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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 39297/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, espone censure diverse da quelle consentite, in quanto l'applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è stato oggetto di richiesta davanti alla Corte d'appello, mentre la pena, commisurata in due anni di reclusione, è stata espressamente ritenuta congrua anche dalle parti, oltre che giustificata dalla Giudice distrettuale in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta le determinazioni della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, espone censure diverse da quelle consentite, in quanto l'applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è stato oggetto di richiesta davanti alla Corte d'appello, mentre la pena, commisurata in due anni di reclusione, è stata espressamente ritenuta congrua anche dalle parti, oltre che giustificata dalla Giudice distrettuale in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris