CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 26012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 29 gennaio 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa dal Tribunale di Palmi il 10 febbraio 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 25 giugno 2020. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la prescrizione della contravvenzione per decorso del termine massimo di cinque anni, applicabile alla fattispecie, alla data del 25 giugno 2025, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione dell'art. 23 bis legge 18 dicembre 2020, n. 176 sotto il profilo degli artt. 178, comma 1, lett. e e 182 cod. proc. pen. per essersi verificata una nullità a regime intermedio in conseguenza della mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Non è maturata la prescrizione eccepita dal ricorrente. Si procede per contravvenzione commessa il 25 giugno 2020. Il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 13 gennaio 2021 e, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, la pronuncia della sentenza di primo grado in data 10 febbraio 2025, ha determinato l'effetto di cui all'art. 161 bis cod. pen., inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con la conseguenza che la prescrizione del reato ha cessato di decorrere definitivamente con la sentenza di primo grado. Essendo intervenuta quest'ultima entro il termine massimo di prescrizione di cinque anni, rileva, nella fattispecie, l'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 134 del 2021 cit. 2Il massimo organo nomofilattico ha affermato il principio per il quale «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). In motivazione è stato specificato, fra l'altro, che alla data del 10 gennaio 2020, si è «sincronizzata l'efficacia temporale di operatività degli istituti dell'improcedibilità e della sospensione sine die del termine di prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado, istituto - quest'ultimo - riposizionato dalla legge n. 134 del 2021 nell'art. 161- bis cod. pen., con formula normativa non dissimile dalla precedente, sia pure con l'inserzione nella rubrica della disposizione del più forte riferimento al fenomeno della cessazione delle prescrizione, da un lato, e con l'elisione dalla norma del richiamo (oltre che della sentenza di primo grado, anche) del decreto di condanna, ricollocato, nell'art. 160 cod. pen., fra gli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale». 3. è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Invero, vertendosi in tema di procedimento di appello introdotto con impugnazione proposta il 23 giugno 2025, trova applicazione l'art. 598 bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 34, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , sulla base della regolamentazione risultante dalla disciplina transitoria di cui all'art. 94, comma 2, medesimo d.lgs. Conseguentemente, rileva il seguente il principio di diritto, alla luce del quale deve essere pronunciata la decisione sul motivo in esame: «nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'i luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandennico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera 3"cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo» (Sez. 2, n. 15245.del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01). Secondo la disciplina attualmente vigente, dunque, grava sulla parte interessata l'onere di richiedere informazioni in merito alle requisitorie presentate dal pubblico ministero alla cancelleria alla quale, cessata l'emergenza pandemica, si può liberamente accedere. 4. Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M