CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 10788/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 32. – RICORRENTE– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la ordinanza n. 3888/2021 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 16.2.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]: - il ricorrente ha chiesto la correzione della ordinanza di questa Corte n. 3888/2020, nella parte in cui, respingendo il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., l’ha condannata al pagamento delle spese processuali, senza disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; - che l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9739/2021 Numero sezionale 2201/2022 Numero di raccolta generale 7830/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]: - il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 388/2021 emessa da questa Corte di Cassazione in data 31.1.2019, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 1000,00 e agli accessori di legge”, della seguente espressione: "con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, ella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 25.2.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0