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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2020

Cassazione n. 35613/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25117/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2230/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; rcu? Rilevato che, con sentenza resa in data 22/6/2020, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., e in ri- forma della decisione di primo grado ha dichiarato l'inopponibilità, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] (debitore di quest'ultima società) aveva ce- duto alla figlia, [OSCURATO:PERSONA], un immobile di sua proprietà; a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha eviden- ziato la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e sogget- tiva, per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., con la conseguente dichiarazione di inopponibilità, nei re- lativi confronti, dell'atto negoziale impugnato; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichia- rato di rinunciare al ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza) il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha de- positato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sot- toscritto;Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 25117/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. [OSCURATO:PERSONA] C Sri ca Adunanza dell'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25117/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2230/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; rcu? Rilevato che, con sentenza resa in data 22/6/2020, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., e in ri- forma della decisione di primo grado ha dichiarato l'inopponibilità, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] (debitore di quest'ultima società) aveva ce- duto alla figlia, [OSCURATO:PERSONA], un immobile di sua proprietà; a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha eviden- ziato la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e sogget- tiva, per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia s.r.I., con la conseguente dichiarazione di inopponibilità, nei re- lativi confronti, dell'atto negoziale impugnato; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichia- rato di rinunciare al ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza) il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha de- positato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sot- toscritto;Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 25117/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. [OSCURATO:PERSONA] C Sri ca Adunanza dell'8
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