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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17719/2026

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ed [OSCURATO:PERSONA] -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4191/2018, depositata il 19/6/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4191/2018, depositata il 19/6/2018, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avversola decisione della CTP di Roma di rigettare il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento catastale n.

RM0757587/2014, con cuiNumero registro generale 4063/2019Numero sezionale 4524/2026Numero di raccolta generale 17719/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’ufficio, non condividendo la proposta della contribuente (nell’ambito diuna procedura DOCFA) di frazionare l’intero terreno di sua proprietà in duedistinte unità, ossia l’area di cava, senza rendita catastale, ed il complessodei manufatti destinati ad opificio, classificati in cat.

D/1 (con rendita dieuro 13.508), aveva rideterminato in euro 61.266 la rendita dell’unicaunità immobiliare costituita dalla cava e dai circostanti manufatti.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, sullabase di sei motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.Con atto datato 11/5/26, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e chiestola compensazione delle spese giudiziali.RAGIONI DELLA DECISIONELa rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizioex artt. 390 e 391 cod. proc. civ..Spese compensate, tenuto conto del progressivo consolidarsi solo incorso di causa della giurisprudenza in tema di accertamenti catastalirelativi alle cave; giurisprudenza posta a fondamento della rinuncia stessa.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il presente giudizio.

Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ed [OSCURATO:PERSONA] -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4191/2018, depositata il 19/6/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4191/2018, depositata il 19/6/2018, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avversola decisione della CTP di Roma di rigettare il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento catastale n. RM0757587/2014, con cuiNumero registro generale 4063/2019Numero sezionale 4524/2026Numero di raccolta generale 17719/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’ufficio, non condividendo la proposta della contribuente (nell’ambito diuna procedura DOCFA) di frazionare l’intero terreno di sua proprietà in duedistinte unità, ossia l’area di cava, senza rendita catastale, ed il complessodei manufatti destinati ad opificio, classificati in cat. D/1 (con rendita dieuro 13.508), aveva rideterminato in euro 61.266 la rendita dell’unicaunità immobiliare costituita dalla cava e dai circostanti manufatti.Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, sullabase di sei motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.Con atto datato 11/5/26, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e chiestola compensazione delle spese giudiziali.RAGIONI DELLA DECISIONELa rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizioex artt. 390 e 391 cod. proc. civ..Spese compensate, tenuto conto del progressivo consolidarsi solo incorso di causa della giurisprudenza in tema di accertamenti catastalirelativi alle cave; giurisprudenza posta a fondamento della rinuncia stessa. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il presente giudizio. Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA
Sentenza Cassazione n. 17719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris