CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 33165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31200-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 256/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Casule chiedevano al Tribunale di Oristano, Sezione Distaccata di Macomer, di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio su un tratto di fondo di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la demolizione, ad opera della resistente, della strada di esercizio del transito, preceduta di qualche mese dall’apposizione di una rete metallica con paletti in ferro trasversale al sentiero, poi rimossa. Resisteva alla domanda [OSCURATO:PERSONA]. Veniva inizialmente ordinata la reintegrazione nel possesso, con provvedimento in seguito riformato in sede di reclamo, con ordinanza collegiale che dichiarava tardiva l’azione possessoria. La causa veniva quindi istruita nel merito e, all’esito, il Tribunale, con sentenza n. 223/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] a reintegrare i ricorrenti nel possesso dello stradello oggetto di causa. Interponeva appello avverso detta decisione e la Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, n. 215/2021, resa nella resistenza degli appellati, dichiarava inammissibile l’azione possessoria perché proposta oltre l’anno dal sofferto spoglio, che doveva essere fatto risalire all’installazione della rete metallica e non al successivo sbancamento del fondo dell’appellante, che costituiva solo un’ulteriore condotta attuativa del medesimo disegno volto ad impedire il passaggio agli appellati. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Casule, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Casule chiedevano al Tribunale di Oristano, Sezione Distaccata di Macomer, di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio su un tratto di fondo di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la demolizione, ad opera della resistente, della strada di esercizio del transito, preceduta di qualche mese dall’apposizione di una rete metallica con paletti in ferro trasversale al sentiero, poi rimossa. Resisteva alla domanda [OSCURATO:PERSONA]. Veniva inizialmente ordinata la reintegrazione nel possesso, con provvedimento in seguito riformato in sede di reclamo, con ordinanza collegiale che dichiarava tardiva l’azione possessoria. La causa veniva quindi istruita nel merito e, all’esito, il Tribunale, con sentenza n. 223/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] a reintegrare i ricorrenti nel possesso dello stradello oggetto di causa. Interponeva appello avverso detta decisione e la Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, n. 215/2021, resa nella resistenza degli appellati, dichiarava inammissibile l’azione possessoria perché proposta oltre l’anno dal sofferto spoglio, che doveva essere fatto risalire all’installazione della rete metallica e non al successivo sbancamento del fondo dell’appellante, che costituiva solo un’ulteriore condotta attuativa del medesimo disegno volto ad impedire il passaggio agli appellati. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Casule, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l’omessa e apparente motivazione ed il travisamento della prova, poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente ravvisato il momento attuativo dello spoglio nell’apposizione della rete, nonostante le diverse risultanze della prova orale. In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che il passaggio era percorribile anche in presenza della recinzione, che poteva essere aperta sfilando un paletto di sostegno. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’erronea qualificazione dell’installazione della rete come atto di spoglio, anziché come espressione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di chiudere il proprio fondo, esercitato peraltro senza compromettere il passaggio lungo lo stradello. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame, da parte del giudice di seconde cure, delle deposizioni dei testi Spiga e Madeddu, convergenti nel senso della percorribilità del sentiero anche dopo l’installazione della rete. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte territoriale ha accertato che lo spoglio del possesso esercitato dai ricorrenti sul sentiero è stato attuato dalla Casule con più atti, e in particolare in due momenti: dapprima, a metà di giungo 2009, con l’apposizione della rete trasversale al passaggio, e poi, nella prima decade di agosto 2009, con lo sbancamento del terreno e la demolizione dello stradello. Sulla base delle deposizioni testimoniali, secondo le quali il passaggio era precluso già dalla rete, il giudice di seconde cure ha ritenuto, con motivazione non implausibile, che lo spoglio risalisse al momento della sua posa in opera, anche in base al fatto che nessuno dei testimoni aveva saputo riferire alcunché circa l’effettivo transito da parte dei ricorrenti nel periodo successivo alla posa in opera della rete. La Corte distrettuale aggiunge che il solo teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere passato una sola volta sfilando uno dei paletti di sostegno della rete, ma nulla aveva riferito circa l’esercizio del passaggio, con le stesse o diverse modalità, da parte dei ricorrenti. E valorizza, infine, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che la recinzione interrompeva il passaggio in quattro punti diversi, rendendolo impraticabile, e che un solo tratto della rete poteva essere aperto per passare a piedi, ma non con i veicoli. La ravvisata tardività dell’esercizio dell’azione possessoria, poiché lo spoglio doveva essere fatto risalire al momento della posa in opera della rete, è dunque fondata su una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, il cui riesame non può essere invocato in sede di legittimità, non potendosi configurare, nella fattispecie, una motivazione apparente o affetta da intrinseco ed insanabile contrasto (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv 629831). Con i motivi di ricorso, in realtà, i ricorrenti contrappongono alla valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, invocando in sostanza una revisione della predetta valutazione, senza considerare l’inammissibilità della richiesta di un nuovo sindacato di merito, estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Quanto poi alla rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alle dichiarazioni di alcuni testimoni piuttosto che di altri, deve darsi continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). In conclusione, la Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione non implausibile, che l’apposizione della rete avesse già precluso il transito sul sentiero da parte dei ricorrenti e che la successiva demolizione della strada avesse costituito un’attività attuativa della medesima condotta ed integrante ulteriore manifestazione di un unico disegno volto ad impedire il passaggio, senza che nelle more i ricorrenti avessero ripristinato la situazione possessoria precedente alla posa in opera della recinzione. La Corte territoriale ha dunque dichiarato tardiva l’azione di reintegrazione, proposta con ricorso depositato in data 26.07.2010, oltre l’anno dall’apposizione della rete nel mese di giugno 2009, facendo applicazione del principio secondo cui “nel caso di spoglio posto in essere con più atti, il termine di un anno per l’esercizio delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, così da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo o come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell’altrui possesso secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12173 del 12/08/2002, Rv 556911; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4939 del 24/04/1992, Rv 476965)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore