CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62-147,'2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti di ricorso, gli stessi risultano perfettamente sovrapponibili, il che ne consente la trattazione congiunta, spendendo i motivi articolati per entrambi le medesime argomentazioni. Con unico motivo di ricorso, si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. In particolare, si fa riferimento alla valutazione dell'elemento di fatto, consistente nel ritrovamento della targa di una vettura rubata in veicolo diverso, così denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o della diversa ricostruzione storica dei fatti o del diverso giudizio di rilevanza o, comunque, della valutazione di attendibilità delle fonti di prova. Tale censura non è ammessa dalla legge processuale, stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dai giudici del merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, valorizzando (in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata) il ritrovamento, presso un'autofficina abusiva gestita dagli imputati, della targa di una vettura rubata ad un veicolo diverso, che peraltro riportava un numero di telaio alterato, così chiarendo come tale dato si inserisca in un contesto probatorio privo di qualsivoglia ambiguità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12