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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16800/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la censura formulata dal ricorrente ripropone argomenti già specificamente valutati nel provvedimento impugnato; che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non è stato dimostrato il grave pregiudizio che il condannato patirebbe in caso di rimpatrio e che la pendenza dei procedimenti penali a suo carico (nel ricorso precisati dalla difesa ma mai dimostrati) non osta alla sanzione alternativa dell'espulsione, visto che l'art. 17 d.lgs.n. 286/98 consente il rientro in Italia per esercitare il diritto di difesa; e- che meramente assertiva e genericaVla contestazione circa l'insussistenza della pericolosità del condannato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la censura formulata dal ricorrente ripropone argomenti già specificamente valutati nel provvedimento impugnato; che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non è stato dimostrato il grave pregiudizio che il condannato patirebbe in caso di rimpatrio e che la pendenza dei procedimenti penali a suo carico (nel ricorso precisati dalla difesa ma mai dimostrati) non osta alla sanzione alternativa dell'espulsione, visto che l'art. 17 d.lgs.n. 286/98 consente il rientro in Italia per esercitare il diritto di difesa; e- che meramente assertiva e genericaVla contestazione circa l'insussistenza della pericolosità del condannato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6
Sentenza Cassazione n. 16800/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris