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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 14447/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] Mokhtar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha preliminarmente eccepito la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale entro il termine previsto, con richiesta di rinvio, nel merito ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed in subordine per dichiarare l'estinzione per prescrizione del delitto contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del Tribunale, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Hazim, per oltraggio a cinque pubblici ufficiali, appartenenti alla polizia di Roma capitale, e resistenza commessa con strattonamento e minacce, fatti commessi il 6 maggio 2015 davanti all'entrata del Policlinico di Roma.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] Azim, tramite il proprio difensore, con un unico motivo con cui deduce erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. in quanto la sentenza di condanna dell'imputato era stata emessa in assenza di prova che le asserite espressioni oltraggiose fossero state pronunciate in presenza di più persone e sull'assunto presuntivo che il luogo in cui i fatti erano avvenuti fosse notoriamente affollato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che le conclusioni del Procuratore generale, peraltro ampiamente favorevoli al ricorrente, sono state comunicate al difensore il 15/02/2023, il ricorso proposto è infondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del solo reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. in quanto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è stata proposta impugnazione e, dunque, la sentenza è divenuta definitiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] Azinn è stato condannato dalla Corte di appello di Roma per avere pronunciato frasi offensive nei confronti degli agenti della polizia di [OSCURATO:PERSONA] e per avere opposto resistenza, con minacce e spintoni, alla richiesta di documenti, mentre gli operanti svolgevano attività di controllo in [OSCURATO:PERSONA] per la repressione della vendita di beni contraffatti nei confronti degli ambulanti presenti.

La sentenza di appello, nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, ha ricostruito la vicenda storico- fattuale concludendo che le frasi oltraggiose, non contestate dal ricorrente, fossero state pronunciate nei confronti degli operanti alle 11 del mattino "a voce alta, sulla pubblica via, dinnanzi all'entrata del Policlinico, luogo notoriamente assai affollato, mentre la persona offesa era in servizio", cioè in un luogo che, ad avviso dei giudici, non lasciava dubbi circa la presenza di più persone.

Il ricorso censura la sentenza per non avere accertato, in concreto, l'effettiva presenza di soggetti che potessero avere ascoltato le frasi ingiuriose ed offensive rivolte agli operanti.

La Corte di cassazione ha più volte rappresentato come, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio, sia sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale a causa delle funzioni esercitate, possano essere udite dai presenti, poiché è detta potenzialità a compromettere e interferire con lo svolgimento dell'atto (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv.269828).

A tal fine, i giudici di merito hanno ritenuto che il luogo e l'orario in cui i fatti sono avvenuti, ovverosia all'entrata del Policlinico di Roma alle ore 11:00 del mattino, non lasciassero dubbi circa la presenza di più persone che avessero udito le espressioni offensive rivolte dall'imputato agli operanti.

Si tratta di un ragionamento probatorio, corretto e legittimo, che ha fatto ricorso ad un principio esperienziale, intendendosi per tale il giudizio ipotetico, enunciato in termini generali che, indipendentemente dal caso concreto, si conforma a criteri, logicamente e giuridicamente accettabili di verosimiglianza e di plausibilità, tali da escludere spiegazioni alternative.

La massima di esperienza, proprio perché espressa attraverso una generalizzazione condivisa, può essere contrastata e invalidata attraverso elementi concreti in grado di escludere l'ipotesi da essa suffragata e offrendo dati per una ricostruzione alternativa (Sez. 6, 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220).

Nella specie, l'imputato non ha dedotto alcuna prova avente ad oggetto la non correttezza della massima di esperienza prospettata dai giudici di merito (es: l'assenza di persone per un evento particolare come uno sciopero, un blocco del traffico, ecc.), così non permettendo di escludere logicamente ciò che è stato ricostruito in termini di verosimiglianza.

3. Il rigetto del ricorso consente di rilevare la prescrizione.

Il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., per il quale è stato presentato ricorso, è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] Hazim in data 6 maggio 2015, e, dunque, è estinto per prescrizione per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., in assenza di cause di sospensione previste dall'art. 159 cod. pen.

Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., di cui può essere eliminata la relativa pena di un mese di reclusione, per come quantificata dalla sentenza di primo grado in sede di aumento per la continuazione con il delitto più grave di resistenza a pubblico ufficiale per il quale resta ferma la pena di quattro mesi di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione, ferma restando la pena di quattro mesi di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] Mokhtar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha preliminarmente eccepito la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale entro il termine previsto, con richiesta di rinvio, nel merito ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed in subordine per dichiarare l'estinzione per prescrizione del delitto contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del Tribunale, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Hazim, per oltraggio a cinque pubblici ufficiali, appartenenti alla polizia di Roma capitale, e resistenza commessa con strattonamento e minacce, fatti commessi il 6 maggio 2015 davanti all'entrata del Policlinico di Roma. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] Azim, tramite il proprio difensore, con un unico motivo con cui deduce erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. in quanto la sentenza di condanna dell'imputato era stata emessa in assenza di prova che le asserite espressioni oltraggiose fossero state pronunciate in presenza di più persone e sull'assunto presuntivo che il luogo in cui i fatti erano avvenuti fosse notoriamente affollato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che le conclusioni del Procuratore generale, peraltro ampiamente favorevoli al ricorrente, sono state comunicate al difensore il 15/02/2023, il ricorso proposto è infondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del solo reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. in quanto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è stata proposta impugnazione e, dunque, la sentenza è divenuta definitiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] Azinn è stato condannato dalla Corte di appello di Roma per avere pronunciato frasi offensive nei confronti degli agenti della polizia di [OSCURATO:PERSONA] e per avere opposto resistenza, con minacce e spintoni, alla richiesta di documenti, mentre gli operanti svolgevano attività di controllo in [OSCURATO:PERSONA] per la repressione della vendita di beni contraffatti nei confronti degli ambulanti presenti. La sentenza di appello, nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, ha ricostruito la vicenda storico- fattuale concludendo che le frasi oltraggiose, non contestate dal ricorrente, fossero state pronunciate nei confronti degli operanti alle 11 del mattino "a voce alta, sulla pubblica via, dinnanzi all'entrata del Policlinico, luogo notoriamente assai affollato, mentre la persona offesa era in servizio", cioè in un luogo che, ad avviso dei giudici, non lasciava dubbi circa la presenza di più persone. Il ricorso censura la sentenza per non avere accertato, in concreto, l'effettiva presenza di soggetti che potessero avere ascoltato le frasi ingiuriose ed offensive rivolte agli operanti. La Corte di cassazione ha più volte rappresentato come, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio, sia sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale a causa delle funzioni esercitate, possano essere udite dai presenti, poiché è detta potenzialità a compromettere e interferire con lo svolgimento dell'atto (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv.269828). A tal fine, i giudici di merito hanno ritenuto che il luogo e l'orario in cui i fatti sono avvenuti, ovverosia all'entrata del Policlinico di Roma alle ore 11:00 del mattino, non lasciassero dubbi circa la presenza di più persone che avessero udito le espressioni offensive rivolte dall'imputato agli operanti. Si tratta di un ragionamento probatorio, corretto e legittimo, che ha fatto ricorso ad un principio esperienziale, intendendosi per tale il giudizio ipotetico, enunciato in termini generali che, indipendentemente dal caso concreto, si conforma a criteri, logicamente e giuridicamente accettabili di verosimiglianza e di plausibilità, tali da escludere spiegazioni alternative. La massima di esperienza, proprio perché espressa attraverso una generalizzazione condivisa, può essere contrastata e invalidata attraverso elementi concreti in grado di escludere l'ipotesi da essa suffragata e offrendo dati per una ricostruzione alternativa (Sez. 6, 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). Nella specie, l'imputato non ha dedotto alcuna prova avente ad oggetto la non correttezza della massima di esperienza prospettata dai giudici di merito (es: l'assenza di persone per un evento particolare come uno sciopero, un blocco del traffico, ecc.), così non permettendo di escludere logicamente ciò che è stato ricostruito in termini di verosimiglianza. 3. Il rigetto del ricorso consente di rilevare la prescrizione. Il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., per il quale è stato presentato ricorso, è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] Hazim in data 6 maggio 2015, e, dunque, è estinto per prescrizione per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., in assenza di cause di sospensione previste dall'art. 159 cod. pen. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., di cui può essere eliminata la relativa pena di un mese di reclusione, per come quantificata dalla sentenza di primo grado in sede di aumento per la continuazione con il delitto più grave di resistenza a pubblico ufficiale per il quale resta ferma la pena di quattro mesi di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione, ferma restando la pena di quattro mesi di
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