CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]13IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che DCRosa Nicolino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere, per mancanza di querela, in ordine al riqualificato delitto di cui all'art. 392 cod. peri., e confermando invece la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582, 585 cod. pen., commesso in data 17/09/2014; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio di primo grado, è manifestamente infondato, dal momento che prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti di causa; si è, infatti, già affermato che in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, RV. 272092); peraltro, la Corte territoriale è perentoria nell'affermare che l'atto di cui si prospetta la nullità abbia, in ogni caso, raggiunto il suo scopo (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), avendo l'imputato avuto piena conoscenza del processo fissato a suo carico; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censurano carenze motivazionali circa l'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del fatto addebitato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, laddove la sentenza impugnata esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, invocando, a sostegno della certezza processuale dell'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni dei testimoni oculari nonché le immagini estrapolate dalla registrazione del sistema di video-sorveglianza dell'area di servizio; considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui in maniera sostanzialmente identica si denuncia la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nella commisurazione della pena, non sono consentiti in sede di legittimità, dal momento che afferiscono alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; invero, il giudice di merito ha fissato nel minimo edittale la pena base inflitta all'imputato, sicché vale il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato); c" ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui ci si duole della applicazione della recidiva infraquinquennale, è manifestamente infondato, dal momento che, dalla lettura del certificato del casellario giudiziario dell'imputato, emerge ictu °cui/ che questi è gravato da una condanna per minaccia aggravata divenuta irrevocabile in data 21/07/2011 (provvedimento n. 7 nel certificato del casellario); a nulla rileva che per quella imputazione sia intervenuta estinzione in virtù della I. 31/07/2006, in quanto, per costante giurisprudenza, "l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, trai quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche In relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 25 gennaio 2023 Il c