CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 37464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, pervenute a mezzo pec in data 01/06/2022, con cui il predetto difensore si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 24/06/2020 - con cui gli imputati erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., in Pescara il 04/10/2018 - concessa agli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., rideterminava la pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che la pena edittale per la fattispecie in esame avrebbe consentito il ricorso all'esimente. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi fondati e vanno, pertanto, accolti. La Corte territoriale ha motivato il diniego circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla pena edittale per il delitto contestato, che non consentirebbe l'applicazione della citata disposizione. In realtà la sentenza impugnata non ha considerato che, nel caso di specie, gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di furto tentato monoaggravato, ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., la cui pena massima va calcolata riducendo di un terzo la pena edittale della corrispondente fattispecie consumata, pari ad anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Ne discende che la pena edittale massima per la fattispecie autonoma di furto tentato monoaggravato la pena edittale massima è pari ad anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, del tutto compatibile - con il limite di anni cinque di reclusione indicato dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. come pena edittale al di sopra della quale la causa di punibilità non è applicabile.Ne discende, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza ,impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Perugia, che verificherà - ferma restando la compatibilità tra la pena edittale per la fattispecie in esame e la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sussistenza, in concreto, delle altre condizioni di applicabilità della causa di non punibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma,