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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29017/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 48-9172 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il riCorso proposto nell'inter-esse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria in luogo di quello di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla condotta minacciosa del prevenuto, idonea a coartare la volontà della vittima, riscontrata dalle immagini estrapolate dalle videocamere); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 48-9172 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il riCorso proposto nell'inter-esse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina impropria in luogo di quello di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla condotta minacciosa del prevenuto, idonea a coartare la volontà della vittima, riscontrata dalle immagini estrapolate dalle videocamere); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris