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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12464/2026

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dichiarazione Unico 2008 per l’anno d’imposta 2007, nonessendole state riconosciute delle detrazioni per la ristrutturazioneNumero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026Numero di raccolta generale 12464/2026edilizia e la riqualificazione energetica di alcuni immobili e perData pubblicazione 04/05/2026contributi relativi a collaboratori domestici.

Nel corso del giudizio diprimo grado all’originaria ricorrente subentrava l’erede MassimoGullo.2.

La CTP di Palermo, con la sentenza n. 1626/2014, accoglievaparzialmente il ricorso nei confronti solo dell’Agenzia delle entrate enon anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che per le spese diristrutturazione per recupero del patrimonio edilizio relative a deglid’immobili siti in Monreale e ad alcuni di quelli siti in Palermo lecontestazioni meramente formali sulla tardività della comunicazioned’inizio lavori al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara dell’Agenzia delleentrate non potessero pregiudicare il diritto alla detrazioneconseguente alla realizzazione delle opere.

Il giudice riconoscevaanche le spese per riqualificazione energetica degli immobili siti inMonreale, essendo documentati i lavori e prodotta l’asseverazionetecnica, nonostante la tardiva presentazione della comunicazioneall’ENEA.

Il ricorso proposto contro [OSCURATO:PERSONA] spa era invecetardivo e conseguentemente inammissibile.3.

Avverso la sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA],con riferimento agli immobili siti in Palermo rispetto ai quali non erastata riconosciuta la detrazione, e appello incidentale l’Agenzia delleentrate con riferimento alle detrazioni riconosciute in sede giudiziale.Con la sentenza n. 4116/2017 la CTR della Sicilia “rigettava”entrambi gli appelli in quanto privi di specifici motivi d’impugnazione.Per il giudice di secondo grado i gravami “si risolvono nella merariproposizione delle difese rispettivamente svolte nel primo grado delgiudizio, ma non contengono alcuna argomentazione volta aincrinare il fondamento logico-giuridico di nessuno dei vari autonomicapi della motivazione …”.4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale affidato adue motivi mentre il contribuente ha proposto ricorso incidentale2 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026affidato a quattro motivi e resistito al ricorso principale conNumero di raccolta generale 12464/2026controricorso.

Data pubblicazione 04/05/20265.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil contribuente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato «violazione efalsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamentache con l’atto di appello aveva censurato l’interpretazione attribuitadai giudici di primo grado all’art. 1 legge n. 449 del 1997 e al decretointerministeriale n. 41 del 18/2/1998, che ha regolamentato gliadempimenti necessari per usufruire dell’agevolazione, perché latardiva comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara non costituivauna violazione meramente formale priva di conseguenze giuridiche.Analoghe considerazioni dovevano valere per la decadenza dal dirittoalle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica.

Il giudiceterritoriale non ha tenuto conto della consolidata giurisprudenzasecondo cui l’onere d’impugnazione specifica è assolto anche quandol’Amministrazione si limiti a ribadire le ragioni poste a fondamentodel proprio operato.2.

Con il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, entrambirubricati «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2,n. 4 e 53 del D.Lgs n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.», il contribuente eccepisce che il giudice di secondogrado ha dato una falsa applicazione al principio di specificità deimotivi poiché, come appellante, aveva confutato la decisionesfavorevole deducendo a) con riferimento agli immobili siti in viaCagliari a Palermo che essi, anche a seguito della ristrutturazione,avevano mantenuto la prevalente destinazione abitativa; b) chenella prassi i contributi a carico del lavoratore non vengono mai3 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026Numero di raccolta generale 12464/2026trattenuti, sicché il datore di lavoro che ne sostiene il pieno caricoData pubblicazione 04/05/2026deve poterli dedurre.2.

Il primo motivo dell’appello principale e il secondo e il terzo motivodell’appello incidentale sono fondati.2.1 La difesa del contribuente ritiene il primo motivo del ricorsoprincipale inammissibile per violazione del principio diautosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. in quantol’Amministrazione avrebbe dovuto riportare, oltre al testo del motivodi appello incidentale, il testo delle statuizioni della sentenza di primogrado impugnate.

L’eccezione è infondata perché a pag. 2 e 3 delricorso l’Agenzia delle entrate riassume in maniera sufficientementechiara il contenuto della sentenza appellata, spiegando che il giudicedi primo grado aveva ritenuto erroneamente ininfluente la tardivitàdelle comunicazioni ai fini del disconoscimento delle detrazioni.

LeSezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deveessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così daincidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistenteladdove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata laloro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez.

U.,8950/2022).2.2 La difesa del contribuente eccepisce, in secondo luogo, che ilprimo motivo del ricorso principale sia inammissibile sempre perviolazione del principio di autosufficienza perché il testo del motivodi appello incidentale dell’Amministrazione è riportato senza indicarela pagina e il luogo in cui lo stesso è stato proposto.

Considerando4 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026che il motivo di appello incidentale era necessariamente contenutoNumero di raccolta generale 12464/2026nell’atto con cui l’Agenzia delle entrate si era costituita neDl agtai puudbbilziciaozio ne 04/05/2026di secondo grado e che non è contestato che il contenuto del motivosia stato riprodotto correttamente, anche la seconda eccezione nonè accoglibile.

Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre ilgiudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione dellacontroversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e laportata delle censure contrapposte.2.3 Per un consolidato orientamento di questa Corte nel processotributario la sanzione d’inammissibilità dell'appello per difetto di“specifici motivi dell’impugnazione”, prevista dall'art. 53, comma 1,d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretata in modo restrittivo,in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi didisposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosiconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa lavolontà di contestare la decisione di primo grado, il sindacato sulmerito dell'impugnazione (Cass. 20379/2017, Cass. 707/2019,Cass. 15519/2020, Cass. 14562/2021 e Cass. 14582/2021).

Ilprincipio è applicabile sia nei confronti dell’Amministrazionefinanziaria, quando si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesseragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee asostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, sia neiconfronti della parte privata, che può limitarsi a ribadire in appello leragioni d’impugnazione del provvedimento impositivo.

Non ènecessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l’indicazione dispecifici motivi in relazione alle censure della sentenza impugnata,essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni giàsostenute nel grado di merito precedente, insistendo per lalegittimità dell'avviso impugnato (Cass. 14582/2021, Cass.6302/2022, Cass. 25191/2024 e Cass. 1030/2024).

Nel processotributario vige il principio del carattere devolutivo pieno dell'appello,5 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di viziNumero di raccolta generale 12464/2026specifici della sentenza di primo grado ma rivolto ad otDtaetan peubrbelic aizlio ne 04/05/2026riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012; Cass. 1200/2016;Cass. 7369/2017 e Cass. 23532/2018).

Se con riguardo agli artt.342 e 434 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e delle relative doglianze, sicché alleargomentazioni svolte nella sentenza si contrappongano quelledell'appellante, anche la riproposizione delle originarieargomentazioni può essere sufficiente, senza che sia necessaria laredazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre allasentenza di primo grado (Cass., Sez.

U., 27199/2017).2.4 L’atto di appello principale e l’atto di appello incidentalerispettano i requisiti previsti dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992.L’Amministrazione aveva contestato la sentenza di primo grado,rilevando che la tempestività delle comunicazioni costituiva condiciosine qua non per usufruire del diritto alle detrazioni, non potendo ilmancato rispetto del termine temporale essere superato conconsiderazioni attinenti all’effettiva esecuzione dei lavori eall’asseverazione tecnica per la riqualificazione energetica (v. ricorsoper cassazione principale, pag. 4 e 5).

A sua volta, il contribuenteaveva specificato le ragioni per cui riteneva di vantare tanto il dirittoalla detrazione a seguito della ristrutturazione edilizia quanto quellodi detrarre integralmente le somme versate a titolo di contributinonostante il cambio di destinazione d’uso da abitazione a ufficio ela propria qualifica di datore di lavoro - sostituto d’imposta (v. ricorsoper cassazione incidentale, pag. 10 e 14).3.

Con il secondo motivo del ricorso principale, rubricato «violazionee falsa applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., per motivazione apparentedella decisione», l’Amministrazione deduce che il giudice si è limitatoa dichiarare inammissibili gli appelli senza fornire una motivazione6 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026valida e coerente, distinguere fra i contenuti delle due impugnazioni,Numero di raccolta generale 12464/2026affermando apoditticamente che gli atti non contDeatna epuvbbalincaozio ne 04/05/2026argomentazioni volte a incrinare il fondamento logico-giuridico deicapi della sentenza.4.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs n. 546del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il contribuente lamenta che lasentenza sia viziata da motivazione apparente, non indicando leragioni per cui l’appello principale si risolverebbe in una merariproposizione delle difese svolte nel giudizio di primo grado.5.

Il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo delricorso incidentale rimangono assorbiti dall’accoglimento del primomotivo del ricorso principale e del secondo e terzo motivo del ricorsoincidentale.

Nonostante abbia formalmente rigettato entrambi gliappelli, il giudice di secondo grado li ha invero consideratiinammissibili perché, senza esaminarne il contenuto, ha sostenutoche tanto l’impugnazione principale che quella incidentale nonrispettassero l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 sulla specificità deimotivi d’impugnazione.6.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale, rubricato «error inprocedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 101, co. 2, n.2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», ilcontribuente eccepisce che il giudice abbia rilevato d’ufficio laquestione della carente specificazione dei motivi di appello, senzache la stessa fosse stata sollevata dall’Agenzia delle entrate,emettendo una sentenza a sorpresa in violazione del principio delcontraddittorio.7.

Il motivo non è fondato perché l’eventuale inammissibilità dell’attodi appello costituisce una questione processuale rilevabile d’ufficio.L’art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. impone al giudice,ove rilevi d’ufficio una questione che intenda porre a fondamento7 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026Numero di raccolta generale 12464/2026della propria decisione, l’obbligo di sottoporla al contraddittorio delleData pubblicazione 04/05/2026parti, assegnando loro un termine per presentare memoriecontenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una «decisionesolitaria» su una questione decisiva.

Il divieto della decisione sullabase di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle partinon si applica alle questioni di puro diritto in relazione alle quali leparti potrebbero svolgere un’attività esclusivamente assertiva,consistente in «mere difese» o richiedere una diversa valutazione delmateriale probatorio già acquisito al giudizio (Cass. 1617/2022,Cass. 11724/2021 e Cass. 8936/2013).

Tra le questioni di dirittorientrano anche le questioni di esclusiva rilevanza processuale,siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinarenuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti,comprendenti le questioni sui requisiti di ammissibilità delladomanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ognistato e grado del processo (Cass. 6218/2019, Cass. 19372/2015).Questa Corte ha anche escluso che l’eventuale declaratoria diinammissibilità possa integrare una violazione dell'art. 6, paragrafo1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale -nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che ilcontraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti diquestioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenzaprocessuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi(Cass. 15019/2016 e Cass. 28863/2025).8.

In conclusione, devono essere accolti il primo motivo del ricorsoprincipale e il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale,rigettato il quarto motivo del ricorso incidentale e assorbiti i restanti.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385,8 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 delNumero di raccolta generale 12464/20261992.

Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondoe terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato il quarto motivo delricorso incidentale e assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare lespese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 23/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dichiarazione Unico 2008 per l’anno d’imposta 2007, nonessendole state riconosciute delle detrazioni per la ristrutturazioneNumero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026Numero di raccolta generale 12464/2026edilizia e la riqualificazione energetica di alcuni immobili e perData pubblicazione 04/05/2026contributi relativi a collaboratori domestici. Nel corso del giudizio diprimo grado all’originaria ricorrente subentrava l’erede MassimoGullo.2. La CTP di Palermo, con la sentenza n. 1626/2014, accoglievaparzialmente il ricorso nei confronti solo dell’Agenzia delle entrate enon anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che per le spese diristrutturazione per recupero del patrimonio edilizio relative a deglid’immobili siti in Monreale e ad alcuni di quelli siti in Palermo lecontestazioni meramente formali sulla tardività della comunicazioned’inizio lavori al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara dell’Agenzia delleentrate non potessero pregiudicare il diritto alla detrazioneconseguente alla realizzazione delle opere. Il giudice riconoscevaanche le spese per riqualificazione energetica degli immobili siti inMonreale, essendo documentati i lavori e prodotta l’asseverazionetecnica, nonostante la tardiva presentazione della comunicazioneall’ENEA. Il ricorso proposto contro [OSCURATO:PERSONA] spa era invecetardivo e conseguentemente inammissibile.3. Avverso la sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA],con riferimento agli immobili siti in Palermo rispetto ai quali non erastata riconosciuta la detrazione, e appello incidentale l’Agenzia delleentrate con riferimento alle detrazioni riconosciute in sede giudiziale.Con la sentenza n. 4116/2017 la CTR della Sicilia “rigettava”entrambi gli appelli in quanto privi di specifici motivi d’impugnazione.Per il giudice di secondo grado i gravami “si risolvono nella merariproposizione delle difese rispettivamente svolte nel primo grado delgiudizio, ma non contengono alcuna argomentazione volta aincrinare il fondamento logico-giuridico di nessuno dei vari autonomicapi della motivazione …”.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale affidato adue motivi mentre il contribuente ha proposto ricorso incidentale2 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026affidato a quattro motivi e resistito al ricorso principale conNumero di raccolta generale 12464/2026controricorso. Data pubblicazione 04/05/20265. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil contribuente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato «violazione efalsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamentache con l’atto di appello aveva censurato l’interpretazione attribuitadai giudici di primo grado all’art. 1 legge n. 449 del 1997 e al decretointerministeriale n. 41 del 18/2/1998, che ha regolamentato gliadempimenti necessari per usufruire dell’agevolazione, perché latardiva comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara non costituivauna violazione meramente formale priva di conseguenze giuridiche.Analoghe considerazioni dovevano valere per la decadenza dal dirittoalle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica. Il giudiceterritoriale non ha tenuto conto della consolidata giurisprudenzasecondo cui l’onere d’impugnazione specifica è assolto anche quandol’Amministrazione si limiti a ribadire le ragioni poste a fondamentodel proprio operato.2. Con il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, entrambirubricati «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2,n. 4 e 53 del D.Lgs n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.», il contribuente eccepisce che il giudice di secondogrado ha dato una falsa applicazione al principio di specificità deimotivi poiché, come appellante, aveva confutato la decisionesfavorevole deducendo a) con riferimento agli immobili siti in viaCagliari a Palermo che essi, anche a seguito della ristrutturazione,avevano mantenuto la prevalente destinazione abitativa; b) chenella prassi i contributi a carico del lavoratore non vengono mai3 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026Numero di raccolta generale 12464/2026trattenuti, sicché il datore di lavoro che ne sostiene il pieno caricoData pubblicazione 04/05/2026deve poterli dedurre.2. Il primo motivo dell’appello principale e il secondo e il terzo motivodell’appello incidentale sono fondati.2.1 La difesa del contribuente ritiene il primo motivo del ricorsoprincipale inammissibile per violazione del principio diautosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. in quantol’Amministrazione avrebbe dovuto riportare, oltre al testo del motivodi appello incidentale, il testo delle statuizioni della sentenza di primogrado impugnate. L’eccezione è infondata perché a pag. 2 e 3 delricorso l’Agenzia delle entrate riassume in maniera sufficientementechiara il contenuto della sentenza appellata, spiegando che il giudicedi primo grado aveva ritenuto erroneamente ininfluente la tardivitàdelle comunicazioni ai fini del disconoscimento delle detrazioni. LeSezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deveessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così daincidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistenteladdove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata laloro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U.,8950/2022).2.2 La difesa del contribuente eccepisce, in secondo luogo, che ilprimo motivo del ricorso principale sia inammissibile sempre perviolazione del principio di autosufficienza perché il testo del motivodi appello incidentale dell’Amministrazione è riportato senza indicarela pagina e il luogo in cui lo stesso è stato proposto. Considerando4 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026che il motivo di appello incidentale era necessariamente contenutoNumero di raccolta generale 12464/2026nell’atto con cui l’Agenzia delle entrate si era costituita neDl agtai puudbbilziciaozio ne 04/05/2026di secondo grado e che non è contestato che il contenuto del motivosia stato riprodotto correttamente, anche la seconda eccezione nonè accoglibile. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre ilgiudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione dellacontroversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e laportata delle censure contrapposte.2.3 Per un consolidato orientamento di questa Corte nel processotributario la sanzione d’inammissibilità dell'appello per difetto di“specifici motivi dell’impugnazione”, prevista dall'art. 53, comma 1,d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretata in modo restrittivo,in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi didisposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosiconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa lavolontà di contestare la decisione di primo grado, il sindacato sulmerito dell'impugnazione (Cass. 20379/2017, Cass. 707/2019,Cass. 15519/2020, Cass. 14562/2021 e Cass. 14582/2021). Ilprincipio è applicabile sia nei confronti dell’Amministrazionefinanziaria, quando si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesseragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee asostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, sia neiconfronti della parte privata, che può limitarsi a ribadire in appello leragioni d’impugnazione del provvedimento impositivo. Non ènecessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l’indicazione dispecifici motivi in relazione alle censure della sentenza impugnata,essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni giàsostenute nel grado di merito precedente, insistendo per lalegittimità dell'avviso impugnato (Cass. 14582/2021, Cass.6302/2022, Cass. 25191/2024 e Cass. 1030/2024). Nel processotributario vige il principio del carattere devolutivo pieno dell'appello,5 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di viziNumero di raccolta generale 12464/2026specifici della sentenza di primo grado ma rivolto ad otDtaetan peubrbelic aizlio ne 04/05/2026riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012; Cass. 1200/2016;Cass. 7369/2017 e Cass. 23532/2018). Se con riguardo agli artt.342 e 434 c.p.c. è necessario che l'impugnazione contenga unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e delle relative doglianze, sicché alleargomentazioni svolte nella sentenza si contrappongano quelledell'appellante, anche la riproposizione delle originarieargomentazioni può essere sufficiente, senza che sia necessaria laredazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre allasentenza di primo grado (Cass., Sez. U., 27199/2017).2.4 L’atto di appello principale e l’atto di appello incidentalerispettano i requisiti previsti dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992.L’Amministrazione aveva contestato la sentenza di primo grado,rilevando che la tempestività delle comunicazioni costituiva condiciosine qua non per usufruire del diritto alle detrazioni, non potendo ilmancato rispetto del termine temporale essere superato conconsiderazioni attinenti all’effettiva esecuzione dei lavori eall’asseverazione tecnica per la riqualificazione energetica (v. ricorsoper cassazione principale, pag. 4 e 5). A sua volta, il contribuenteaveva specificato le ragioni per cui riteneva di vantare tanto il dirittoalla detrazione a seguito della ristrutturazione edilizia quanto quellodi detrarre integralmente le somme versate a titolo di contributinonostante il cambio di destinazione d’uso da abitazione a ufficio ela propria qualifica di datore di lavoro - sostituto d’imposta (v. ricorsoper cassazione incidentale, pag. 10 e 14).3. Con il secondo motivo del ricorso principale, rubricato «violazionee falsa applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 546/1992, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., per motivazione apparentedella decisione», l’Amministrazione deduce che il giudice si è limitatoa dichiarare inammissibili gli appelli senza fornire una motivazione6 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026valida e coerente, distinguere fra i contenuti delle due impugnazioni,Numero di raccolta generale 12464/2026affermando apoditticamente che gli atti non contDeatna epuvbbalincaozio ne 04/05/2026argomentazioni volte a incrinare il fondamento logico-giuridico deicapi della sentenza.4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs n. 546del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il contribuente lamenta che lasentenza sia viziata da motivazione apparente, non indicando leragioni per cui l’appello principale si risolverebbe in una merariproposizione delle difese svolte nel giudizio di primo grado.5. Il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo delricorso incidentale rimangono assorbiti dall’accoglimento del primomotivo del ricorso principale e del secondo e terzo motivo del ricorsoincidentale. Nonostante abbia formalmente rigettato entrambi gliappelli, il giudice di secondo grado li ha invero consideratiinammissibili perché, senza esaminarne il contenuto, ha sostenutoche tanto l’impugnazione principale che quella incidentale nonrispettassero l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 sulla specificità deimotivi d’impugnazione.6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, rubricato «error inprocedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 101, co. 2, n.2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», ilcontribuente eccepisce che il giudice abbia rilevato d’ufficio laquestione della carente specificazione dei motivi di appello, senzache la stessa fosse stata sollevata dall’Agenzia delle entrate,emettendo una sentenza a sorpresa in violazione del principio delcontraddittorio.7. Il motivo non è fondato perché l’eventuale inammissibilità dell’attodi appello costituisce una questione processuale rilevabile d’ufficio.L’art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. impone al giudice,ove rilevi d’ufficio una questione che intenda porre a fondamento7 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026Numero di raccolta generale 12464/2026della propria decisione, l’obbligo di sottoporla al contraddittorio delleData pubblicazione 04/05/2026parti, assegnando loro un termine per presentare memoriecontenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una «decisionesolitaria» su una questione decisiva. Il divieto della decisione sullabase di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle partinon si applica alle questioni di puro diritto in relazione alle quali leparti potrebbero svolgere un’attività esclusivamente assertiva,consistente in «mere difese» o richiedere una diversa valutazione delmateriale probatorio già acquisito al giudizio (Cass. 1617/2022,Cass. 11724/2021 e Cass. 8936/2013). Tra le questioni di dirittorientrano anche le questioni di esclusiva rilevanza processuale,siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinarenuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti,comprendenti le questioni sui requisiti di ammissibilità delladomanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ognistato e grado del processo (Cass. 6218/2019, Cass. 19372/2015).Questa Corte ha anche escluso che l’eventuale declaratoria diinammissibilità possa integrare una violazione dell'art. 6, paragrafo1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale -nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che ilcontraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti diquestioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenzaprocessuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi(Cass. 15019/2016 e Cass. 28863/2025).8. In conclusione, devono essere accolti il primo motivo del ricorsoprincipale e il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale,rigettato il quarto motivo del ricorso incidentale e assorbiti i restanti.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385,8 di 9Numero registro generale 12590/2018Numero sezionale 3463/2026terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 delNumero di raccolta generale 12464/20261992. Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondoe terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato il quarto motivo delricorso incidentale e assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare lespese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 23/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti9 di 9