CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 16141/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Aquino, 116 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5291/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i Ministeri della Giustizia, dell'Economia e Finanze e dell'Interno deducendo che: a) il 22 maggio 1997 il suo patrimonio mobiliare - costituito da monete antiche in sterline, banconote, dichiarazioni di prestito/debito, effetti cambiari, assegni, certificati di deposito della BNL, CCT, scrittura privata di vendita di quote della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], azioni ordinarie e privilegiate della [OSCURATO:PERSONA] - era stato sottoposto a sequestro probatorio e preventivo nell'ambito del procedimento penale R.G. P.M. 1952/1997 pendente a carico suo e di altri; b) il valore nominale del patrimonio sequestrato ammontava a lire 663.752.000 (pari ad euro 342.799,30); c) di questi beni era stato in seguito disposto il dissequestro per effetto della sentenza penale di assoluzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2006; d) al tempo della restituzione dei beni dissequestrati, avvenuta il 19 dicembre 2006 ed il 4 maggio 2007, il loro valore nominale si era ridotto ad euro 58.411,28 (lire 113.100.000); e) il deperimento patrimoniale era dipeso dalla cattiva gestione dei valori mobiliari ed in particolare dall'intervenuta prescrizione di tutti i titoli di credito, che aveva determinato una perdita nominale di euro 284.388,02 (lire Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 _7 - 550.652.000); f) al danno emergente si era aggiunto il lucro cessante, derivante dalla mancata riscossione degli interessi e cedole e dalla mancata gestione e fruttificazione di tutti i valori mobiliari in linea con la sua personalità finanziaria e propensione all'investimento; g) la corretta gestione del patrimonio mobiliare sequestrato avrebbe potuto produrre alla data del 12 novembre 2011 la somma complessiva di euro 2.137.061,50; h) tenuti al risarcimento dei danni, quantificati in quest'ultimo importo, erano i Ministeri della Giustizia, dell'Interno e dell'Economia e Finanza, da ritenersi responsabili sul presupposto che il sequestro era stato eseguito da agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza su mandato della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e che il Ministero della Giustizia rispondeva dell'amministrazione delle cose sequestrate e sottoposte in custodia; i) alla responsabilità individuale e diretta dei singoli funzionari ed agenti si accompagnava, ex art. 28 Cost., quella indiretta delle Amministrazioni di riferimento. I Ministeri convenuti si costituirono, resistendo alla domanda. La causa venne decisa dal Tribunale adito con la sentenza n. 12453 pubblicata il 2 ottobre 2015, che rigettò la domanda del Cosenza e lo condannò alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado respinse la domanda di risarcimento dei danni del Cosenza sulla base delle seguenti ragioni, così riportate nella sentenza impugnata in questa sede. «Predicando il Cosenza la cattiva e la mancata gestione del patrimonio mobiliare sequestrato e non dubitando della legittimità del disposto sequestro e delle sue modalità di esecuzione, attività. quest'ultima materialmente riferibile alle forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), peraltro eseguita non motu proprio m su mandato della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], [era] Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 -3- direttamente affermata la sola responsabilità del Ministero della Giustizia dell'Amministrazione giudiziaria in genere, accusata della predetta mala gestio. L'ipotizzata responsabilità ex artt. 28 Cost. e 1228 e 2049 c.c., sia del Ministero dell'Interno che di quello dell'Economia e Finanze (quali amministrazioni di cui fanno parte la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza), [era] comunque in fatto insussistente anche in relazione alla lamentata mancata restituzione materiale di alcuni titoli sequestrati, emergendo dall'istruttoria (ed in particolare dalla relazione del c.t.u.) che tutti i titoli (assegni ed effetti cambiari di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per complessive E 22.000.000 e E 8.000.000), risultanti dai verbali di sequestro, erano stati restituiti al Cosenza. La responsabilità dell'amministrazione giudiziaria [era] dal Cosenza "essenzialmente fondata su due momenti: - la revoca senza rendiconto del primo custode da parte del PM e la mancata nomina per molti anni di un nuovo custode in sostituzione del primo, sino al 28 gennaio 2005, data di nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] da parte dei giudici del dibattimento; - la difettosa gestione e la mancata redditività del patrimonio mobiliare anche nel periodo della custodia del dott. [OSCURATO:PERSONA]"; emergendo "altresì la volontà di sottolineare la colpa del PM", doveva essere proposta non la comune azione ex art.2043 c.c. ma quella contro lo Stato per la responsabilità civile dei magistrati, "secondo le modalità, forme e termini di cui alla L. 117/1988 ante modifiche del 2015". Anche la domanda risarcitoria dei danni derivanti dalla mancata redditività nel periodo successivo alla nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] non [era] meritevole di accoglimento: il custode aveva avuto incarico "di procedere all'incasso dei titoli venuti a scadenza, ed al successivo deposito giudiziario infruttifero dell'importo esatto", sicché nessun Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 -4- addebito "p[oteva] essere validamente mosso a carico del custode, che risulta[va] avere eseguito il compito affidatogli dai giudici del dibattimento"; viceversa, "se poi si [fosse] vol[uto] trasferire la responsabilità sui giudici del dibattimento, per avere appunto limitato l'attività del custode ed avere quindi compromesso la redditività del denaro recuperato, [sarebbero] torn[ate] le preclusioni e i limiti legati al mancato esercizio dell'azione secondo le modalità, le forme e i termini di cui alla 117/1988". A questi rilievi, "decisivi solo per rigettare la domanda di danni per il mancato guadagno causato dalla mancata redditività del denaro e dei titoli nel lungo periodo del sequestro", d[oveva] aggiungersi, per quanto concerne[va] il dedotto "danno emergente", consistente nella riduzione secca del patrimonio mobiliare per effetto del prolungato sequestro, che esso "risulta[va] in radice insussistente", poiché: a) le azioni ordinarie e privilegiate della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., del valore nominale di 28.475,37 C, erano già al momento del sequestro prive di reale valore, avendo il c.t.u. accertato che la predetta società era in liquidazione dal maggio 1994 a seguito di profonda crisi, le sue azioni erano state sospese dalla quotazione in [OSCURATO:PERSONA] e cancellate dal listino già nel 1994, il bilancio 1994 predisposto dal liquidatore attestava una perdita di 26,67 miliardi di lire; b) anche le 4.000 quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., del valore nominale di 10.329,14 C, avevano valore pari a zero, poiché già al tempo del sequestro la scrittura privata di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., stipulata nel 1990). era divenuta inefficace perché non registrata presso la CCIAA e comunque non era stato "mai azionato dal Cosenza sino al 1997, dovendo pertanto presumersi verificata la condizione risolutiva della restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di E 20.000.000"; c) erano Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 -5- state restituite sia le 289 sterline d'oro che le 81 banconote da E 100.000 ciascuna; d) i certificati di deposito BNL di C 54.227,97 erano stati incassati ed il loro ricavato era stato depositato presso un libretto di risparmio postale, consegnato al momento del sequestro; e) per gli assegni bancari e gli effetti cambiari dal valore nominale rispettivamente di C 191.579,69 ed C 64.91.9,67 il corso della prescrizione era stato interrotto dal sequestro penale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità; f) quanto ai CCT dal valore nominale di C 25.822,84, che non erano stati incassati alla scadenza, sicché i relativi diritti erano ormai prescritti, il Cosenza doveva imputare a se stesso l'inerzia che (anch'egli) aveva tenuto, trattandosi di diritti di credito che, siccome vantati nei confronti dello Stato debitore, non si trovano in collegamento diretto con il delitto di usura contestatogli, sicché, diversamente dagli assegni e dalle cambiali, non costituivano corpo del reato ed era quindi inconfigurabile qualsivoglia impedimento giuridico ,all'esercizio del diritto, quantomeno al fine di "interrompere la prescrizione con rituali messe in mora allo Stato segnalanti la situazione (sequestro dei titoli di Stato) e manifestanti la volontà di esercitare il diritto"». Avverso tale decisione il Cosenza propose appello. [OSCURATO:PERSONA] statali resistettero al gravarne e proposero appello incidentale condizionato. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5291/2018, pubblicata il 20 novembre 2018, rigettò l'appello principale, ritenne assorbito l'appello incidentale condizionato e condannò l'appellante principale alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 -6- Hanno resistito, con un unico controricorso, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, n. 4 cpc e dell'art. 118 disp att. Cpc nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc nonché dell'art. 115 cpc, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cpc per omissione del c. d. contenuto dinamico della motivazione e/o motivazione apparente ovvero per omessa pronuncia di domande ex art. 112 cpc ovvero per prove immaginarie ex art. 115 cpc in punto di contestazione dei justa alligata e pro bata nonché in punto di elementi costitutivi della domanda del Cosenza ex artt.344 cpp previgente e 2051 c.c. nonché in punto di prova del rapporto di custodia e del danno del Cosenza nonché in punto di omissione di esimente da parte dei Ministeri convenuti ed in fine in punto di illegittimità del presunto dovere di diligenza del Cosenza stante il sequestro anche preventivo penale (art. 360.1 n. 4 cpc)». Con il mezzo in scrutinio il ricorrente sostiene c:he la sentenza della Corte territoriale racchiuderebbe «il solo contenuto c.d. "statico" della complessa dichiarazione motivazionale» mentre sarebbe stato omesso «il c.d. contenuto dinamico della motivazione, rectius la necessaria descrizione del processo cognitivo attraverso il quale il [OSCURATO:PERSONA] è passato dalla sua situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento»; lamenta altresì che la motivazione sia inesistente e/o apparente; denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. «in punto di domanda del Cosenza ex art. 344 cpp previgente e Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-202 -7- art. 2051 c.c.», soprattutto laddove la Corte di merito ha rinviato alla sentenza di prime cure, senza tuttavia motivare per quale ragione ha ritenuto che l'azione proposta dal ricorrente fosse «un'azione contro i magistrati» nonché per quale ragione «i/ caso fortuito di esonero non [fosse stato indicato né dal primo giudice né dal secondo giudice, ritenendo invero rilevanti la presunta mancanza di danno emergente e lucro cessante, senza analizzare gli elementi costitutivi dell'art. 2051 c. c. e/o 344 cpp pre vigente, rigettando tale domanda»; deduce violazione dell'art. 115 c.p.c., «avendo il Cosenza fornito sia la prova della custodia ... sia [de]/ nesso di causalità tra cosa custodita e danno». 2. Il secondo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c. c. in combinato disposto con l'art. 344 cpp previgente nonché dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 115 cpc per violazione del corretto riparto dell'onere della prova e per aver deciso senza considerare la prova fornita dal Cosenza nonché la mancanza del caso fortuito dei Ministeri convenuti (art. 360.1 n. 3 cpc)». Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di rigetto del Tribunale «senza tuttavia rispettare il corretto riparto dell'onere della prova tra il Cosenza ed i Ministeri convenuti nonché senza avvedersi di non aver posto a fondamento della decisione le prove ritualmente ammesse dal Cosenza nonché giudicando sulla base di prove non fornite dai Ministeri convenuti». 3. I due motivi - che, essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati - vanno disattesi. Anzitutto va evidenziato che la Corte di merito, nell'esaminare simultaneamente i tre motivi di appello, ha motivatamente ritenuto infondata la censura di extrapetizione in cui sarebbe incorsa la decisione del Tribunale e ha, quindi escluso, la violazione delle norme Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 -8- indicate nel primo motivo di gravame e, ad ulteriore supporto di quanto al riguardo rilevato, ha pure evidenziato che «il Cosenza non ha mosso alcuna specifica critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, né ha fatto diversamente per la qualificazione giuridica della domanda. Quanto a quest'ultimo punto, l'appellante, al di là dell'insistita lamentela dell'omesso esame delle domande "ex art. 344 c.p.p. pre vigente e art. 2051 c.c.", non ha esplicitamente criticato le affermazioni con cui il Tribunale ha sostenuto che le doglianze del Cosenza investivano direttamente l'operato dei magistrati requirente e giudicanti su cui incombeva il dovere di impartire le direttive necessarie a garantire la conservazione del valore patrimoniale dei beni sequestrati e ad assicurarne la redditività medio tempore. Pertanto, il primo e terzo motivo sono, in relazione ai generici profili diretti a sovrapporsi a questa qualificazione giuridica senza sottoporla ad esplicita critica, inammissibili perché contrari al dettato dell'art.342 c.p.c., che impone all'appellante di indicare le circostanze da cui deriva la violazione di legge (in questo caso processuale) e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». La Corte di merito ha pure, ad abundantiam, ritenuto, con dovizia di argomentazioni, infondati i predetti motivi di impugnazione; inoltre, con riferimento ai fatti storici (ed alle relative eccezioni) che secondo il Cosenza sarebbero stati illegittimamente rilevati d'ufficio dal Tribunale, ha rilevato trattarsi all'evidenza «di eccezioni in senso lato e che il loro rilievo ha corrisposto al dovere del Giudice di scrutinare la fondatezza degli assunti attorei e di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'esperita azione (fatto colposo o doloso, danno e nesso di causalità tra l'uno e l'altro). Elementi costitutivi che il primo Giudice ha negato - per quanto Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 -9- concerne il "danno emergente", corrispondente alla lamentata perdita di valore) dei beni mobiliari - per le ragioni illustrate al paragrafo 2, ultimo alinea, ragioni di fatto e giuridiche che i tre motivi neanche censurano esplicitamente ... . Più chiaramente, limitandosi a riproporre la doglianza del danno subito per effetto della negligente gestione dei beni sequestrati, i motivi in esame non censurano nessuno degli esposti accertamenti in fatto. Ed altrettanto fanno in relazione alle regole di diritto applicate dal primo Giudice, non risultando esse investite di alcuna critica sui punti cruciali della vicenda, e ciò sia in relazione all'esclusione dell'intervenuta prescrizione dei titoli di credito, sia in riferimento all'affermazione della responsabilità (innanzitutto del Cosenza) nel mancato esercizio dei diritti di credito riconnessi ai CCT, affermazione rispetto alla quale l'appellante non censura la condivisibile osservazione che il Cosenza avrebbe potuto direttamente "interrompere la prescrizione con rituali messe in mora allo Stato segnalanti la situazione (sequestro di titoli di Stato) e manifestanti la volontà di esercitare il diritto"». La Corte di merito ha quindi affermato che la pronuncia di inammissibilità dei motivi esaminati andava estesa anche agli ulteriori profili dedotti in riferimento al merito della controversia e ha aggiunto - ad integrazione della sentenza del Tribunale - che l'onere di diligenza del Cosenza, ravvisato dal primo Giudice solo in relazione ai CCT, dovesse essere affermato «in termini globali, dal momento che la sua titolarità dei diritti reali e di credito esercitati sui beni sequestrati non soltanto gli consentiva, ma addirittura gli imponeva (e comunque non gli impediva), anche durante lo svolgimento del procedimento e del processo penale, di svolgere un ruolo di vigilanza e di stimolo sull'attività gestoria e di custodia, in vista dell'eventuale assoluzione delle accuse mossegli ed allo scopo di assicurare a se Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 -10- stesso la conservazione del capitale e di farne generare ed acquisire i frutti civili». Alla luce della riportata decisione della Corte territoriale, impugnata in questa sede, che motivatamente e con autonoma ratio decidendi ha ritenuto inammissibili i motivi di appello proposti (v. sentenza p. 14), di cui ha pure rilevato, ad abundantiam, l'infondatezza, (v. sentenza p. 11), risulta del tutto evidente che entrambi i motivi non colgono compiutamente ed idoneamente tale ratio decidendi della sentenza impugnata. Si evidenzia al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (Cass., sez. un., 20/02/2007, n. 3840; Cass., sez. un., 30/10/2013, n. 24469; Cass 20/08/2015, n. 17004; Cass.4/01/2017, n. 101;). Tale principio è stato altresì precisato da questa Corte anche nel senso che ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte Ric. 2019 n. 16141 sez. S3 - ud. 06-12-2021 soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass., sez. un., 1/02/2021, n. 2155; Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass., ord., 16/06/2020, n. 11675). Si evidenzia, in ogni caso e per mera completezza, che la decisione impugnata risulta supportata da motivazione non meramente apparente, né sussiste il denunciato vizio ex art. 112 c.p.c. 4. Il ricorso, deve, pertanto, essere rigettato. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific