Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2011
ECLI:EU:C:2011:285
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 – Commissione / Belgio
(causa C‑265/10)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato − Regolamento (CE) n. 1907/2006 − Sostanze chimiche − Registrazione, valutazione, autorizzazione
di tali sostanze e restrizioni applicabili alle stesse − Regolamento REACH − Art. 126 − Regime sanzionatorio in caso di violazione
delle disposizioni del regolamento REACH − Mancata attuazione entro il termine prescritto»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 27)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH
– Attuazione da parte degli Stati membri – Sanzioni per la violazione del regolamento – Obbligo per uno Stato membro federale
di concludere con le regioni un accordo di cooperazione per l’attuazione del regolamento – Insussistenza (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 126) (v. punto 37)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 126 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) – Sanzioni applicabili in
caso di violazione del regolamento REACH.
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
l’esecuzione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono
in base all’art. 126 del citato regolamento.
2)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.