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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 25706/2026

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ato a ROMA il 10/03/1958 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 22 maggio 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di tentato furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 49 cod. pen. - è indeducibile in quanto pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), che, alla luce di un insindacabile apprezzamento in fatto, ha dato atto della astratta capacità dello strumento utilizzato dall'agente e della mancanza di prova in ordine alla loro evocata inidoneità; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 10/03/1958 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono (ulteriormente argomentando con memoria del 22 maggio 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di tentato furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 49 cod. pen. - è indeducibile in quanto pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), che, alla luce di un insindacabile apprezzamento in fatto, ha dato atto della astratta capacità dello strumento utilizzato dall'agente e della mancanza di prova in ordine alla loro evocata inidoneità; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25706/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris