CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 08215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA c sul ricorso n. 18733/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.I., in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Unioncoop in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Potenza depositato il 10/4/2019, e sul ricorso n. 11959/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Unioncoop in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 133/2021 della Corte d'appello di Potenza, depositata il 16/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Potenza, con decreto del 10 aprile 2019, per ciò che in questa sede ancora rileva, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. (creditore ammesso al passivo in via privilegiata ipotecaria, titolare di un credito chirografario per la parte eccedente il ricavato del bene su cui insisteva la causa di prelazione) avverso il piano di riparto finale depositato dai commissari liquidatori di Unioncoop soc. coop. in I.c.a., nella parte in cui contestava che le somme provenienti da fondi strutturali comunitari fossero state ripartite in favore dei soli creditori chirografari identificati all'interno di una sezione speciale dello stato passivo, definita "creditori POM obiettivo 1", la quale ricomprendeva gli originari beneficiari di un programma finanziato dall'Unione Europea (cd. "POM obiettivo 1") in attuazione del regolamento EU 2052/1988. Riteneva che tali fondi strutturali europei, affidati per la custodia e la gestione a Unioncoop soc. coop. quale terzo intermediario deputato allo svolgimento di una funzione pubblica, non fossero confluiti nel suo patrimonio, rimanendo così al di fuori della massa attiva destinata a soddisfare il ceto creditorio, e costituissero invece un patrimonio separato (o di destinazione) da erogare in favore dei beneficiari, che non poteva essere distratto per scopi difformi da quelli previsti, "stante il vincolo reale, opponibile a terzi, all'attuazione del programma di sviluppo". 2. Il "decreto" è stato impugnato da OPM soc. coop. a r.l. sia avanti alla Corte d'appello di Potenza, con reclamo ex art. 26 I. fall. e separato atto d'appello, sia avanti a questa Corte, con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato a sei motivi (iscritto al n. 18733/2019 R.G.), cui Unioncoop soc. coop. in I.c.a. ha resistito con controricorso. 3. La corte distrettuale ha riunito il reclamo e l'appello e, con sentenza del 16 marzo 2021, li ha dichiarati entrambi inammissibili: il primo perché il disposto dell'art. 26 I. fall., nel testo applicabile ratione temporis, non assoggetta a reclamo i decreti pronunziati dal giudice delegato e dal tribunale; il secondo perché OPM soc. coop. non aveva impugnato lo stato passivo, al cui interno era già previsto il vincolo di destinazione a cui i commissari liquidatori avevano dato seguito del predisporre il piano di riparto conclusivo. 4. OPM soc. coop. ha proposto ricorso anche per la cassazione della sentenza, (iscritto al n. 11959/2021 R.G.), prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Unioncoop soc. coop. in I.c.a..Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5. Occorre in primo luogo disporre la riunione al ricorso n. 18733/2019 R.G. del ricorso n. 11959/2021 R.G., al fine di ricondurre all'interno del medesimo alveo processuale le distinte impugnazioni presentate da OPM soc. coop. nei confronti dell'originario provvedimento assunto dal Tribunale di Potenza. 6. La sentenza della Corte d'appello di Potenza non si preoccupa di precisare in maniera espressa se il "decreto" del Tribunale di Potenza avesse in effetti tale natura o dovesse essere considerato, invece, come una sentenza, limitandosi, da una parte, a constatare che il reclamo ex art. 26 I. fall. (secondo il tenore della norma vigente in epoca anteriore al d. Igs. 5/2006, a cui occorreva far riferimento, dato che la procedura di liquidazione coatta amministrativa era stata disposta con decreto ministeriale del 1997) avanti alla corte d'appello non era previsto, dall'altra a ritenere inammissibile nel merito (e dunque ammissibile in rito) l'impugnazione proposta nelle forme dell'appello. Questa statuizione, implicitamente, fa applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, a mente del quale, per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre (v. Cass., Sez. U., 25837/2007, Cass. 13588/2007, Cass.27127/2014 e Cass. 3945/2018). Si deve perciò ritenere che la corte di merito, nel valutare come ammissibile in rito l'impugnazione introdotta tramite l'atto di appello, abbia accertato che il provvedimento del primo giudice, essendo stato pronunciato in applicazione dell'art. 213, comma 2, I. fall. nel testo applicabile ratione temporis, aveva natura di sentenza. La statuizione, implicita, di impugnabilità del "decreto" del Tribunale di Potenza con appello, che non è stata censurata in questa sede, costituisce cosa giudicata fra le parti. Ne discende l'inammissibilità del ricorso straordinario presentato da OPM avverso il provvedimento del giudice di primo grado. Vanno dunque esaminati i soli motivi prospettati dalla società col ricorso proposto contro la sentenza della corte d'appello (n. 11959/2021). 7. Il primo motivo di tale ricorso denuncia la violazione del principio di tipicità dei privilegi e, in generale, delle cause di prelazione previsto dagli artt. 2741 e 2745 cod. civ., per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto che la qualifica "creditori ob.1 chirografari", prevista all'interno dello stato passivo, configurasse una legittima causa di prelazione e valesse ad attribuire ai creditori chirografari così classificati un privilegio speciale atipico su beni discrezionalmente individuati dai commissari liquidatori. 8. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 209, 98, 100, 212 e 111 I. fall., perché la Corte di merito, in violazione del giudicato endofallimentare formatosi, ha ritenuto legittima una modifica dello stato passivo operata all'interno del piano di riparto, tramite l'introduzione di una causa di prelazione in precedenza non prevista. 9. Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., l'omesso esame del contenuto dello stato passivo e del piano di riparto finale, che costituivano documentazione decisiva, oggetto di discussione fra le parti e idonea a modificare l'esito del giudizio, nonché il vizio di motivazione della decisione impugnata, la quale non spiegherebbe le ragioni sulla base delle quali sono state selezionate e interpretate le prove documentali: in tesi di parte ricorrente, la corte d'appello, ove avesse preso in esame il piano di riparto, avrebbe rilevato che lo stesso aveva introdotto ex novo un privilegio non previsto all'interno dello stato passivo. 10. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 212 e 111 I. fall., in quanto la Corte territoriale, dopo aver individuato un presunto e non esistente privilegio speciale, non avrebbe verificato se il medesimo potesse essere attuato in fase di riparto, concentrando la causa di prelazione speciale su una somma arbitrariamente individuata dai commissari liquidatori. 11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della parziale sovrapponibilità del loro contenuto, risultano alcuni (il primo e il terzo) inammissibili, gli altri infondati. 11.1 L'odierna ricorrente contesta, in sostanza, che lo stato passivo, nel classificare separatamente i "creditori ob. 1 POM- chirografari", riconoscesse in loro favore un privilegio sulle somme (distratte dalla società posta in I.c.a. e solo in parte recuperate dai Commissari) derivanti da erogazione di fonte comunitaria, dato che i rispettivi crediti erano stati espressamente ammessi in sede chirografaria. Secondo OPM la corte d'appello non avrebbe tenuto conto del giudicato endofallimentare così formatosi, di cui, invece, doveva fare puntuale applicazione, né avrebbe considerato che il privilegio era stato introdotto dai commissari liquidatori all'interno del piano di riparto finale. 11.2 Sennonché la corte d'appello ha rilevato l'esistenza di una "classificazione dei creditori" già all'interno dello stato passivo, ritenendo che la dizione "creditori POM obiettivo 1" comportasse l'individuazione di un novero di creditori "speciali", "titolari di una posizione autonoma e separata da quella dei (degli altri) creditori chirografari", in ragione dell'esistenza di un vincolo di destinazione sulle somme recuperate, in quanto i fondi erano in origine ad essi destinati in via esclusiva. La corte distrettuale, in questo modo, ha accertato che il piano di riparto faceva applicazione di quanto in precedenza stabilito al momento della formazione dello stato passivo, e ne ha tratto la conclusione dell'inammissibilità dell'appello di OPM, che intendeva introdurre contestazioni che avrebbe dovuto proporre mediante impugnazione ex art. 100 I fall. (ante riforma), onde impedire il formarsi del giudicato endofallimentere sul disposto riconoscimento del diritto dei creditori "obiettivo I POM" a soddisfarsi in via esclusiva sulle dette somme. 11.3 Le censure rivolte dalla ricorrente a un simile accertamento, seppur ammissibili in questa sede - dato che il giudicato endofallimentare, in quanto provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, in base agli artt. 12 e ss. disp. prel. cod. civ., e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertarne l'esistenza e la portata, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (cfr., fra molte, Cass. 30838/2018, Cass. 21200/2009, Cass., Sez. U., 13916/2006) -, non meritano accoglimento. In vero, lo stato passivo non solo individua i "creditori ob.1 POM chirografari" separatamente dagli altri creditori chirografari, ma li qualifica anche come "beneficiari ob.1", con indicazioni sufficienti a spiegare che essi, classificati in apposita categoria nel novero dei chirografari, sarebbero stati beneficiari del patrimonio loro destinato, costituito dalle somme derivanti dalle erogazioni di fonte comunitaria che la procedura era riuscita a recuperare. 11.4 L'accertamento della previsione già all'interno dello stato passivo di un'autonoma classificazione di questa categoria di creditori, a cui era destinato un patrimonio separato, rende inammissibili, per difetto di decisività, le contestazioni sollevate con il primo motivo di ricorso in merito all'individuazione di un privilegio atipico, dato che il formarsi sul punto di un giudicato endofallimentare, a cui il piano di riparto ha dato seguito, rende irrilevante la natura del diritto così attribuito a concorrere al riparto. Non sono fondati, invece, il secondo motivo di ricorso, laddove predica l'individuazione all'interno del piano di riparto di un privilegio contrastante con lo stato passivo, e il quarto motivo di ricorso, in quanto, come detto, una simile forma di ammissione (a prescindere dalla sua natura di privilegio o di vincolo di destinazione) era già prevista nello stato passivo, con l'individuazione anche dei beni a cui si riferiva (costituiti dalle somme di derivazione comunitaria recuperate dalla procedura). Risulta, infine, inammissibile il terzo motivo di ricorso, che lamenta non già un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l'odierna ricorrente vorrebbe dare, delle emergenze processuali; critica non coerente con la censura sollevabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di denunciare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).12. Il quinto motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, comma 3, cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per avere la corte di merito omesso di pronunciare sul motivo di gravame col quale OPM aveva lamentato che col riparto non le fossero stati attribuiti, quale creditrice ipotecaria, i frutti civili maturati sulle somme derivanti dalla vendita del bene ipotecato e depositate in banca. 13. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non specifica se il credito di OPM per interessi sulle somme depositate fosse stato ammesso allo stato passivo: solo in tal caso, infatti, la questione dedotta, inerendo unicamente all'errata distribuzione delle somme acquisite all'attivo, sarebbe stata proponibile in sede di opposizione al riparto, mentre in caso contrario la contestazione, al pari di quella motivatamente respinta dalla corte territoriale, avrebbe potuto essere avanzata solo con l'opposizione allo stato passivo, con conseguente irrilevanza della mancanza di un'espressa pronuncia di sua inammissibilità. 14. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso rubricato al n. 11959/2021 R.G. deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte riunisce il ricorso n. 11959/2021 R.G. al ricorso 18733/2019 R.G., dichiara inammissibile quest'ultimo e rigetta il primo. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 15.200, di cui C 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi, a norma del comma 1 -b