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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41018/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato parzialmente la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato di cui all'art. 224 legge fall. e confermando la condanna per bancarotta fraudolenta preferenziale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto della società fallita ed al coefficiente soggettivo della condotta — è aspecifico e reiterativo di argomenti censori già addotti con l'appello e brillantemente affrontati dalla Corte territoriale; quest'ultima, infatti, con ampia, analitica e logica motivazione, ha evidenziato 1) quali fossero gli indici della funzione di amministratore di fatto svolta dall'imputato (pagg. 12-14), 2) come i pagamenti di cui si contesta la natura preferenziale fossero stati effettuati a favore di un'impresa individuale dell'imputato (pag. 19), 3) come, al momento dei pagamenti, la società fosse in stato di dissesto (pag. 20), 4) come non avesse alcuna rilevanza la comparazione dei compensi devoluti alla 3S con gli emolumenti percepiti dagli altri dipendenti, non essendo in discussione la congruità di essi, ma solo la violazione della par condicio creditorum (pag. 19).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato parzialmente la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato di cui all'art. 224 legge fall. e confermando la condanna per bancarotta fraudolenta preferenziale. Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto della società fallita ed al coefficiente soggettivo della condotta — è aspecifico e reiterativo di argomenti censori già addotti con l'appello e brillantemente affrontati dalla Corte territoriale; quest'ultima, infatti, con ampia, analitica e logica motivazione, ha evidenziato 1) quali fossero gli indici della funzione di amministratore di fatto svolta dall'imputato (pagg. 12-14), 2) come i pagamenti di cui si contesta la natura preferenziale fossero stati effettuati a favore di un'impresa individuale dell'imputato (pag. 19), 3) come, al momento dei pagamenti, la società fosse in stato di dissesto (pag. 20), 4) come non avesse alcuna rilevanza la comparazione dei compensi devoluti alla 3S con gli emolumenti percepiti dagli altri dipendenti, non essendo in discussione la congruità di essi, ma solo la violazione della par condicio creditorum (pag. 19). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
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