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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1983

Cassazione n. 31511/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1983 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha sul punto, non solo valorizzato i plurimi reati contro il patrimonio in precedenza commessi, ma anche il breve lasso di tempo che ha interessato tali condotte delittuose, tanto da condividere e fare proprio il richiamato giudizio già operato dal Tribunale in ordine alla sintomaticità di una accresciuta pericolosità sociale e assenza di rivisitazione critica del vissuto; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo che risulta anche manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato come la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata non consentisse di ritenere prevalenti sulla citata aggravante le concesse circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1983 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha sul punto, non solo valorizzato i plurimi reati contro il patrimonio in precedenza commessi, ma anche il breve lasso di tempo che ha interessato tali condotte delittuose, tanto da condividere e fare proprio il richiamato giudizio già operato dal Tribunale in ordine alla sintomaticità di una accresciuta pericolosità sociale e assenza di rivisitazione critica del vissuto; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo che risulta anche manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato come la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata non consentisse di ritenere prevalenti sulla citata aggravante le concesse circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 31511/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris