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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 02077/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 15284-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 608/2021 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 23/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza.

Ric. 2021 n. 15284 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che:

1. Con atto di citazione del 26 novembre 2018 l'architetto [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Brindisi il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di far emettere in suo favore ordinanza ex art. 76 bis c.p.c. o ex art. 186 quater c.p.c. provvisoriamente esecutiva relativamente all'importo di 1.461.085,35 o della somma, anche maggiore che verrà ritenuta di giustizia„ determinata in via equitativa, per fatture relative ad attività progettuale elaborata per il Comune.

Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 24 maggio 2021 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 23 aprile 2020, con la quale, per quel che in questa sede rileva, è stata dichiarata la competenza per territorio dell'adito Tribunale.

2. La menzionata sentenza ha rilevato la mancata indicazione, da parte dell'ente convenuto, di tutti i criteri di collegamento previsti dalle norme di riferimento e, comunque, ha individuato il foro competente con riferimento all'obbligazione di pagamento dell'indennizzo ed al forum destinatae solutionis, che deve nella specie identificarsi con quello del creditore della prestazione indebita.

Il ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 20 c.p.c. ritenendo che la competenza per territorio a giudicare sulla controversia sia del Tribunale di Matera.

3. [OSCURATO:PERSONA], pur ritualmente citato, non si è costituito.

3.1. Il Procuratore Generale ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Considerato che:

4.1. Con il-entr-mutiverli ricorso il Comune ricorrente denuncia ex articolo 360, n. 2 c.p.c., incompetenza territoriale del fribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Matera.5.

Il regolamento deve essere rigettato.

Nella comparsa di risposta, nella quale doveva essere eccepita a pena di decadenza l'incompetenza, il luogo in cui è insorta l'obbligazione è stato eccepito non in modo specifico.

Infatti il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare Nel caso di specie la sede dell'Ente convenuto è [OSCURATO:PERSONA] (MT), per cui risulta la competenza territoriale del Tribunale di Matera.

Anche nella denegata ipotesi di applicazione dell'art.20 cpc appare evidente la competenza territoriale del Tribunale di Matera adecidere sull'avversa domanda, ovvero il Tribunale di Roma atteso che l'attore risiede a Roma'.

In sostanza parte ricorrente si è limitata ad eccepire in modo generico che in relazione al foro prescelto vige la competenza del Tribunale di Matera, secondo quanto detto in ricorso, senza specifica indicazione delle ragioni giustificative per le quali la competenza si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di Matera sotto il profilo dell'insorgenza dell'obbligazione.

L'eccezione di incompetenza, come qualsivoglia eccezione, va sollevata opponendo lo specifico fatto cui la parte intende collegare l'effetto giuridico, nella specie quello dell'incompetenza del giudice adito.

E' onere della parte indicare in modo specifico il fatto produttivo dell'effetto processuale invocato con l'eccezione, senza che debba il giudice reperire, fra i fatti allegati nel processo, la circostanza rilevante cui connettere l'effetto che la parte ha genericamente invocato.

Ebbene, la mancata tempestiva specifica contestazione in ordine al foro dell'insorgenza dell'obbligazione toglie rilevanza all'eccezione di incompetenza sollevata in ordine agli altri criteri concorrenti e fissa, in maniera non più discutibile, la competenza in base al criterio non ritualmente contestato, dinanzi al giudice adito dall'attore.

6. L'indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 15284-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 608/2021 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 23/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale visto l'art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza. Ric. 2021 n. 15284 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che: 1. Con atto di citazione del 26 novembre 2018 l'architetto [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Brindisi il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di far emettere in suo favore ordinanza ex art. 76 bis c.p.c. o ex art. 186 quater c.p.c. provvisoriamente esecutiva relativamente all'importo di 1.461.085,35 o della somma, anche maggiore che verrà ritenuta di giustizia„ determinata in via equitativa, per fatture relative ad attività progettuale elaborata per il Comune. Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 24 maggio 2021 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 23 aprile 2020, con la quale, per quel che in questa sede rileva, è stata dichiarata la competenza per territorio dell'adito Tribunale. 2. La menzionata sentenza ha rilevato la mancata indicazione, da parte dell'ente convenuto, di tutti i criteri di collegamento previsti dalle norme di riferimento e, comunque, ha individuato il foro competente con riferimento all'obbligazione di pagamento dell'indennizzo ed al forum destinatae solutionis, che deve nella specie identificarsi con quello del creditore della prestazione indebita. Il ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 20 c.p.c. ritenendo che la competenza per territorio a giudicare sulla controversia sia del Tribunale di Matera. 3. [OSCURATO:PERSONA], pur ritualmente citato, non si è costituito. 3.1. Il Procuratore Generale ha concluso per raccoglimento del ricorso. Considerato che: 4.1. Con il-entr-mutiverli ricorso il Comune ricorrente denuncia ex articolo 360, n. 2 c.p.c., incompetenza territoriale del fribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Matera.5. Il regolamento deve essere rigettato. Nella comparsa di risposta, nella quale doveva essere eccepita a pena di decadenza l'incompetenza, il luogo in cui è insorta l'obbligazione è stato eccepito non in modo specifico. Infatti il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare Nel caso di specie la sede dell'Ente convenuto è [OSCURATO:PERSONA] (MT), per cui risulta la competenza territoriale del Tribunale di Matera. Anche nella denegata ipotesi di applicazione dell'art.20 cpc appare evidente la competenza territoriale del Tribunale di Matera adecidere sull'avversa domanda, ovvero il Tribunale di Roma atteso che l'attore risiede a Roma'. In sostanza parte ricorrente si è limitata ad eccepire in modo generico che in relazione al foro prescelto vige la competenza del Tribunale di Matera, secondo quanto detto in ricorso, senza specifica indicazione delle ragioni giustificative per le quali la competenza si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di Matera sotto il profilo dell'insorgenza dell'obbligazione. L'eccezione di incompetenza, come qualsivoglia eccezione, va sollevata opponendo lo specifico fatto cui la parte intende collegare l'effetto giuridico, nella specie quello dell'incompetenza del giudice adito. E' onere della parte indicare in modo specifico il fatto produttivo dell'effetto processuale invocato con l'eccezione, senza che debba il giudice reperire, fra i fatti allegati nel processo, la circostanza rilevante cui connettere l'effetto che la parte ha genericamente invocato. Ebbene, la mancata tempestiva specifica contestazione in ordine al foro dell'insorgenza dell'obbligazione toglie rilevanza all'eccezione di incompetenza sollevata in ordine agli altri criteri concorrenti e fissa, in maniera non più discutibile, la competenza in base al criterio non ritualmente contestato, dinanzi al giudice adito dall'attore. 6. L'indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di C
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