CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2020
Cassazione n. 41370/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 11.11.2020 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Marilia di Nardo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione ; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, associandosi in subordine alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Cagliari ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], pur responsabile dei reati ex art. 44 lett. b) d.P.R. 309/1990 e 181 primo comma d. Igs. 42/2004 per aver realizzato, in veste di direttore dei lavori, in assenza di permesso di costruire e dell'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, un loggiato con annesso un locale chiuso in muratura, un box doccia esterno e una piattaforma di calcestruzzo su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con quest'ultimo e con il titolare della ditta esecutrice dei lavori, non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo, nel rilevare l'errore in cui era incorsa la Corte di appello per aver confuso la DIA con la CILA che era stata nella specie presentata, senza che conseguentemente fosse necessaria l'asseverazione di un tecnico, deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 29 d.P.R. 380/2001, che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'imputato, prescritta dalla norma suddetta nei confronti del direttore dei lavori per la sola ipotesi di non conformità delle opere realizzate al permesso di costruire o alla SCIA di cui all'art.44, comma 2-bis d.P.R.380/2001, a fronte di lavori di semplice manutenzione ordinaria attivati con [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'indebita estensione analogica della disposizione in esame a casi non contemplati e come tale effettuata in malam partem. Nessun dovere di controllo, sostiene la difesa, poteva in tal caso essere posto a carico del direttore dei lavori eventualmente nominato in relazione alla conformità delle opere commissionate al permesso di costruire, non essendo in presenza di CILA prevista siffatta nomina che riveste in ogni caso rilevanza meramente privatistica nell'ambito del rapporto perfezionatosi con il committente. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati alla data del 27.7.2020, ovverosia antecedentemente alla sentenza impugnata pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non trovando applicazione nel presente procedimento la sospensione prevista dalla L. 27/2020 per l'emergenza Covid 19, tenuto conto che la decisione di primo grado era stata resa in data 10.6.2019, che il decreto di citazione innanzi alla Corte di appello era stato emesso in data 17.9.2020 e che la causa era stata discussa e decisa all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Con memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, il difensore ha ribadito l'assenza di responsabilità del direttore dei lavori in presenza di un procedimento attivato con C.I.L.A., essendo stato l'ing. Piccoi nominato esclusivamente per le opere di ristrutturazione interna dell'immobile di proprietà del committente e non già degli interventi realizzati nel giardino eseguiti a sua insaputa; in subordine ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Risulta incontrovertibilmente accertato da entrambi i giudici di merito, né alcuna doglianza specifica è stata articolata con il presente ricorso sul punto, che le opere in contestazione fossero soggette a permesso di costruire, essendo consistite nella edificazione di un loggiato saldamente ancorato al suolo tramite pilastri in granito non solo in totale difformità da quello preesistente ma anche con la realizzazione di un annesso locale chiuso in muratura, nonché nella costruzione di un box doccia esterno e di una piattaforma in calcestruzzo della superficie di circa 60 mq., i quali avendo comportato un aumento di volumetria unitamente ad una modifica della struttura dell'edificio già esistente, ubicato in zona agricola dove non è comunque consentita attività di edilizia libera, rientravano nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia. Prive di pregio risultano, conseguentemente, le deduzioni difensive in ordine alla circostanza che le opere suddette fossero state eseguite in virtù di C.I.L.A. e non di D.I.A. o di S.C.I.A, così come affermato nella sentenza impugnata, costituendo elemento fondante la responsabilità del reato ex art. 44 d.P.R. 380/2001 la mancanza del permesso di costruire, in presenza del quale soltanto gli interventi eseguiti sulla proprietà del committente sarebbero stati legittimi. Del resto, l'imputato, che aveva attestato, con riferimento alla proprietà Barbano, con nota indirizzata al Comune in data 15.6.2015 la non alterazione dello stato dei luoghi contestualmente alla comunicazione dell'inizio dei lavori, non può ritenersi esente dalla responsabilità gravante ai sensi dell'art. 29, secondo comma T.U. Edilizia sul direttore dei lavori, non avendo comunque mai proceduto ad alcuno degli incombenti previsti dalla stessa norma (tempestiva contestazione delle violazioni al committente, comunicazione delle stesse all'amministrazione comunale e rinuncia contestuale all'incarico), ma essendosi soltanto limitato, all'esito del sopralluogo della PG eseguito in data 28.7.2019 con il quale venivano rilevate le opere abusive, a dichiararsi ignaro degli interventi realizzati nel giardino, a sua detta in un punto non visibile, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte insulare, con l'accettazione dell'incarico egli aveva comunque assunto l'obbligo di vigilanza sull'intero cantiere. 2. Fondato deve, invece, ritenersi il secondo motivo di ricorso. I reati in contestazione risultano invero essersi entrambi prescritti, avuto riguardo al dies a quo del 28.7.2015, corrispondente alla data del relativo accertamento, alla data del 28.7.2020. Non risulta infatti dalla disamina degli atti processuali che sia intervenuta alcuna sospensione ai sensi dell'art. 159 primo comma cod. pen., né può ritenersi applicabile al procedimento in esame il periodo di sospensione del decorso dei termini processuali introdotto in conseguenza dell'emergenza della pandemia Covid-19 dal dl. 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n.27, previsto per i soli procedimenti in cui sia stata fissata udienza nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale e che perciò abbiano subito un'effettiva stasi a causa delle misure adottate per fronteggiare la pandemia (Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432 - 02, che ha in motivazione espressamente escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti). Si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Ed invero, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). L'esito di tale valutazione, tuttavia, nel caso in esame, non può che essere negativo, laddove si consideri a fronte della doppia conforme valutazione di responsabilità all'esito dei due precedenti gradi di giudizio, che l'abuso in contestazione riguarda, come sopra argomentato, opere pacificamente soggette a permesso di costruire, nella specie neppure richiesto, rispetto al quale l'inoltro delle comunicazioni, che si tratti di S.C.I.A. o di C.I.L.A - la valutazione del cui contenuto rispetto alle opere denunciate sarebbe comunque preclusa a questa Corte di legittimità -, non vale ad escludere il carattere abusivo degli eseguiti interventi. E poiché entrambe le contravvenzioni risultavano al momento in cui è stata resa la pronuncia impugnata prescritte, ne consegue che la suddetta causa estintiva debba comunque prevalere sulla causa di non punibilità. Al riguardo è sufficiente rilevare, al di là delle ulteriori diverse conseguenze scaturenti dalle due pronunce, che la definizione del procedimento con la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato atteso che con la relativa declaratoria di prescrizione il reato si estingue, mentre l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 - dep. 16/03/2016, Calabrese, Rv. 266505; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sani). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati