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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 10127/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3481/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unita- mente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- BRIELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- TINO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1593/2019 de- positata il 06/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione ad un appalto per opere edili con la committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. subappalta va a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il montaggio e smontaggio di ponteggi.

Quest’ultima otteneva dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Ghezzi un decreto ingiuntivo di pagamento di € 29.334,61 di corrispettivocontrattuale.

In sede di opposizione, la Ghezzi allega va l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], che si era manifestato attraverso il riscontro di irregolarità nel cantiere da parte dell’ASLdi Lecco, sfociato in sequestroe fermo del cantiere, protrattosi per circa un mese e mezzo; eccepi va quindi in compensazione un proprio controcredito per i danni subiti a seguito dell'inadempimento, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per manleva il coordinatore della sicurezza, [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva (sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].) e domandava a sua volta di autorizzare la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione dellaGhezzi, ritenendo provato il credito di [OSCURATO:PERSONA] e non adeguatamente provato il controcredito per danni da inadempimento ( infatti dopo il dissequestrola [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva potuto continuare i lavori regolarmente).

Su appello principale della Ghezzi, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado ( nei profili an- cora rilevanti).

Ricorre in cassazione la Ghezzi con tre motivi , illustrati da memoria.

Resistono con distinti controricors i e memorie [OSCURATO:PERSONA], Amissima e Pisani. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., per avereCorte d’appello ritenuto il credito della [OSCURATO:PERSONA] provato in quanto non contestato dall'opponente.

Si affermaal contrario che nell’atto di citazione in opposizione, la Ghezzi aveva più volte contestato sia l’esistenza del credito sia l’esecuzione a regola d’arte delle opere, evidenziando che l’onere probatorio spettava alla parte ingiungente.

Del primo motivo èda dichiarare l’inammissibilità.

Esso non coglie la ratio decidendi a basedell’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] al corrispettivo .

Si legge infatti a p.24 s. della sentenza.

«Correttamente, pertanto, il Tribu- nale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse fornito la prova del proprio credito, non avendo la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con- testato l'esistenza del contratto di subappalto, il prezzo concordato per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio nonché la circostanza che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa società appellante, seppure con ritardo, il ponteggio è stato ultimato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tanto che in data 27 giugno 2009 il cantiere è stato dissequestrato e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha potuto con- tinuare i lavori, sicché la prestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., seppure con ritardo, è stata eseguita ed il corrispettivo pattuito per il ponteggio è dovuto, fatta salva, per la società appellante, la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo nell'e- secuzione, a condizione ovviamente che tali danni risultino provati sia nell'an che nel quantum.Ciò appare, del resto, confermato anche dalla lettura del contratto di subappalto invocato dall'appellante, che espressamente prevede che, anche in caso di risoluzione del con- tratto, a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. spettasse il pagamento dei lavori ‘ re- golarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni’, e nella specie, anche se con ritardo e dopo il sequestro del cantiere, il ponteggio è stato regolarmente montato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non già da una ditta terza».

Dalla lettura della parte saliente della sentenza di appello emerge che la ratio decidendidell’accertamento dei fatti costitutivi della pre- tesa di [OSCURATO:PERSONA] al corrispettivo non riposa sulla mancata con- testazione da parte della Ghezzi della sussistenza di questi ultimi , bensìsull'accertamento positivo della loro esistenza, cioè sull’accer- tamento della esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto.Come si può constatare dalla lettura del brano di moti- vazione, il motivo di ricorso è imperniato criticamente sull’impiego episodico e marginale delverbo (non) ‘contestare’ all’inizio dell’ar- gomentazione, ma in realtà il cuore di quest’ultima risiede nella - seppure stringata – manifestazione di un positivo apprezzamento probatorio circa l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto alcorrispet- tivo.

Il primo motivo è inammissibile.

2. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 183 co. 6 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la rilevanza delle illustrazioni contenute nella seconda memoria istruttoriaex art. 183 co. 6 c.p.c.

Si argomenta che il thema decidendum era stato già delineato nell’atto di citazione attraverso l’allegazione di documenti, in linea con la giurisprudenza di legittimità e che la successiva memoria istruttoria si limitava a specificare meglio tali allegazioni.

In particolare, s i sottolinea che l’atto di citazione in opposizione aveva già indicato i vizi delle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento specifico a verbali ispettivi dell’ASL, al sequestro del cantiere e ad altre contestazioni documentate.

La seconda memoria istruttoria ha avuto soltanto la funzione di approfondire e chiarire ulteriormente tali elementi probatori, senza introdurre nuovi fatti o temi di indagine.

Il ricorso denuncia che la Corte d'appello non avrebbe esaminato nel loro insieme l’atto di citazione e la documentazione prodotta, limitandosi a considerare tardive le precisazioni contenute nella seconda memoria istruttoria .

Questa omissione avrebbe determinato un errore di diritto, impedendo una corretta valutazione del nesso causale tra le violazioniimputate alla [OSCURATO:PERSONA] e i danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. per avere la Corte d’appello omesso di considerare i fatti allegati dalla Ghezzi quali integranti l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e la con- seguente responsabilità contrattuale, né l’ampia documentazione at- testante tale inadempimento.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati contestualmente in quanto sono connessi, poiché riguardano rispettivamente l’aspetto dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento dei dannivantato dalla Ghezzi.

Essi sono infondati.

Censurato è innanzitutto un brano della se nt enz a di primo grado riportato e fatto proprio dalla sentenza di appello (p. 26 ss.): «L'origine degli inadempimenti, legali e contrattuali, che parte opposta avrebbe commesso sarebbe da rinvenirsi, secondo tale tesi, nel non aver regolarizzato l'attività di cantiere, così come richiesto dalla A.S.L. di Lecco in seguito ad alcune ispezioni.

Da tale omissione sarebbero conseguiti, appunto, il sequestro giudiziale dell'area e l'irrogazione di sanzioni per violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Questi inadempimenti (in particolare, la violazione dell'articolo 136 del decreto n. 81 del 2008), tuttavia, non sono stati confortati da allegazioni tali da palesare specifici e concreti vizi nell'operato della [OSCURATO:PERSONA] idonei a determinare un nesso causale con le contestazioni mosse dalla P.A. e a sorreggere, quindi, l'eccezione di compensazione con il credito vantato dal debitore per eventuali danni da inadempimento contrattuale.

Le contestazioni in questione, pertanto, devono ritenersi dedotte in maniera generica e non possono considerarsi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 115 c.p.c.

In particolare , non possono ritenersi allegati in modo rituale gli elementi nuovi (cioè non allegati in precedenza) dedotti da parte opponente contestualmente alle richieste di prova diretta (ovvero nelle memorie ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p. c.) nonché successivamente (in comparsa conclusionale).

Tali elementi, pertanto, non possono essere presi in considerazione nella presente sede in quanto tardivi».Tali affermazioni sono espressamente con- divise dalla sentenza di appello che aggiunge poi: [ nell’atto di opposizione, la Ghezzi si è limitata ad allegare che] «a seguito del montaggio del ponteggio non a regola d'arte da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dell'inadempimento del Pisani, aveva subito il sequestro del cantiere dal 7.5.2009 al 23.06.2009, con conseguente ritardo nell'esecuzione dei lavori commissionati ed esborso economico per poter recuperare i tempi delle lavorazioni, richiamando la documentazione prodotta, e quindi senza in alcun modo indicare i vizi ed i difetti dell'opera posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , in cosa sarebbe consistito il non regolare adempimento e, conseguentemente, in che termini e con quali modalità si sarebbe concretata la violazione della norma richiamata e quali sarebbero state le ulteriori condotte poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che avrebbero portato al sequestro del cantiere, con conseguente impossibilità, come giustamente sottolineato dal Tribunale, di verificare l'esistenza del nesso causale tra la condotta ad essa addebitata (violazione dell'articolo 136 d. lgs. cit.) ed il sequestro del cantiere.A tale carenza di allegazione non può supplire il mero richiamo contenuto nell'atto di citazione, privo di qualsiasi illustrazione, alla documentazione prodotta unitamente all'atto introduttivo del giudizio, ed inparticolare ai verbali di ispezione della ASL, non essendo sufficiente a colmare il difetto di allegazione la mera produzione di documentazione che non sia accompagnata da alcuna deduzione in merito alle ragioni di tale produzione e che permetta a controparte di difendersi in merito.

Ne discende che la conclusione del Tribunale in ordine alla tardività della illustrazione per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., degli inadempimenti rimproverati a [OSCURATO:PERSONA] come desumibili dalla documentazione prodotta, solo richiamata in citazione, appare corretta e va esente da censure.

Dallalettura di questo brano saliente si desume – con il conforto di unaccesso agli atti consentito da un error in procedendo censurato con gradosufficiente di specificità – che i giudici hanno accertato che nell’atto di opposizione la Ghezzi non ha allega t o e sostanziato in modo specifico i fatti principali da lei posti a fondamento del controcredito, cioè i fatti costitutivi immediatamente rilevanti nella fattispecie costitutiva del dirittoal risarcimento dei danni.

Ne segue che la statuizione dei giudici di merito è corretta.

Infatti, l’art. 183 co. 6 c.p.c. limita alla prima memoria dell’art. 183 co. 6 c.p.c. l’esercizio dello jus poenitendi, inteso come « precisazioni o modifi- cazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già propo- ste».

In coerenza con ciò, questa Corte ha ritenuto che la barriera preclusiva possa estendersi fino al termineex art. 183 co . 6 n. 2 c.p.c.al più per consentire l’allegazione dei fatti secondari, non certo per l’allegazione dei fatti principali: cfr. Cass.8525/2020 « In tema dipreclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, po- sti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimo- strare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta allepreclu- sionidettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine pre- clusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183comma 6, n. 2 c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.In senso conforme, più recente- mente, Cass. 21332/2024.

Più in generale, si è tempestivamente osservato che è il canone di tempestività a dover offrire il criterio- guidanell’opera di concretizzazione del regime di preclusioni dispo- sto dalla Novella del 1990 (e successive modificazioni), nel senso cioè che ogni attività ha da essere compiutaentro la prima occasione successiva al momento in cui può dirsi insorta l'opportunità o l'esi- genza dell'esercizio del potere di cui si discute (in questo caso: il potere di allegare i fatti costitutivi del controcredito eccepito in com- pensazione rispetto al credito fatto valere in via di ricorso per decreto ingiuntivo).

Ne segue il rigetto del secondo e di conseguenza anche del terzo motivo sulla violazione delle regole in tema di onere della prova.In realtà dietro la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. (che inveceè stato rispettato dai giudici di merito)si coglie il tentativo della parte ricorrente di sollecitare un riesame ulteriore (dopo due gradi di giu- dizio) della situazione di fatto rilevante.

Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento.

Ciò è accaduto nel caso di specie, come è anche attestato dall’ampio brano di motivazione riportato indietro.

Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

Di talché egli -in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata -non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.

Il secondoe il terzo motivo sono rigettati.

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle tre parti controricorrent i le spese del presente giudizio, che liquida in €7000, oltre a € 200 per esbor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3481/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unita- mente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- BRIELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- TINO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1593/2019 de- positata il 06/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione ad un appalto per opere edili con la committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. subappalta va a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il montaggio e smontaggio di ponteggi. Quest’ultima otteneva dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Ghezzi un decreto ingiuntivo di pagamento di € 29.334,61 di corrispettivocontrattuale. In sede di opposizione, la Ghezzi allega va l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], che si era manifestato attraverso il riscontro di irregolarità nel cantiere da parte dell’ASLdi Lecco, sfociato in sequestroe fermo del cantiere, protrattosi per circa un mese e mezzo; eccepi va quindi in compensazione un proprio controcredito per i danni subiti a seguito dell'inadempimento, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per manleva il coordinatore della sicurezza, [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva (sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].) e domandava a sua volta di autorizzare la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il Tribunale ha rigettato l'opposizione dellaGhezzi, ritenendo provato il credito di [OSCURATO:PERSONA] e non adeguatamente provato il controcredito per danni da inadempimento ( infatti dopo il dissequestrola [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva potuto continuare i lavori regolarmente). Su appello principale della Ghezzi, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado ( nei profili an- cora rilevanti). Ricorre in cassazione la Ghezzi con tre motivi , illustrati da memoria. Resistono con distinti controricors i e memorie [OSCURATO:PERSONA], Amissima e Pisani. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., per avereCorte d’appello ritenuto il credito della [OSCURATO:PERSONA] provato in quanto non contestato dall'opponente. Si affermaal contrario che nell’atto di citazione in opposizione, la Ghezzi aveva più volte contestato sia l’esistenza del credito sia l’esecuzione a regola d’arte delle opere, evidenziando che l’onere probatorio spettava alla parte ingiungente. Del primo motivo èda dichiarare l’inammissibilità. Esso non coglie la ratio decidendi a basedell’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] al corrispettivo . Si legge infatti a p.24 s. della sentenza. «Correttamente, pertanto, il Tribu- nale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse fornito la prova del proprio credito, non avendo la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con- testato l'esistenza del contratto di subappalto, il prezzo concordato per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio nonché la circostanza che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa società appellante, seppure con ritardo, il ponteggio è stato ultimato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tanto che in data 27 giugno 2009 il cantiere è stato dissequestrato e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha potuto con- tinuare i lavori, sicché la prestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., seppure con ritardo, è stata eseguita ed il corrispettivo pattuito per il ponteggio è dovuto, fatta salva, per la società appellante, la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo nell'e- secuzione, a condizione ovviamente che tali danni risultino provati sia nell'an che nel quantum.Ciò appare, del resto, confermato anche dalla lettura del contratto di subappalto invocato dall'appellante, che espressamente prevede che, anche in caso di risoluzione del con- tratto, a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. spettasse il pagamento dei lavori ‘ re- golarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni’, e nella specie, anche se con ritardo e dopo il sequestro del cantiere, il ponteggio è stato regolarmente montato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non già da una ditta terza». Dalla lettura della parte saliente della sentenza di appello emerge che la ratio decidendidell’accertamento dei fatti costitutivi della pre- tesa di [OSCURATO:PERSONA] al corrispettivo non riposa sulla mancata con- testazione da parte della Ghezzi della sussistenza di questi ultimi , bensìsull'accertamento positivo della loro esistenza, cioè sull’accer- tamento della esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto.Come si può constatare dalla lettura del brano di moti- vazione, il motivo di ricorso è imperniato criticamente sull’impiego episodico e marginale delverbo (non) ‘contestare’ all’inizio dell’ar- gomentazione, ma in realtà il cuore di quest’ultima risiede nella - seppure stringata – manifestazione di un positivo apprezzamento probatorio circa l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto alcorrispet- tivo. Il primo motivo è inammissibile. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 183 co. 6 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la rilevanza delle illustrazioni contenute nella seconda memoria istruttoriaex art. 183 co. 6 c.p.c. Si argomenta che il thema decidendum era stato già delineato nell’atto di citazione attraverso l’allegazione di documenti, in linea con la giurisprudenza di legittimità e che la successiva memoria istruttoria si limitava a specificare meglio tali allegazioni. In particolare, s i sottolinea che l’atto di citazione in opposizione aveva già indicato i vizi delle opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento specifico a verbali ispettivi dell’ASL, al sequestro del cantiere e ad altre contestazioni documentate. La seconda memoria istruttoria ha avuto soltanto la funzione di approfondire e chiarire ulteriormente tali elementi probatori, senza introdurre nuovi fatti o temi di indagine. Il ricorso denuncia che la Corte d'appello non avrebbe esaminato nel loro insieme l’atto di citazione e la documentazione prodotta, limitandosi a considerare tardive le precisazioni contenute nella seconda memoria istruttoria . Questa omissione avrebbe determinato un errore di diritto, impedendo una corretta valutazione del nesso causale tra le violazioniimputate alla [OSCURATO:PERSONA] e i danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2697 e ss. c.c. per avere la Corte d’appello omesso di considerare i fatti allegati dalla Ghezzi quali integranti l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e la con- seguente responsabilità contrattuale, né l’ampia documentazione at- testante tale inadempimento. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati contestualmente in quanto sono connessi, poiché riguardano rispettivamente l’aspetto dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento dei dannivantato dalla Ghezzi. Essi sono infondati. Censurato è innanzitutto un brano della se nt enz a di primo grado riportato e fatto proprio dalla sentenza di appello (p. 26 ss.): «L'origine degli inadempimenti, legali e contrattuali, che parte opposta avrebbe commesso sarebbe da rinvenirsi, secondo tale tesi, nel non aver regolarizzato l'attività di cantiere, così come richiesto dalla A.S.L. di Lecco in seguito ad alcune ispezioni. Da tale omissione sarebbero conseguiti, appunto, il sequestro giudiziale dell'area e l'irrogazione di sanzioni per violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Questi inadempimenti (in particolare, la violazione dell'articolo 136 del decreto n. 81 del 2008), tuttavia, non sono stati confortati da allegazioni tali da palesare specifici e concreti vizi nell'operato della [OSCURATO:PERSONA] idonei a determinare un nesso causale con le contestazioni mosse dalla P.A. e a sorreggere, quindi, l'eccezione di compensazione con il credito vantato dal debitore per eventuali danni da inadempimento contrattuale. Le contestazioni in questione, pertanto, devono ritenersi dedotte in maniera generica e non possono considerarsi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 115 c.p.c. In particolare , non possono ritenersi allegati in modo rituale gli elementi nuovi (cioè non allegati in precedenza) dedotti da parte opponente contestualmente alle richieste di prova diretta (ovvero nelle memorie ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p. c.) nonché successivamente (in comparsa conclusionale). Tali elementi, pertanto, non possono essere presi in considerazione nella presente sede in quanto tardivi».Tali affermazioni sono espressamente con- divise dalla sentenza di appello che aggiunge poi: [ nell’atto di opposizione, la Ghezzi si è limitata ad allegare che] «a seguito del montaggio del ponteggio non a regola d'arte da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dell'inadempimento del Pisani, aveva subito il sequestro del cantiere dal 7.5.2009 al 23.06.2009, con conseguente ritardo nell'esecuzione dei lavori commissionati ed esborso economico per poter recuperare i tempi delle lavorazioni, richiamando la documentazione prodotta, e quindi senza in alcun modo indicare i vizi ed i difetti dell'opera posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , in cosa sarebbe consistito il non regolare adempimento e, conseguentemente, in che termini e con quali modalità si sarebbe concretata la violazione della norma richiamata e quali sarebbero state le ulteriori condotte poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che avrebbero portato al sequestro del cantiere, con conseguente impossibilità, come giustamente sottolineato dal Tribunale, di verificare l'esistenza del nesso causale tra la condotta ad essa addebitata (violazione dell'articolo 136 d. lgs. cit.) ed il sequestro del cantiere.A tale carenza di allegazione non può supplire il mero richiamo contenuto nell'atto di citazione, privo di qualsiasi illustrazione, alla documentazione prodotta unitamente all'atto introduttivo del giudizio, ed inparticolare ai verbali di ispezione della ASL, non essendo sufficiente a colmare il difetto di allegazione la mera produzione di documentazione che non sia accompagnata da alcuna deduzione in merito alle ragioni di tale produzione e che permetta a controparte di difendersi in merito. Ne discende che la conclusione del Tribunale in ordine alla tardività della illustrazione per la prima volta nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., degli inadempimenti rimproverati a [OSCURATO:PERSONA] come desumibili dalla documentazione prodotta, solo richiamata in citazione, appare corretta e va esente da censure. Dallalettura di questo brano saliente si desume – con il conforto di unaccesso agli atti consentito da un error in procedendo censurato con gradosufficiente di specificità – che i giudici hanno accertato che nell’atto di opposizione la Ghezzi non ha allega t o e sostanziato in modo specifico i fatti principali da lei posti a fondamento del controcredito, cioè i fatti costitutivi immediatamente rilevanti nella fattispecie costitutiva del dirittoal risarcimento dei danni. Ne segue che la statuizione dei giudici di merito è corretta. Infatti, l’art. 183 co. 6 c.p.c. limita alla prima memoria dell’art. 183 co. 6 c.p.c. l’esercizio dello jus poenitendi, inteso come « precisazioni o modifi- cazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già propo- ste». In coerenza con ciò, questa Corte ha ritenuto che la barriera preclusiva possa estendersi fino al termineex art. 183 co . 6 n. 2 c.p.c.al più per consentire l’allegazione dei fatti secondari, non certo per l’allegazione dei fatti principali: cfr. Cass.8525/2020 « In tema dipreclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, po- sti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimo- strare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta allepreclu- sionidettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine pre- clusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183comma 6, n. 2 c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.In senso conforme, più recente- mente, Cass. 21332/2024. Più in generale, si è tempestivamente osservato che è il canone di tempestività a dover offrire il criterio- guidanell’opera di concretizzazione del regime di preclusioni dispo- sto dalla Novella del 1990 (e successive modificazioni), nel senso cioè che ogni attività ha da essere compiutaentro la prima occasione successiva al momento in cui può dirsi insorta l'opportunità o l'esi- genza dell'esercizio del potere di cui si discute (in questo caso: il potere di allegare i fatti costitutivi del controcredito eccepito in com- pensazione rispetto al credito fatto valere in via di ricorso per decreto ingiuntivo). Ne segue il rigetto del secondo e di conseguenza anche del terzo motivo sulla violazione delle regole in tema di onere della prova.In realtà dietro la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. (che inveceè stato rispettato dai giudici di merito)si coglie il tentativo della parte ricorrente di sollecitare un riesame ulteriore (dopo due gradi di giu- dizio) della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso di specie, come è anche attestato dall’ampio brano di motivazione riportato indietro. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli -in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata -non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. Il secondoe il terzo motivo sono rigettati. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle tre parti controricorrent i le spese del presente giudizio, che liquida in €7000, oltre a € 200 per esbor
Sentenza Cassazione n. 10127/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris