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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08483/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato - previa riqualificazione del reato nell'ipotesi tentata e con rideterminazione del trattamento sanzionatorio - la condanna emessa nei suoi riguardi per il delitto di furto di derrate da un esercizio commerciale, aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede e con la recidiva specifica e infraquinquennale: delitto contestato come commesso il 20 dicembre 2012.

Nell'unico motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione del reato: in particolare evidenzia il deducente che nella statuizione sanzionatoria non é stato praticato alcun aumento per la recidiva contestata, evidentemente in difetto di una valutazione sintomatica di riprovevolezza della condotta, atteso che il Diana é stato condannato al minimo della pena edittale, in equivalenza di circostanze.

Richiamando il principio affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 20808/2019, il ricorrente deduce che il reato, contestato come commesso il 20 dicembre 2012, é ad oggi estinto per prescrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; dal canto suo, il difensore dell'imputato ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.

Va premesso che la determinazione del trattamento sanzionatorio nella sentenza impugnata é operata facendo espresso riferimento al bilanciamento "in equivalenza" della contestata recidiva con la già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, cod.pen.; non si fa menzione dell'aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede, probabilmente perché già bilanciata nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma é pacifico che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod.pen. ha carattere unitario e deve necessariamente comprendere tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 5, Sentenza n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313).

Ciò chiarito, é di tutta evidenza che il richiamo alla sentenza Schettino a Sezioni Unite é affatto eccentrico e privo di pregio.

Nella detta sentenza il tema della mancata considerazione della recidiva nel computo del trattamento sanzionatorio - dalla quale discende la disapplicazione delle statuizioni inerenti al calcolo del tempo necessario alla prescrizione e dipendenti dalla recidiva contestata - é espressamente chiarito nei suoi contorni muovendo dalla «considerazione che, tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che é all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen.»; tuttavia, «quando il giudice di merito valuta la recidiva sub valente rispetto alle concorrenti attenuanti, egli esprime una valutazione di dis funzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere».

Ben diversa é la situazione alla mano, nella quale il calcolo della recidiva é stato operato in equivalenza, con conseguente rilevanza della stessa ai fini dell'esito sanzionatorio finale.

Ne discende che é corretto, e di fatto non modificato dalla derubricazione del reato in tentativo, il calcolo del termine di prescrizione operato dalla Corte tarantina mediante apposito prospetto (ed in particolare nella penultima riga in basso): in proposito deve infatti considerarsi che il termine minimo di prescrizione, trattandosi di delitto, é comunque quello di sei anni, pur comprendendo nel conteggio l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 625 n. 7 cod.pen. (che comporta il raddoppio della pena prevista per l'ipotesi - base di furto) e pur considerando la diminuente per il tentativo.

Al termine predetto va poi applicato in ragione di un terzo, ex art. 63, comma 4, cod.pen., l'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale (da considerarsi equivalente a un'aggravante a effetto speciale: Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Policoro, Rv. 262015), considerando che essa comporta un aumento di misura inferiore rispetto a quello dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, con conseguente determinazione del termine - base di prescrizione in ragione di otto anni; termine rispetto al quale deve essere pure applicato l'aumento per i fatti interruttivi ex art. 161, comma 2, cod.pen., da commisurarsi nella specie, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, in ragione della metà di quello base (dunque di ulteriori quattro anni), ancora per la riconosciuta recidiva ex art. 99, comma 2, cod.pen. (cfr. in terminis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802).

Si deve poi aggiungere al termine massimo di prescrizione così determinato il complessivo periodo di sospensione del termine medesimo, nella misura calcolata dalla Corte di merito.

Ne risulta che, all'evidenza, il termine di prescrizione non é, a tutt'oggi decorso.3.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato - previa riqualificazione del reato nell'ipotesi tentata e con rideterminazione del trattamento sanzionatorio - la condanna emessa nei suoi riguardi per il delitto di furto di derrate da un esercizio commerciale, aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede e con la recidiva specifica e infraquinquennale: delitto contestato come commesso il 20 dicembre 2012. Nell'unico motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione del reato: in particolare evidenzia il deducente che nella statuizione sanzionatoria non é stato praticato alcun aumento per la recidiva contestata, evidentemente in difetto di una valutazione sintomatica di riprovevolezza della condotta, atteso che il Diana é stato condannato al minimo della pena edittale, in equivalenza di circostanze. Richiamando il principio affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 20808/2019, il ricorrente deduce che il reato, contestato come commesso il 20 dicembre 2012, é ad oggi estinto per prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; dal canto suo, il difensore dell'imputato ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. Va premesso che la determinazione del trattamento sanzionatorio nella sentenza impugnata é operata facendo espresso riferimento al bilanciamento "in equivalenza" della contestata recidiva con la già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, cod.pen.; non si fa menzione dell'aggravante dell'esposizione della merce alla pubblica fede, probabilmente perché già bilanciata nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma é pacifico che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod.pen. ha carattere unitario e deve necessariamente comprendere tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 5, Sentenza n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313). Ciò chiarito, é di tutta evidenza che il richiamo alla sentenza Schettino a Sezioni Unite é affatto eccentrico e privo di pregio. Nella detta sentenza il tema della mancata considerazione della recidiva nel computo del trattamento sanzionatorio - dalla quale discende la disapplicazione delle statuizioni inerenti al calcolo del tempo necessario alla prescrizione e dipendenti dalla recidiva contestata - é espressamente chiarito nei suoi contorni muovendo dalla «considerazione che, tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che é all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen.»; tuttavia, «quando il giudice di merito valuta la recidiva sub valente rispetto alle concorrenti attenuanti, egli esprime una valutazione di dis funzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere». Ben diversa é la situazione alla mano, nella quale il calcolo della recidiva é stato operato in equivalenza, con conseguente rilevanza della stessa ai fini dell'esito sanzionatorio finale. Ne discende che é corretto, e di fatto non modificato dalla derubricazione del reato in tentativo, il calcolo del termine di prescrizione operato dalla Corte tarantina mediante apposito prospetto (ed in particolare nella penultima riga in basso): in proposito deve infatti considerarsi che il termine minimo di prescrizione, trattandosi di delitto, é comunque quello di sei anni, pur comprendendo nel conteggio l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 625 n. 7 cod.pen. (che comporta il raddoppio della pena prevista per l'ipotesi - base di furto) e pur considerando la diminuente per il tentativo. Al termine predetto va poi applicato in ragione di un terzo, ex art. 63, comma 4, cod.pen., l'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale (da considerarsi equivalente a un'aggravante a effetto speciale: Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Policoro, Rv. 262015), considerando che essa comporta un aumento di misura inferiore rispetto a quello dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, con conseguente determinazione del termine - base di prescrizione in ragione di otto anni; termine rispetto al quale deve essere pure applicato l'aumento per i fatti interruttivi ex art. 161, comma 2, cod.pen., da commisurarsi nella specie, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, in ragione della metà di quello base (dunque di ulteriori quattro anni), ancora per la riconosciuta recidiva ex art. 99, comma 2, cod.pen. (cfr. in terminis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Si deve poi aggiungere al termine massimo di prescrizione così determinato il complessivo periodo di sospensione del termine medesimo, nella misura calcolata dalla Corte di merito. Ne risulta che, all'evidenza, il termine di prescrizione non é, a tutt'oggi decorso.3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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