CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 06998/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, riguardante una asserita non coincidenza tra la pena concordata in appello e quella irrogata è manifestamente infondata, atteso che il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, posto a fondamento della pena comminata, previo consenso nuovamente espresso dal PG, appare conforme alla volontà espressa dall'imputato tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale, manifestata alla udienza del 24 marzo 2025, modificando quella resa in precedenza rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.