CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15931/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d’appello de L’Aquila,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/11/2025, la Corte d’appello de L’Aquila confermava la sentenzadel Tribunale di Pescara del 17/07/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dimesi otto di arresto ed euro 3.300,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli articoli 256,comma 1, lettere a) e b), 259 d. lgs. 152/2006.2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato per il tramite del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla qualificazione dei beni in rubrica come «rifiuti» ai sensi dell’articolo 183, lettera a), d.lgs.152/2006, alla luce della comprovata destinazione commerciale dei beni stessi.La sentenza trascura di valutare in modo completo sia l’accertamento tecnico prodottodalla difesa che le testimonianze a discarico, da cui emergeva la piena riutilizzabilità efunzionalità degli stessi beni, omettendo di spiegare perché le dichiarazioni dell’agentedoganale dovrebbero prevalere su quelle dei testi e dei consulenti della difesa.2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla omessavalutazione della consulenza tecnica di parte dell’Ing. Vincenti su aspetti decisivi dellaqualificazione giuridica dei beni, quali lo stato di usura degli pneumatici e la funzionalità deglielettrodomestici.2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 259 d.lgs.152/2006, per avere ritenuto consumata e non tentata la fattispecie incriminatrice.2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 131-biscod. pen.. Il fatto doveva ritenersi di particolare tenuità alla luce del quantitativo di beni, dellaloro funzionalità e della loro riutilizzabilità, elementi tali da dimostrare l’esiguità del danno odel pericolo.2.5. Con un quinto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, denegato in base a un meroautomatismo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, nelcaso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha«riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpounico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità -in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).2. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo dianaloga doglianza formulata nei precedenti gradi di giudizio, motivatamente disattesa daigiudici del merito.Come costantemente ribadito da questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv 269217).2.1. In punto di diritto, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che, quanto alla nozione di «rifiuto», l’articolo183 del TUA definisce come rifiuti «le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane oda cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi».La giurisprudenza di legittimità è chiaramente orientata a privilegiare una nozione«oggettiva» del termine rifiuto, a scapito di quella «soggettiva», avendo affermato (Sez. 3, n.48316 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lombardo, non massimata) che «debba ritenersi inaccettabile ognivalutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché èrifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personalescelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi chedefiniscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto,quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale». [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 3299 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],dep. 2018, Masi, ha ribadito che «la qualifica di rifiuto (art. 183 del D.L.vo 152/2006) deveessere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quelbene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l’oggettività deimateriali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criterimerceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e lemodalità con le quali l’originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che unbene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque lanatura di rifiuto».Secondo questa Corte, poi, è irrilevante anche l’eventuale «utilità» del bene, sostenutadal produttore per sostenere la qualifica di «non rifiuto». Sul punto, si rinvia a Sez. 3, n.25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009, in motivazione, secondo cui «in tema di rifiuti,la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, a termini della qualecostituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzioneovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia,la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativaeuropea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambientesecondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiutidei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica,anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione dellarilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per ilmedesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv.269912)».Analogamente, come sottolineato dall’ultima pronuncia citata, la corte di Giustiziadell’Unione europea ha sottolineato (Sez. 2, 14 ottobre 2020, Sent. n. C629/19) chel’espressione «disfarsi» va interpretata alla luce dell’obiettivo della direttiva 2008/98 che, aisensi del suo considerando 6, consiste nel «ridurre al minimo le conseguenze negative dellaproduzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente», nonché dell’articolo191, paragrafo 2, TFUE, a tenore del quale la politica dell’Unione in materia ambientale miraa un elevato livello di tutela ed «è fondata, in particolare, sui principi della precauzione edell’azione preventiva».Per la corte di Giustizia UE, pertanto, la nozione di rifiuto (waste), ai sensi dell’articolo 3,punto 1, della Direttiva 2008/98, va intesa in modo ampio e non restrittivo, sì da nonpregiudicare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e del loro impatto sulla salute e sull’ambiente.Ne consegue che l’esistenza di un «rifiuto», ai sensi della direttiva 2008/98, va accertata allaluce del complesso delle circostanze, tenendo conto dell’obiettivo di tale direttiva e in mododa non pregiudicarne l’efficacia.Inoltre, è sostanzialmente irrilevante l’eventuale sussistenza di un valore economicoresiduo del bene.É stato infatti affermato che «acquisita la qualità di “rifiuto” di sostanze e materiali inbase ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentorevuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non vienemeno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessiriconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà delcedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario» (Sez. 3, n.5442 del 15/12/2016, dep. 2017, Zantonello, Rv. 269249 - 01).2.2. Nel caso in esame, le due pronunce di merito hanno inferito la natura di rifiuti deibeni in parola sulla base dei seguenti elementi di fatto: la circostanza che i medesimi fosseroaccompagnati da una dichiarazione di esportazione presso l’Ufficio delle Dogane di Pescaraper 180 pezzi di mobilio, descrizione inconferente rispetto al reale contenuto del carico (pag.3 prima sentenza); il fatto che il camion fosse caricato «a tappo», ossia stipatoall’inverosimile, con gli oggetti caricati alla rinfusa (ad eccezione delle luce a LED); lacircostanza che il prezzo degli pneumatici fosse incongruo rispetto al loro numero (200 euroa fronte di 330 pneumatici); il fatto che i RAEE e gli elettrodomestici non fosseroaccompagnati da alcun DDT.Trattasi di elementi ad alto valore indiziante univocamente convergenti, il cui valoreprobatorio è stato - non irragionevolmente - ritenuto tale da integrare quella gravità,precisione e concordanza richieste dall’articolo 192 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] in proposito rammenta che «l'accertamento della natura di un oggetto qualerifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una quaestio facti, cometale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta damotivazione esente da vizi logici o giuridici» (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, cit.,Rv. 276009 – 02).La doglianza, che si limita a riproporre pedissequamente il motivo di appello, èquindiinammissibile.2.3. Non può, del resto, farsi appiglio al principio secondo cui la colpevolezza va provata«oltre ogni ragionevole dubbio», posto che, a fronte della dimostrata natura di rifiuto dei beniin parola, la loro eventuale successiva esclusione della disciplina dei rifiuti per l’attrazione inquella dei «sottoprodotti» o degli «End of waste» (ex artt. 184-bis e 184-ter d. lgs. 152/2006)dipende da una serie di requisiti, la prova della cui positiva sussistenza è posta a carico dicolui che invoca la disciplina di favor (v., ex multis, v. Sez. 3^, n. 20410 del 08/02/2018 Rv.273221 - 01 Boccaccio ; Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n.m.; Sez. 3, n. 56066del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv.263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453del 17/04/2012, Busè, Rv. 252385 - 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez.3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 – 01; tutte pronunce che costituisconoapplicazione dell’indirizzo consolidato secondo cui «il principio di inversione dell’onere dellaprova «specificamente riferito al deposito tem poraneo, è peraltro applicabile in tutti i casi incui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano aiprincipi generali»).Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile anche sotto tale profilo.3. Del pari inammissibile è la seconda censura, poiché le due sentenze, globalmenteconsiderate, tengono in ampia considerazione il contenuto della relazione di consulenzatecnica di parte, ma ne disattendono (motivatamente) le conclusioni.Va in proposito rammentato che,nel giudizio per cassazione,non si possono rivalutare lesingole fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza deigiudici di merito. Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» enon sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» diesso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarirela ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesicostruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019,E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operatosenza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.La doglianza, relativa alla valutazione della prova e non già alla sua pretermissione, èpertanto inammissibile in quanto rivalutativa del compendio istruttorio, non presentando –come visto - la pronuncia impugnata profili di manifesta illogicità o contradditorietà.4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, anch’esso pedissequmente reiterativo delladoglianza motivatamente disattesa dai giudici di appello, i quali hanno chiarito che il reato dicui all’art. 259 d. lgs. 152/2006 si perfeziona con l'accettazione della bolletta doganale ed ilcontrollo automatizzato che dava il nulla osta alla spedizione (Sez. 3, n. 20851 del 12/01/2017, Arcidiacono, n.m.).In ogni caso, all’epoca dei fatti, il reato di cui all’articolo 259 d. lgs. 152/2006 era unacontravvenzione (solo con il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito in l. 3 ottobre 2025, n. 147,il reato in parola è stato trasformato in delitto), per la quale, come noto, non si prevede lacommissione in forma tentata, posto che l’articolo 56 cod. pen. richiede il compimento di«atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto».5. Il quarto motivo di impugnazione, relativo all’omesso riconoscimento della particolaretenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., per effetto della particolare lievità dell'offesaderivante dalla sua commissione, è inammissibile per genericità.La censura si appunta sostanzialmente sulla esclusione della qualifica di rifiuto dellamaggior parte dei beni stipati nel camion, laddove – al contrario - la sentenza ha affermato lanatura di rifiuto degli pneumatici, degli elettrodomestici e degli altri RAEE, affermandoconseguentemente l’impossibilità di considerare l’offesa in termini di «particolare tenuità» inragione della gravità della condotta.La doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con il tenore dellasentenza impugnata, risulta pertanto aspecifica.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.Correttamente i giudici del merito hanno ricordato che «la concessione dellasospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato dueprecedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è statoapplicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessivadella reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e dairrogare» (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045 - 01).Ancora, Sez. 5, n. 38301 del 25/05/2016, Barbagallo, n.m., ha affermato che il giudicedi merito, «nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non hal'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133, c.p., ma può limitarsi adindicare quelli da lui ritenuti prevalenti, dovendosi ritenere esaustiva la motivazione dellaesclusione del beneficio 3 fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato (cfr., explurimis, Cass., sez. III, 17.11.2009, n. 6641, Rv. 246184).A ciò si aggiunga che, come affermato da un condivisibile orientamento della SupremaCorte, non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della penaquando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, co. 2, n. 1), c.p.,che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che, come il Barbagallo, abbianoriportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti ocontravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, ultimo comma,c.p., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensionecondizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di nonconcederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successivaastensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr. Cass., sez. V, 26.5.2011, n. 30410, Rv.250583)».L'automatismo cesnurato dal ricorrente, pertanto, non solo non è errato, ma è anziimposto dalla legge.7. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento, nonchè, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000,n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, infavore della Cassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]