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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 maggio 1984

Cassazione n. 04050/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine al delitto previsto dall'art. 494 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza per omesso inserimento nel fascicolo dell'istanza, contenente l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio depositata presso altra pec abilitata al deposito degli atti penali della Corte di appello di Bari, diverso da quello espressamente indicato nell'avviso di deposito delle conclusioni del Procuratore generale - non è manifestamente infondato: a ben vedere il tema della ammissibilità deWimpugnazione - il che vale anche per un atto endoprocessuale - presso una pec diversa da quella indicata dall'Ufficio procedente, è oggetto di contrasto giurisprudenziale - il che rende la questione controversa e il motivo non manifestamente infondato risolto con decisione delle Sezioni Unite dell'Il dicembre 2025 ([OSCURATO:PERSONA] n. 19/2025), affermando il principio secondo cui l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco ministeriale è inammissibile, anche se riferibile all'ufficio competente, salvo che la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità, anche a un indirizzo compreso nell'elenco e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito.

Resta comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività.

Non di meno, premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, commesso il reato il 26 agosto 2014, considerata la recidiva contestata, il termine per interruzione nel massimo è pari ad anni dieci e, considerata la sospensione del corso della prescrizione intervenuta dal 8 ottobre 2018 al 19 dicembre 2018 (pari a 60 gg. per legittimo impedimento), la prescrizione si è perfezionata in data il 26 ottobre 2024.

Non emergono, alla nuce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato.

Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione dei reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine al delitto previsto dall'art. 494 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza per omesso inserimento nel fascicolo dell'istanza, contenente l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio depositata presso altra pec abilitata al deposito degli atti penali della Corte di appello di Bari, diverso da quello espressamente indicato nell'avviso di deposito delle conclusioni del Procuratore generale - non è manifestamente infondato: a ben vedere il tema della ammissibilità deWimpugnazione - il che vale anche per un atto endoprocessuale - presso una pec diversa da quella indicata dall'Ufficio procedente, è oggetto di contrasto giurisprudenziale - il che rende la questione controversa e il motivo non manifestamente infondato risolto con decisione delle Sezioni Unite dell'Il dicembre 2025 ([OSCURATO:PERSONA] n. 19/2025), affermando il principio secondo cui l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco ministeriale è inammissibile, anche se riferibile all'ufficio competente, salvo che la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità, anche a un indirizzo compreso nell'elenco e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito. Resta comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività. Non di meno, premesso che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, deve rilevarsi il decorso del termine di prescrizione: infatti, commesso il reato il 26 agosto 2014, considerata la recidiva contestata, il termine per interruzione nel massimo è pari ad anni dieci e, considerata la sospensione del corso della prescrizione intervenuta dal 8 ottobre 2018 al 19 dicembre 2018 (pari a 60 gg. per legittimo impedimento), la prescrizione si è perfezionata in data il 26 ottobre 2024. Non emergono, alla nuce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione dei reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
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