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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 34736/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Bari del 21/4/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 21.4.2026, il Tribunale di sorveglianza di Bari harigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione delle misure alternativedell’affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà.2.

Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puòessere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modificaapportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 – 01).Pertanto, il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bari del 21/4/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 21.4.2026, il Tribunale di sorveglianza di Bari harigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione delle misure alternativedell’affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà.2. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non puòessere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modificaapportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 – 01).Pertanto, il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris