Sul piano dell’illustrazione del motivo, è il caso di rilevare, in fine,che a fronte del motivo di appello deducente l’omessa pronuncia sullamenzionata eccezione, sarebbe stato onere della ricorrente dedurre lecircostanze di fatto dimostrative del carattere occasionale dell’attivitàmediatoria svolta.

Invece, non solo nel ricorso in esame non si dice see dove tale deduzione sia stata svolta, dato che ci si limita a fareriferimento (p. 13 del ricorso) alla produzione in appello da parte dellaqui resistente, come doc. 4, di una visura da cui risulterebbe l’oggettosociale della ricorrente, tuttavia senza indicare se e dove su taledocumento si sia argomentato nelle fasi di merito, il che - se anche siapprezzasse il motivo in esame come deduttivo di una ipotesi diomesso esame di un fatto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - tuttaviaescluderebbe la condizione per potervi dare rilievo, giusta gliinsegnamenti delle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delleSezioni Unite, là dove queste ultime hanno sottolineato che debbaessere specificato dove e come il preteso fatto omesso sia statointrodotto nel giudizio di merito e prospettato come “fatto” daesaminare.

Nella stessa memoria – che comunque non avrebbe potutoNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026servire per rimediare alla segnalata carenza - parte ricorrente deducedel tutto genericamente che Nel caso di specie, dagli atti dei duegradi di giudizio, è risultato palese oltre che accertato dagli atti dicausa, certo mai contestato dalla controparte, che la prestazione diintermediazione oggetto di causa fosse di natura occasionale, essendorelativa ad un unico bene mobile e ad un unico rapporto commercialetra le due parti in causa .

Per mera completezza, poi, va rilevato chel’esame della comparsa di costituzione di appello della qui ricorrentenon evidenzia alcunché sulla pretesa occasionalità dell’attivitàmediatoria.11.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese del giudizio di legittimità che siliquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore dellaparte controricorrente.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% e agli ulteriori oneri di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,dello stesso articolo 13, se dovuto .Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026, nella Camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6923/2023depositata il 27/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1920/2014, emessodal Tribunale di Velletri su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’oraNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026innanzi, per brevità, anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”), mediante il quale leveniva intimato di pagare la somma di € 110.500,00, portata da duefatture, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e spese giudiziali,emesse a titolo di compenso professionale per un’attività di mediazionecommerciale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] edell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., riguardo alla conclusione dellacompravendita di un macchinario prodotto da [OSCURATO:SOCIETA], denominato“Ecoprima”. A fondamento dell’opposizione [OSCURATO:SOCIETA] deduceva cheGreen Europe non aveva mai posto in essere alcuna attività mediatoriaper la conclusione del contratto di compravendita tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, detto contratto si era al più concluso invirtù dell’opera mediatrice prestata da un altro professionista (l’ing.[OSCURATO:PERSONA]). Deduceva, inoltre, che il contratto dicompravendita tra [OSCURATO:SOCIETA]. risultava in ogni casoconcluso prima della restituzione per accettazione del documento diconferimento del preteso incarico mediatorio denominato “procura avendere” di data 01.10.2013, da qualificarsi in realtà come lettera diintenti. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] deducendo, di contro,che tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un vero e propriorapporto di mediazione, consacrato nella “procura a vendere” di data01.10.2013. Soltanto con la comparsa conclusionale, [OSCURATO:SOCIETA]eccepiva la "Nullità di qualsiasi eventuale contratto di mediazione", aisensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 39/1989, adducendo che sitrattava di eccezione in senso lato, come tale proponibile dalle parti inqualsiasi fase processuale e comunque rilevabile d'ufficio. Sul puntoGreen [OSCURATO:SOCIETA]. nella memoria di replica deduceval’inammissibilità della eccezione tardivamente sollevata, in merito allequale dichiarava di non accettare il contraddittorio.Numero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/20262. Con sentenza del 13.12.2018, il Tribunale di Velletri rigettaval'opposizione, condannando la parte opponente al pagamento dellespese di lite, senza esaminare e decidere sull’eccezione di nullità.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello deducendo, per quanto ancora diinteresse, con il secondo motivo, l’omessa pronuncia sull’eccezione dinullità del rapporto per violazione della normativa sulla mediazione,non risultando l’opposta iscritta all’albo dei mediatori. La Corte diAppello di Roma, adducendo il carattere logicamente prioritario di talemotivo, lo riteneva fondato e, in accoglimento dell’appello, revocava ildecreto ingiuntivo n. 1920/2014, condannando l’opposta [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese di litedi entrambi i gradi di giudizio.4. Con ricorso notificato il 27/12/2023, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza n. 6923/2023 dellaCorte d’Appello di Roma pubblicata il 26/10/2023 e notificata il27/10/2023. La parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatocontroricorso.5. Fissata la trattazione in adunanza camerale, parte ricorrente hadepositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con un unico motivo, la parte ricorrente, lamenta: la “nullità dellasentenza impugnata per erronea applicazione al caso di specie dell’art.2 della L. nr. 39 del 1989, trattandosi, diversamente da quanto intesodal Giudice di II grado, di obbligazione contrattuale sorta da unmandato di mediazione atipico svolto in maniera occasionale dasoggetto non professionale e relativamente a beni mobili. Erroneaapplicazione della giurisprudenza a sezioni unite della Suprema Cortenr. 19161 del 02.08.2017 relativamente ai casi in cui non si devericonoscere la provvigione pattuita al soggetto che ha svolto l’attività diNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026intermediazione in assenza di iscrizione all’albo dei mediatori”. Sideduce che il giudice di appello sarebbe incorso in un’erroneaapplicazione della normativa in esame e della giurisprudenza delleSezioni Unite relativamente ai casi in cui non può riconoscersi laprovvigione pattuita al soggetto che ha svolto l’attività diintermediazione in assenza di iscrizione all’albo dei mediatori.7. Il motivo è inammissibile sotto più profili.8. Sul piano della formulazione del motivo, la tecnica argomentativaadottata è insoddisfacente, poiché manca ogni riferimento ai motivitassativi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c. Il giudizio di cassazione ènecessariamente delimitato e vincolato dai motivi di ricorso cheassumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica al fine di consentire un accurato scrutinio dilegittimità con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codicedi rito. Pertanto il motivo di ricorso per cassazione devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.,sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loroconfusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna dellefattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.11603 del 14/05/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del22/09/2014). Nel caso in questione, tra l’altro, all’interno del motivoviene riportata per intero la sentenza impugnata, omettendosi didelineare le statuizioni oggetto di impugnazione, per quel chedovrebbero rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità della decisione.9. Sul piano argomentativo, dalla sentenza impugnata, peraltro, nonemerge che sia stata dedotta, nei gradi di merito, la natura occasionaledell’attività di mediazione, e neanche la qualificazione della societàNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026quale mediatore non professionale. La questione, che il controricorrentededuce essere stata sollevata soltanto in questa sede, si configurapertanto anche come nuova e, in quanto tale, non è scrutinabile nelgiudizio di cassazione. Secondo il consolidato orientamento di questaCorte, qualora una questione giuridica – implicante accertamenti infatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente cheintenda sottoporla al vaglio di legittimità ha l’onere non solo di allegaredi averla dedotta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di indicarespecificamente in quale atto del giudizio di merito lo abbia fatto, al finedi consentire alla Corte il controllo ex actis della veridicità di taleallegazione; in difetto, la censura deve ritenersi inammissibile pernovità (Cass. civ., 20 settembre 2021, n. 26174).10. Sul piano dell’illustrazione del motivo, è il caso di rilevare, in fine,che a fronte del motivo di appello deducente l’omessa pronuncia sullamenzionata eccezione, sarebbe stato onere della ricorrente dedurre lecircostanze di fatto dimostrative del carattere occasionale dell’attivitàmediatoria svolta. Invece, non solo nel ricorso in esame non si dice see dove tale deduzione sia stata svolta, dato che ci si limita a fareriferimento (p. 13 del ricorso) alla produzione in appello da parte dellaqui resistente, come doc. 4, di una visura da cui risulterebbe l’oggettosociale della ricorrente, tuttavia senza indicare se e dove su taledocumento si sia argomentato nelle fasi di merito, il che - se anche siapprezzasse il motivo in esame come deduttivo di una ipotesi diomesso esame di un fatto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - tuttaviaescluderebbe la condizione per potervi dare rilievo, giusta gliinsegnamenti delle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delleSezioni Unite, là dove queste ultime hanno sottolineato che debbaessere specificato dove e come il preteso fatto omesso sia statointrodotto nel giudizio di merito e prospettato come “fatto” daesaminare. Nella stessa memoria – che comunque non avrebbe potutoNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026servire per rimediare alla segnalata carenza - parte ricorrente deducedel tutto genericamente che Nel caso di specie, dagli atti dei duegradi di giudizio, è risultato palese oltre che accertato dagli atti dicausa, certo mai contestato dalla controparte, che la prestazione diintermediazione oggetto di causa fosse di natura occasionale, essendorelativa ad un unico bene mobile e ad un unico rapporto commercialetra le due parti in causa . Per mera completezza, poi, va rilevato chel’esame della comparsa di costituzione di appello della qui ricorrentenon evidenzia alcunché sulla pretesa occasionalità dell’attivitàmediatoria.11. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese del giudizio di legittimità che siliquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore dellaparte controricorrente. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15% e agli ulteriori oneri di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,dello stesso articolo 13, se dovuto .Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026, nella Camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 1217/2024Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 16587/2026Data pubblicazione 27/05/2026Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
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