CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 45813/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Leonforte avverso la ordinanza del 07/05/2021 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva, in data 13 aprile 2021, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 20) e 74 d.P.R. cit. (capo 11), entrambi aggravati ex art. 416-bis.1, cod. pen. e commessi nell'arco temporale ricompreso tra il mese di marzo 2018 e quello di aprile 2019. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto un primo ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi unitariamente esposti, violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla configurabilità del quadro indiziario per il delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. cit., per non avere il Tribunale considerato il fatto che l'indagato risulta aver avuto rapporti unicamente con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] (persona che non riveste una posizione di vertice nell'associazione) e che i contatti intercorsi con altri coindagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono limitati a sporadiche occasioni e, comunque, motivati dalla comune esigenza di approvvigionamento di sostanze stupefacenti nella località etnea. 2.1. Con un terzo motivo si lamentano vizi della motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti contestati (circa due anni) e alla rottura definitiva dei rapporti intrattenuti con il Cocuzza. 2.2. Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., insufficiente dovendosi ritenere, sotto tale profilo, il rapporto di collaborazione individuale intercorso con il Cocuzza, giudicato in un altro processo non per reati di mafia, ma per i soli reati di furto ed estorsione. 2.3. Con un quinto motivo, infine, si contesta l'assenza di motivazione riguardo alla prova contraria avverso la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto sia dell'assenza di sviluppi investigativi idonei a dimostrare la contiguità dell'indagato ad alcuna associazione mafiosa, sia dell'intervenuta confessione con la chiamata in correità di terzi, effettuata dal Calì durante l'interrogatorio di garanzia. 3. Con un secondo ricorso proposto da altro difensore, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono stati dedotti, con un primo motivo, vizi motivazionali e di inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla configurabilità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non avendo il Tribunale preso in esame i profili di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, alla luce del tempo ormai trascorso dalla realizzazione dei fatti in contestazione.cyL 3.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla configurabilità dell'associazione e alla contestata aggravante, laddove gli elementi indiziari in atti lasciano trasparire, al più, un'ipotesi di reato concorsuale ex artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. 3.2. Con un terzo motivo, infine, si deducono vizi motivazionali e di inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura prescelta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ragioni di doglianza prospettate nei su indicati atti di ricorso devono ritenersi inammissibili per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, là dove omettono di confrontarsi criticamente con il complesso delle argomentazioni linearmente esposte nella motivazione del provvedimento impugnato. 2. La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi adeguatamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano, allo stato, l'epilogo del relativo percorso decisorio. Preliminarmente tratteggiati gli elementi ricostruttivi delle caratteristiche della struttura organizzativa del sodalizio in contestazione e delle relative articolazioni interne, oltre che del modus operandi e delle sue illecite finalità (cfr. pagg. 5 ss. dell'ordinanza impugnata), il Tribunale ha esposto con lineari sequenze argomentative le ragioni giustificative del contributo partecipativo stabilmente offertovi dal ricorrente (cfr. pagg. 9 ss.) in ragione della collaborazione direttamente prestata in favore di uno dei suoi esponenti apicali (ossia di [OSCURATO:PERSONA], che unitamente a [OSCURATO:PERSONA] organizzava e dirigeva l'attività del narcotraffico, risultando parimenti indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), assieme al quale e ad altri sodali ha curato l'approvvigionamento della droga e le relative attività di spaccio nell'interesse del sodalizio. Muovendo dalla completa disamina del quadro indiziario costituito, in particolare, dalle risultanze offerte dalle plurime attività d'intercettazione in motivazione puntualmente richiamate, l'ordinanza impugnata ha esaminato e disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive, ponendo in evidenza una serie di dati indiziari (trasferte effettuate a Catania, assieme ad altri sodali, per il rifornimento di stupefacenti, i legami intrattenuti con essi e il coinvolgimento sia nell'andamento e nella gestione degli affari associativi che nella risoluzione delle problematiche economiche emerse all'interno della consorteria) coerentemente ritenuti sintomatici della piena intraneità del ricorrente al sodalizio de quo e della rilevanza dell'apporto fornito alla sua operatività. Congruamente esaminate e disattese risultano, inoltre, le doglianze qui reiterate in ordine: a) alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura coercitiva, in ragione della ritenuta stabilità del vincolo associativo e della operatività della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella rilevata assenza di congrui elementi di segno contrario dal ricorrente specificamente prospettati e in considerazione della valenza recessiva dal Tribunale attribuita al dato della parziale ammissione dei fatti nell'interrogatorio di garanzia (pag. 3), a fronte del complesso degli elementi al riguardo ritenuti prevalenti (a pag. 18) ai fini della configurabilità del rilevato periculum libertatis; b) alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., i cui presupposti ed elementi costitutivi, in ragione dello stretto collegamento organico- funzionale ravvisato con la famiglia mafiosa di Leonforte (i cui esponenti apicali, a loro volta, impartivano dal carcere le direttive per la gestione e il rifornimento del traffico di stupefacenti, beneficiando altresì di periodici conferimenti in danaro derivanti dai proventi specificamente destinati alle relative esigenze di sostentamento) sono stati in via onnicomprensiva riferiti alla generalità degli associati (ivi compresa dunque, allo stato, la persona del ricorrente). 3. In definitiva, a fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo delineato dal Tribunale, né soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att.