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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 00395/2026

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ullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del magistrato disorveglianza, il quale aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata speciale formulata daldetenuto per i periodi di detenzione sofferti nel periodo temporale oggetto del d.l. n. 146 del23.12.2013.Il Tribunale confermava il provvedimento, osservando che il decreto-legge invocatoaveva una efficacia temporale limitata al biennio 24.12.2013-24.12.2015, sicché l’istanzapresentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva ritenersi tardiva in quanto al di fuori dell’arco temporale divigenza del menzionato decreto-legge.2.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la menzionata ordinanza del 2luglio 2025, articolando un unico motivo di ricorso in cui denuncia violazione di legge inrelazione all'art. 4 del d.l. n. 146 del 2023.Osserva che la norma non indica un termine finale entro il quale formulare la richiestadi liberazione anticipata nella misura prevista dalla disposizione invocata e che il termine didue anni è relativo al periodo di riferimento della norma.

Chiede, pertanto, l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento.

Haosservato che, in assenza di espressa previsione normativa, non può ravvisarsi una causa didecadenza e che la circostanza che i benefici possano essere riconosciuti con riferimento aduno specifico arco di tempo, non implica che l’istanza per beneficiarne debba essereproposta nel medesimo arco temporale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Deve premettersi che nel sistema processuale penale, ai sensi dell’art. 173 cod. proc.pen., i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dallalegge.La lettera del disposto normativo in esame, art. 4 d.l. n. 146 del 23.12.2013, d'altrocanto, non contiene alcuna previsione esplicita di decadenza in relazione ai tempi entro iquali formulare domanda di liberazione anticipata nella maggior misura prevista dalla legge.Il lasso di tempo riferito dalla norma, ovvero il biennio 24.12.2013-24.12.2015, è voltoad individuare i periodi di detenzione in relazione ai quali il detenuto può beneficiare dellamaggiore detrazione di pena (75 giorni anziché 45), con la precisazione che il beneficio siapplica anche a coloro che, a decorrere dal 1.1.2010, abbiano già usufruito della liberazioneanticipata, purché abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera dirieducazione.Il fatto che i semestri di pena detentiva potenzialmente interessati da una maggioredetrazione di liberazione anticipata siano definiti entro ben precisi confini temporali noncomporta affatto, né da un punto di vista letterale, né logico, che la domanda diretta adottenere il maggior beneficio debba pur essa intervenire, pena altrimenti la suainammissibilità, nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della nuova disciplinae il termine finale delineato, ad altri fini, dal legislatore.Questa Corte, secondo un condiviso orientamento che trova rispondenza nel chiarodettato della legge, ha ritenuto che l'articolo 4 del decreto legge n. 146 del 2013, convertitocon modif. nella legge n. 10 del 2014, che disciplina la liberazione anticipata speciale, nonpone termini per la proposizione della relativa domanda.Esso si limita a fissare l'arcotemporale per il quale il più esteso beneficio può essere riconosciuto, come lagiurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato, statuendo, tra l'altro, che "la disciplinadella liberazione anticipata speciale ... ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quellagenerale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione,pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista,compresa tra 11 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti a cavallo delladata iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento inconsiderazione della ragione della sua introduzione" (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep.2019, Giorgi, Rv. 275467; Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Rv. 277295 – 01).3.Alla luce delle considerazioni esposte, deve annullarsi l’ordinanza impugnata coninvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di sorveglianza di Napoli per il giudizio.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del magistrato disorveglianza, il quale aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata speciale formulata daldetenuto per i periodi di detenzione sofferti nel periodo temporale oggetto del d.l. n. 146 del23.12.2013.Il Tribunale confermava il provvedimento, osservando che il decreto-legge invocatoaveva una efficacia temporale limitata al biennio 24.12.2013-24.12.2015, sicché l’istanzapresentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva ritenersi tardiva in quanto al di fuori dell’arco temporale divigenza del menzionato decreto-legge.2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la menzionata ordinanza del 2luglio 2025, articolando un unico motivo di ricorso in cui denuncia violazione di legge inrelazione all'art. 4 del d.l. n. 146 del 2023.Osserva che la norma non indica un termine finale entro il quale formulare la richiestadi liberazione anticipata nella misura prevista dalla disposizione invocata e che il termine didue anni è relativo al periodo di riferimento della norma. Chiede, pertanto, l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento. Haosservato che, in assenza di espressa previsione normativa, non può ravvisarsi una causa didecadenza e che la circostanza che i benefici possano essere riconosciuti con riferimento aduno specifico arco di tempo, non implica che l’istanza per beneficiarne debba essereproposta nel medesimo arco temporale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Deve premettersi che nel sistema processuale penale, ai sensi dell’art. 173 cod. proc.pen., i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dallalegge.La lettera del disposto normativo in esame, art. 4 d.l. n. 146 del 23.12.2013, d'altrocanto, non contiene alcuna previsione esplicita di decadenza in relazione ai tempi entro iquali formulare domanda di liberazione anticipata nella maggior misura prevista dalla legge.Il lasso di tempo riferito dalla norma, ovvero il biennio 24.12.2013-24.12.2015, è voltoad individuare i periodi di detenzione in relazione ai quali il detenuto può beneficiare dellamaggiore detrazione di pena (75 giorni anziché 45), con la precisazione che il beneficio siapplica anche a coloro che, a decorrere dal 1.1.2010, abbiano già usufruito della liberazioneanticipata, purché abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera dirieducazione.Il fatto che i semestri di pena detentiva potenzialmente interessati da una maggioredetrazione di liberazione anticipata siano definiti entro ben precisi confini temporali noncomporta affatto, né da un punto di vista letterale, né logico, che la domanda diretta adottenere il maggior beneficio debba pur essa intervenire, pena altrimenti la suainammissibilità, nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della nuova disciplinae il termine finale delineato, ad altri fini, dal legislatore.Questa Corte, secondo un condiviso orientamento che trova rispondenza nel chiarodettato della legge, ha ritenuto che l'articolo 4 del decreto legge n. 146 del 2013, convertitocon modif. nella legge n. 10 del 2014, che disciplina la liberazione anticipata speciale, nonpone termini per la proposizione della relativa domanda.Esso si limita a fissare l'arcotemporale per il quale il più esteso beneficio può essere riconosciuto, come lagiurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato, statuendo, tra l'altro, che "la disciplinadella liberazione anticipata speciale ... ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quellagenerale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione,pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista,compresa tra 11 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti a cavallo delladata iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento inconsiderazione della ragione della sua introduzione" (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep.2019, Giorgi, Rv. 275467; Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Rv. 277295 – 01).3.Alla luce delle considerazioni esposte, deve annullarsi l’ordinanza impugnata coninvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di sorveglianza di Napoli per il giudizio.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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